§ 6.4.24 - Legge Regionale 14 gennaio 2000, n. 1.
Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:14/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Disciplina della raccolta del risparmio ed esercizio del credito).
Art. 3.  (Requisiti di professionalità degli esponenti delle banche informa di società per azioni e delle banche popolari).
Art. 4.  (Requisiti di professionalità degli esponenti delle banche di credito cooperativo).
Art. 5.  (Valutazione della professionalità).
Art. 6.  (Certificazione del bilancio delle banche di credito cooperativo).
Art. 7.  (Situazioni impeditive).
Art. 8.  (Requisiti di onorabilità degli amministratori, direttori e membri del collegio sindacale delle banche).
Art. 9.  (Situazioni impeditive nelle banche).
Art. 10.  (Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche).
Art. 11.  (Sospensione dalle funzioni).
Art. 12.  (Diniego dell'autorizzazione).
Art. 13.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 14.  (Autorizzazioni acquisite).
Art. 15.  (Non retroattività di disposizioni).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Abrogazione).
Art. 18.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.24 - Legge Regionale 14 gennaio 2000, n. 1.

Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977.

(B.U. 18 gennaio 2000, n. 3 - suppl. n. 1).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234 e dell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sostituisce con la presente legge, nell'esercizio della competenza statutaria di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, la legge regionale 22 marzo 1987, n. 1.

 

     Art. 2. (Disciplina della raccolta del risparmio ed esercizio del credito).

     1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa.

     2. Le autorizzazioni all'esercizio di tale attività sono rilasciate dalla Giunta regionale, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

     a) esistenza di un capitale di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     b) possesso, da parte delle persone alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5;

     c) possesso per le persone indicate sub b), nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8;

     d) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

     e) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.

     3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate dalla Giunta regionale alla Commissione delle Comunità europee, tramite la Banca d'Italia, alla quale saranno inviate nel termine di dieci giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.

 

     Art. 3. (Requisiti di professionalità degli esponenti delle banche informa di società per azioni e delle banche popolari).

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione ed i sindaci delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

     a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese agricole, commerciali, artigianali, industriali o del settore dei servizi privati assoggettate a contabilità ordinaria;

     b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

     c) attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche o in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

     d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

     2. I sindaci delle banche popolari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

     3. I consiglieri di amministrazione delle banche di cui al comma 1 devono essere scelti con gli stessi criteri di professionalità e competenza previsti dal comma medesimo ed esercitati per almeno un triennio.

     4. L'amministratore delegato e il direttore generale delle banche di cui al comma 1 devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

 

     Art. 4. (Requisiti di professionalità degli esponenti delle banche di credito cooperativo).

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un quinquennio almeno una delle seguenti attività:

     a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese agricole, commerciali, artigianali, industriali o del settore dei servizi privati assoggettate a contabilità ordinaria;

     b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

     c) attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche o in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

     d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

     e) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti a carattere mutualistico;

     f) responsabili della contabilità delle imprese e degli enti di cui alle lettere a) ed e).

     2. I sindaci sono scelti fra persone iscritte nel registro dei revisori contabili o fra persone in possesso di diploma universitario o diploma di laurea o fra persone in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore quinquennale ad indirizzo tecnico, commerciale o scientifico o fra persone che abbiano maturato un'esperienza comprovata per un periodo non inferiore a sei anni in almeno una delle attività di cui al comma 1, lettere b), c), d) e f).

     3. Per la carica di direttore e per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso le banche di credito cooperativo é richiesta un'adeguata esperienza di lavoro di almeno tre anni in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.

 

     Art. 5. (Valutazione della professionalità).

     1. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 9, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

 

     Art. 6. (Certificazione del bilancio delle banche di credito cooperativo).

     1. Le banche di credito cooperativo sono sottoposte ad annuale certificazione di bilancio secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15.

     2. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 é abrogato.

     3. Il soggetto incaricato per la certificazione del bilancio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 deve essere invitato all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio certificato e ciò al fine di esporre i risultati della certificazione stessa.

 

     Art. 7. (Situazioni impeditive).

     1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che:

     a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero hanno svolto le medesime funzioni in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, per almeno i due esercizi precedenti all'esercizio nel corso del quale sono stati adottati i relativi provvedimenti. Le frazioni di esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero [1];

     b) nell'esercizio della professione di agente di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

     2. I divieti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

     2-bis. Nei confronti del solo sindaco, l'impedimento di cui alla lettera a) del comma 1 non opera nel caso in cui il consiglio di amministrazione valuti sulla base di adeguati elementi e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. In ogni caso l'impedimento è operante qualora, in relazione alla crisi dell'impresa, siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario o finanziario, condanne con sentenze anche provvisoriamente esecutive al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile, provvedimenti ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile [2].

     2-ter. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i sindaci sono tenuti a darne comunicazione tempestivamente all'azienda di credito presso la quale svolgono funzioni di controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 2-bis, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. Il consiglio di amministrazione assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi da parte dell'interessato [3].

 

     Art. 8. (Requisiti di onorabilità degli amministratori, direttori e membri del collegio sindacale delle banche).

     1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

     a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;

     b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

     1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

     2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

     3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

     4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

     2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

     3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

 

     Art. 9. (Situazioni impeditive nelle banche).

     1. Il consiglio di amministrazione della banca verifica il possesso dei requisiti e l'inesistenza di situazioni impeditive in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati, entro trenta giorni dalla nomina, devono presentare la documentazione relativa al consiglio, che l'acquisisce per le conseguenti comunicazioni alla Giunta regionale, nei modi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1978, n. 20.

     2. Il difetto dei requisiti o l'esistenza di una situazione impeditiva determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro sessanta giorni dalla nomina. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, che verrà trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, alla Banca d'Italia.

     3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate negli articoli 7 e 8.

 

     Art. 10. (Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche).

     1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

     a) sia stato sottoposto a misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

     1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

     2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

     3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

     4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

     c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

     2. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, qualora, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

     3. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo, emessi da casse di risparmio, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

     5. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo ì settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

     6. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

     7. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

     8. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

 

     Art. 11. (Sospensione dalle funzioni).

     1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

     a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c);

     b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 8, comma 2, con sentenza non definitiva;

     c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

     2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

 

     Art. 12. (Diniego dell'autorizzazione).

     1. Il diniego, da parte della Giunta regionale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere motivato e comunicato ai promotori.

     2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari al completamento dell'istanza medesima. In ogni caso, la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

 

     Art. 13. (Revoca dell'autorizzazione).

     1. La revoca, da parte della Giunta regionale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere motivata e comunicata alla banca e, tramite la Banca d'Italia, alla quale il provvedimento dovrà essere trasmesso nel termine di dieci giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, alla Commissione delle Comunità europee.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 14. (Autorizzazioni acquisite).

1. Si considerano autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 le banche che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nell'elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.

 

     Art. 15. (Non retroattività di disposizioni).

     1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore della presente legge la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     1. Le cariche dei soggetti operanti nelle banche quali amministratori, sindaci o direttori generali alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla normale scadenza dei mandati dei soggetti medesimi.

     2. La certificazione del bilancio di cui all'articolo 6, comma 1, sarà obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 22 marzo 1987, n. 1 è abrogata.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2011, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2011, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2011, n. 6.