§ 5.1.53 - Legge Provinciale 19 giugno 1989, n. 3.
Disposizioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/06/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Delega ai comuni delle funzioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza.


§ 5.1.53 - Legge Provinciale 19 giugno 1989, n. 3.

Disposizioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

(B.U. 27 giugno 1989, n. 29).

 

Art. 1. Delega ai comuni delle funzioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

     1. A decorrere dal 10 luglio 1989, all'accertamento della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e all'effettuazione dei relativi controlli ai sensi delle norme statali in vigore provvedono i comuni, per delega della Provincia, in relazione alla residenza dei soggetti interessati.

     2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi dello Stato ai sensi delle norme richiamate al comma medesimo, nonché delle ulteriori modalità che potranno essere stabilite con direttive della Giunta provinciale.

     3. Le domande di accertamento per i fini di cui al comma 1 giacenti presso le unità sanitarie locali e da esse non definite alla data del 30 giugno 1989 sono trasmesse d'ufficio ai comuni competenti.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.