§ 3.1.65 - L.P. 3 marzo 2010, n. 4.
Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell’edilizia sostenibile, semplificazione in materia [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:03/03/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 25 bis nella legge urbanistica provinciale
Art. 3.  Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale
Art. 4.  Modificazione dell’articolo 34 della legge urbanistica provinciale
Art. 5.  Modificazione dell’articolo 43 della legge urbanistica provinciale
Art. 6.  Modificazione dell’articolo 55 della legge urbanistica provinciale
Art. 7.  Modificazione dell’articolo 63 della legge urbanistica provinciale
Art. 8.  Modificazioni dell’articolo 97 della legge urbanistica provinciale
Art. 9.  Modificazioni dell’articolo 101 della legge urbanistica provinciale
Art. 10.  Modificazioni dell’articolo 102 della legge urbanistica provinciale 1. All’articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 103 bis nella legge urbanistica provinciale
Art. 12.  Modificazione dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale
Art. 13.  Modificazioni dell’articolo 106 della legge urbanistica provinciale
Art. 14.  Modificazione dell’articolo 150 della legge urbanistica provinciale
Art. 15.  Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti
Art. 16.  Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale
Art. 17.  Modificazione dell’articolo 37 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
Art. 18.  Sostituzione dell’articolo 39 della legge urbanistica provinciale
Art. 19.  Modificazione dell’articolo 44 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 2 dell’articolo 44 della legge urbanistica provinciale le parole: "in tal caso si applica il comma 4 dell’articolo 50" [...]
Art. 20.  Modificazione dell’articolo 45 della legge urbanistica provinciale 1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:
Art. 21.  Modificazione dell’articolo 46 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
Art. 22.  Modificazioni dell’articolo 50 della legge urbanistica provinciale 1. All’articolo 50 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 23.  Modificazione dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale
Art. 24.  Modificazione dell’articolo 70 della legge urbanistica provinciale
Art. 25.  Modificazione dell’articolo 72 della legge urbanistica provinciale
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 78 bis nella legge urbanistica provinciale
Art. 27.  Modificazione dell’articolo 80 della legge urbanistica provinciale
Art. 28.  Modificazione dell’articolo 100 della legge urbanistica provinciale 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 100 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:
Art. 29.  Modificazioni dell’articolo 122 della legge urbanistica provinciale
Art. 30.  Modificazione dell’articolo 123 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 3 dell’articolo 123 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 31.  Modificazione dell’articolo 131 della legge urbanistica provinciale
Art. 32.  Sostituzione dell’articolo 146 della legge urbanistica provinciale
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 146 bis nella legge urbanistica provinciale
Art. 34.  Modificazioni dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale 1. All’articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 35.  Inserimento dell’articolo 62 bis nella legge urbanistica provinciale
Art. 36.  Modificazione dell’articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell’articolo 61 della legge urbanistica provinciale
Art. 37.  Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l’impiego di sistemi e tecnologie innovativi
Art. 38.  Modificazione dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti
Art. 39.  Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale sul commercio
Art. 40.  Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)
Art. 41.  Entrata in vigore


§ 3.1.65 - L.P. 3 marzo 2010, n. 4.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell’edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

(B.U. 4 marzo 2010, n. 9 Straord.)

 

Capo I

Promozione dell'edilizia sostenibile

 

Art. 1. Modificazioni dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. All’articolo 86 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell’altezza;

b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze;

questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all’incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l’incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell’incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all’ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell’incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l’applicazione delle misure comunali più favorevoli.

3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi;

nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;

b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime."

 

Capo II

Semplificazioni

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 25 bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l’articolo 25 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 25 bis

Stralci del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall’articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l’adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall’articolo 21.

2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della comunità, nell’ambito dell’accordo-quadro di programma previsto dall’articolo 22, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nell’articolo 22, comma 6.

3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l’autovalutazione previste nell’articolo 6.

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.

5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall’articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 6 octies, lettera c)."

 

          Art. 3. Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 2 dell’articolo 33 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "salvi i casi di motivata urgenza" sono inserite le seguenti: ", le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall’articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione".

2. Al comma 4 dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale, le parole: "fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l’adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle previste dall’articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione".

3. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

 

     Art. 4. Modificazione dell’articolo 34 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 3 dell’articolo 34 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "o dell’avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate" sono inserite le seguenti: "o dell’avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista nell’articolo 38 dell’allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ferma restando la possibilità del comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale compatibile con la destinazione agricola dell’area".

 

     Art. 5. Modificazione dell’articolo 43 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"1 bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell’articolo 33, comma 8, dell’allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008."

 

     Art. 6. Modificazione dell’articolo 55 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell’articolo 55 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, lettera d)," sono inserite le seguenti: "o di altre previsioni degli strumenti urbanistici".

 

     Art. 7. Modificazione dell’articolo 63 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 4 dell’articolo 63 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, verifica la compatibilità delle eventuali previsioni del piano regolatore generale concernenti nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia."

 

     Art. 8. Modificazioni dell’articolo 97 della legge urbanistica provinciale

1. All’articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:

"a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall’articolo 99, comma 1, lettera b). Resta fermo l’obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell’edificio in assenza di manuali tipologici, piani colore ed altre disposizioni puntuali degli strumenti di pianificazione territoriale concernenti l’uso dei materiali e le tipologie edilizie; resta altresì fermo l’obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali dell’edificio;

a ter) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all’edificio o comunque la modificazione della sagoma dell’edificio;

a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica. L’inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica.

Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è indicata l’impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 bis.";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro."

 

     Art. 9. Modificazioni dell’articolo 101 della legge urbanistica provinciale

1. All’articolo 101 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione.";

b) nel comma 3 le parole: "all’avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all’avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio".

 

     Art. 10. Modificazioni dell’articolo 102 della legge urbanistica provinciale 1. All’articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l’inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l’ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il richiedente può diffidare l’amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell’articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.";

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’alinea del comma è sostituito dal seguente: "Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:";

2) alla lettera a) le parole: "il regolamento può prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge provinciale n. 23 del 1992" sono soppresse;

3) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

4) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell’articolo 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell’articolo 106, comma 4, i termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il secondo periodo del comma 1 bis. Resta salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se riscontra l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l’ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dall’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista."

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 103 bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l’articolo 103 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 103 bis

Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità

1. Entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori l’interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti.

2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l’agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:

a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;

b) cambi di destinazioni d’uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell’attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, se richiesti.

4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l’agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l’agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.

5. Nel caso di opere pubbliche l’agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3.

6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest’articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l’interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

7. Rimane fermo l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo che risultino privi delle certificazioni previste da quest’articolo, l’agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell’edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell’esecuzione degli interventi."

 

     Art. 12. Modificazione dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 97, comma 1, lettera a ter);".

 

          Art. 13. Modificazioni dell’articolo 106 della legge urbanistica provinciale

1. All’articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d’inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.";

b) la lettera a) del comma 2 è abrogata;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Se la relazione di cui al comma 4 è redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista dell’opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell’opera. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilità."

 

     Art. 14. Modificazione dell’articolo 150 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 150 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"4 bis. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 86, comma 3, i regolamenti e le deliberazioni di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati delle comunità e dei comuni, in attesa dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuative recate dai predetti provvedimenti di attuazione."

 

Capo III

Riqualificazione architettonica di edifici esistenti

 

     Art. 15. Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-

ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell’economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest’articolo.

2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest’articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall’articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest’articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell’area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale.

3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.

4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi previsti nell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l’esonero totale dell’obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l’applicazione delle misure comunali più favorevoli.

6. Quest’articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest’articolo e siano legittimamente realizzati;

b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato;

c) non siano assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano;

d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;

e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell’incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza è accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell’ambito dell’attività istruttoria di cui al comma 9.

7. Quest’articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.

8. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.

9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l’istruttoria per l’esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l’adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest’articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11.

10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell’avviso, può presentare osservazioni al comune. L’organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.

11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può diffidare l’amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere.

12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest’articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.

13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.

14. Per l’esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell’articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.

15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l’applicazione di quest’articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.

 

Capo IV

Disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia di urbanistica

 

     Art. 16. Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: "le distanze fra le costruzioni e dai confini," sono soppresse;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) l’ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l’individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell’ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;

3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;".

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"4 ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 36, come sostituita dal comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell’edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)", in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all’entrata in vigore del medesimo articolo 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011."

 

     Art. 17. Modificazione dell’articolo 37 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"3 bis. La disciplina relativa all’esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dal comitato di gestione del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio."

 

     Art. 18. Sostituzione dell’articolo 39 della legge urbanistica provinciale

1. L’articolo 39 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 39

Comparti edificatori

1. Il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un’unità minima d’intervento.

2. La realizzazione degli interventi nell’ambito del comparto è subordinata alla costituzione di un consorzio fra i proprietari interessati per la presentazione di un unico titolo edilizio, previa stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e le modalità di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima del valore degli immobili del comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale di cui al comma 3 è rappresentata da un unico soggetto, si può prescindere dalla costituzione del consorzio; in tal caso le funzioni e i poteri riconosciuti da quest’articolo al consorzio sono attribuiti al predetto soggetto.

3. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 60 per cento del valore degli immobili del comparto o degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale, anche determinati ai sensi dell’articolo 53, comma 3, lettera b), mediante atto sottoscritto. All’atto di costituzione del consorzio è allegato un programma degli interventi da realizzare ed i criteri di riparto degli oneri e dei benefici relativi.

Dell’avvenuta costituzione del consorzio è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

4. Il programma degli interventi, accompagnato dallo schema di convenzione con il comune di cui al comma 2, è soggetto ad approvazione del consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale o dei piani attuativi. La comunicazione dell’intervenuta approvazione del programma è notificata ai proprietari interessati; con la predetta comunicazione il comune fissa un termine per la stipulazione della convenzione.

5. L’approvazione del programma degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio costituito ai sensi del comma 3 ha titolo per procedere all’occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio per l’esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli immobili medesimi. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38, comma 5, anche ai comparti edificatori."

 

     Art. 19. Modificazione dell’articolo 44 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 2 dell’articolo 44 della legge urbanistica provinciale le parole: "in tal caso si applica il comma 4 dell’articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "in tal caso si applica l’articolo 50, commi 4 e 4 bis".

 

     Art. 20. Modificazione dell’articolo 45 della legge urbanistica provinciale 1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

"0a) l’articolazione di dettaglio delle direttive e dei criteri stabiliti dal piano regolatore generale per la trasformazione di determinate parti del territorio comunale, mediante un piano attuativo a fini generali;".

 

     Art. 21. Modificazione dell’articolo 46 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"4 bis. Il comma 4 non si applica al piano attuativo a fini generali."

 

     Art. 22. Modificazioni dell’articolo 50 della legge urbanistica provinciale 1. All’articolo 50 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l’ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l’hanno accettata. In tal caso l’edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto dall’articolo 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il comune può stabilire, anche su richiesta degli interessati, di fare ricorso, in sostituzione della procedura di approvazione del piano di lottizzazione, alla formazione di un comparto edificatorio ai sensi dell’articolo 39."

 

     Art. 23. Modificazione dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1 bis dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"1 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti indirizzi e criteri per l’eventuale fissazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale comunale di standard per la realizzazione, nell’ambito di nuove aree residenziali o di aree a destinazione pubblica, di parchi-gioco, giardini e piccoli orti nonché di parcheggi e depositi per biciclette."

 

     Art. 24. Modificazione dell’articolo 70 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 70 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "anche sulla base, se ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente".

 

     Art. 25. Modificazione dell’articolo 72 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell’articolo 72 della legge urbanistica provinciale, le parole: "spetta alla struttura provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "spetta alla CUP".

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 78 bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l’articolo 78 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 78 bis

Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico

1. La Provincia può conferire riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o ideato progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico.

2. Ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina un’apposita commissione composta da tecnici ed esperti nelle discipline dell’urbanistica, dell’architettura, del paesaggio e dell’ambiente, disciplinandone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo. L’attività di segreteria della commissione è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco istituito presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che provvede alla sua tenuta e al suo aggiornamento. L’elenco è pubblicato nel sito web della Provincia.

4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma 1 possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l’indicazione del progettista, del committente e dell’esecutore nonché del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.

5. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio di attività per l’effettuazione di interventi sulle opere di cui al comma 4 è subordinato al rilascio del parere preventivo della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi con il particolare interesse architettonico o urbanistico dell’opera."

 

     Art. 27. Modificazione dell’articolo 80 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 80 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"3 bis. Nell’ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, purché l’intervento sia di limitata entità rispetto all’iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell’interesse pubblico perseguito."

 

     Art. 28. Modificazione dell’articolo 100 della legge urbanistica provinciale 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 100 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 121, comma 3;".

 

     Art. 29. Modificazioni dell’articolo 122 della legge urbanistica provinciale

1. Al comma 1 dell’articolo 122 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: "Il rilascio della concessione o la presentazione della denuncia d’inizio di attività edilizia per la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi per la ricostruzione";

b) nel secondo periodo le parole: ", sentito il parere della CPC," sono soppresse;

c) alla fine è inserito il seguente periodo: "Per il rilascio dell’autorizzazione del comune si applica l’articolo 112, comma 3."

 

     Art. 30. Modificazione dell’articolo 123 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 3 dell’articolo 123 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"3. Ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, e all’autorità giudiziaria. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività degli enti locali previsti negli articoli 139 e 140, la Provincia può effettuare controlli a campione sui provvedimenti adottati dai comuni."

 

     Art. 31. Modificazione dell’articolo 131 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 2 dell’articolo 131 della legge urbanistica provinciale le parole: "i responsabili dell’abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese all’agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "per il pagamento delle spese si applica il comma 1".

 

     Art. 32. Sostituzione dell’articolo 146 della legge urbanistica provinciale

1. L’articolo 146 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 146

Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

1. Nel caso del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell’accordo-quadro di programma previsto nell’articolo 22 di questa legge. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell’accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni.

2. In esito alla stipulazione dell’accordo-quadro di programma, il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e successivamente adegua il proprio piano regolatore generale. Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell’accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali.

3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.

4. La convenzione prevista nel comma 1 può attribuire alla commissione edilizia del Comune di Trento, nella composizione indicata al comma 3 e integrata da un rappresentante del comune interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell’articolo 7, comma 4."

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 146 bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l’articolo 146 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 146 bis

Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina

1. Nel territorio della Comunità della Vallagarina, in deroga a quanto disposto dall’articolo 21, i contenuti previsti dal comma 3, lettere i), j) e k), del medesimo articolo sono disciplinati dal piano regolatore generale del Comune di Rovereto, con riguardo al proprio territorio, sulla base di specifici indirizzi e criteri contenuti nell’accordo-quadro di programma.

L’accordo-quadro di programma, previo assenso della Giunta provinciale, può prevedere che siano demandati al piano regolatore generale del Comune di Rovereto ulteriori contenuti del PTC previsti dall’articolo 21.

2. La CPC, con il parere previsto dall’articolo 31, comma 3, reso con riguardo al piano regolatore generale del Comune di Rovereto, si pronuncia anche sulla coerenza tra il piano medesimo e gli specifici indirizzi e criteri previsti dall’accordo-quadro di programma ai sensi del comma 1.

3. La commissione edilizia del Comune di Rovereto assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, limitatamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere b) e c). A tal fine nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo."

 

     Art. 34. Modificazioni dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale 1. All’articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 6 bis è abrogata;

b) nella lettera c) del comma 6 sexies le parole: "o con il superamento nella percentuale massima del 20 per cento degli indici urbanistico-edilizi previsti per le singole zone dalle norme di attuazione che interessano il territorio di un solo comune" sono soppresse;

c) dopo il comma 6 sexies sono inseriti i seguenti:

"6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell’articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell’articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991.

6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell’approvazione del PTC, per l’esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7;

b) i pareri obbligatori previsti nell’articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le tipologie d’intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d’attuazione;

c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto nell’articolo 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo. In seguito alla stipula dell’accordo-quadro di programma previsto nell’articolo 22, la valutazione di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest’articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta giorni;

copia del parere è trasmessa alla Provincia.

6 nonies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, l’autorizzazione del consiglio comunale prevista dall’articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:

a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri;

b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a).

6 decies. Fino all’attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6 nonies, lettera a), si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall’articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991."

 

     Art. 35. Inserimento dell’articolo 62 bis nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l’articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 62 bis

Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico

1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsioni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l’esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore di quest’articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate da quest’articolo."

 

     Art. 36. Modificazione dell’articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell’articolo 61 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono inserite le parole: "Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi."

2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 61 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi."

 

     Art. 37. Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l’impiego di sistemi e tecnologie innovativi

1. Per sostenere in particolare i territori con potenzialità turistiche inespresse e incentivare un’offerta ricettiva responsabile e sostenibile, la Provincia promuove gli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente nelle zone montane per destinarlo a forme di residenza turistica rurale diffusa assicurando il presidio ambientale dei luoghi, anche attraverso interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze degli immobili recuperati. La Provincia individua gli ambiti territoriali in cui possono essere realizzati gli interventi di recupero previsti da quest’articolo.

2. Per consentire il recupero del patrimonio di cui al comma 1 attraverso l’impiego di sistemi e tecnologie innovativi in materia di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, perseguendo nel contempo l’obiettivo di mantenerne le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche e tipologiche, la Giunta provinciale con deliberazione adotta apposite linee guida progettuali nonché, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, specifici criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di carattere igienico-sanitario, quali quelli concernenti le altezze interne, i rapporti di aerazione e illuminazione e le dimensioni minime dei locali. Agli interventi previsti da quest’articolo si applica l’articolo 61, comma 7, della legge urbanistica provinciale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Provincia promuove la stipulazione di un accordo di programma con i comuni interessati per l’individuazione degli immobili a cui può applicarsi la disciplina prevista da quest’articolo, nonché degli interventi di recupero ammessi. Lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici e da una schedatura degli edifici da recuperare, redatta secondo le linee guida progettuali e in applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2, è affisso per trenta giorni all’albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni al comune, che saranno considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell’accordo. L’accordo di programma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della Provincia. L’accordo di programma costituisce, ove occorra, variante al piano regolatore generale e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi, ivi comprese quelle di carattere igienico- sanitario.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, se richiesta, per l’esecuzione degli interventi di recupero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Alla conferenza di servizi prevista dall’articolo 71 della legge urbanistica provinciale sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle tecnologie indicate nel comma 2 di quest’articolo. Tali esperti sono nominati dalla Giunta provinciale; per la corresponsione dei relativi compensi si applicano le disposizioni in materia di commissioni e comitati provinciali.

Questo comma si applica anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente da realizzare direttamente dal proprietario dell’immobile ai sensi del comma 9, in deroga al titolo III, capo II, della legge urbanistica provinciale; a tal fine l’interessato trasmette la richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

5. La Provincia, previo accordo con il proprietario dell’immobile, può realizzare gli interventi di recupero direttamente oppure, nel rispetto dell’ordinamento, tramite propria società, sostenendone le spese. La Provincia può, inoltre, sostenere le necessarie spese di allestimento nonché le eventuali spese connesse a limitate opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio nel rispetto di un loro corretto inserimento nell’ambiente ospitante.

6. La Provincia è autorizzata a concedere a titolo di contributo a fondo perduto, ai soggetti proprietari diversi dalle imprese, una quota delle spese di recupero degli immobili di proprietà privata facenti parte del patrimonio edilizio tradizionale esistente, nonché delle spese di allestimento sostenute ai sensi del comma 5. Il contributo a fondo perduto è erogato direttamente a favore del proprietario dell’immobile o della società di cui al comma 5, su indicazione del proprietario medesimo, a parziale copertura dell’investimento sostenuto.

7. Gli immobili possono essere acquisiti in proprietà o, per un periodo non inferiore a quindici anni, in disponibilità o con altro diritto reale dalla Provincia o dalla società di cui al comma 5. Nel rispetto del vigente ordinamento, la gestione degli immobili recuperati può essere affidata a soggetti privati o a società pubbliche o a partecipazione mista, anche costituite su iniziativa della società di cui al comma 5.

8. Gli immobili recuperati ai sensi di quest’articolo sono soggetti a vincolo di destinazione turistica, annotato nel libro fondiario a cura del comune competente per territorio, per la durata e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Trovano applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 37 bis, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). Gli stessi immobili non devono essere stati oggetto di cessioni di proprietà negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge; sono fatte salve le necessarie operazioni di gestione del patrimonio ereditario.

9. Quest’articolo si applica anche nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente siano realizzati direttamente dal proprietario dell’immobile nei limiti e alle condizioni previste nell’accordo di programma di cui al comma 3. In tal caso l’accordo di programma è concluso su istanza del proprietario medesimo.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di attuazione di quest’articolo sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, che subordinerà la concessione del contributo al vincolo di destinazione turistica dell’immobile oggetto di recupero e alla sua messa in disponibilità a favore dei soggetti gestori individuati.

11. Alle spese derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all’articolo 2 (Disposizione per l’attuazione di programmi di interesse comunitario), comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, con riferimento al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (unità previsionale di base 61.35.230 - Iniziative di sviluppo finanziate dallo Stato).

 

Capo V

Modificazione dell’articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) concernente misure per la promozione dei giovani progettisti

 

     Art. 38. Modificazione dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

"5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma 3, lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza."

 

Capo VI

Inserimento dell'articolo 32 bis nella legge provinciale 4 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)

 

     Art. 39. Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale sul commercio

1. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale sul commercio, nel capo XI, è inserito il seguente:

"Art. 32 bis

Disposizioni transitorie di salvaguardia in materia di strutture di vendita al dettaglio equiparate

1. In attesa della riforma della disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, la somma delle superfici di vendita al dettaglio di tutti gli esercizi commerciali inseriti nelle strutture di vendita al dettaglio equiparate a cui si applica la disciplina prevista dal comma 5, primo periodo, dell’articolo 3 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 5 luglio 2002, n. 1528, non può superare i limiti massimi di superficie di vendita al dettaglio previsti per l’apertura di ciascuna grande struttura di vendita stabiliti con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali limiti massimi devono essere rispettati anche in caso di trasferimento di sede e di concentrazione di esercizi commerciali; sono comunque ammessi gli ampliamenti dei singoli esercizi commerciali inseriti nella struttura medesima, secondo la vigente normativa.

2. Il comma 1 non si applica per l’insediamento di esercizi commerciali in complessi edilizi per i quali siano già stati ottenuti, alla data di entrata in vigore di quest’articolo, i provvedimenti edilizi abilitativi richiesti per il predetto insediamento, ivi compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d’uso."

 

Capo VII

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

 

     Art. 40. Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. All’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del secondo periodo del comma 3, sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3 bis. Ferma restando la procedura di localizzazione prevista dal comma 2, ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all’interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in sede di rilascio dell’autorizzazione o dell’aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale."

2. Gli enti locali o i gestori dei centri di raccolta materiali esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo provvedono al conseguente adeguamento alle disposizioni stabilite dall’articolo 6, comma 3 bis, della legge provinciale n. 5 del 1998, entro novanta giorni decorrenti dalla medesima data.

 

Capo VIII

Disposizione finale

 

     Art. 41. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.