§ 3.1.63 - L.P. 27 maggio 2008, n. 5.
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:27/05/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale
Art. 2.  Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e adeguamento degli strumenti di pianificazione
Art. 3.  Norma transitoria


§ 3.1.63 - L.P. 27 maggio 2008, n. 5.

Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

(B.U. 10 giugno 2008, n. 24 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

1. È approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, costituito dai seguenti elementi, che ne formano parte integrante e sostanziale:

a) la relazione illustrativa, di cui all’allegato A;

b) le norme di attuazione, di cui all’allegato B;

c) la cartografia, di cui all’allegato C;

d) gli elenchi di invarianti, di cui all’allegato D;

e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani, di cui all’allegato E;

f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale, di cui all’allegato F.

2. Ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), gli elementi costitutivi del piano sono depositati presso gli uffici del Consiglio provinciale; una copia è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale in libera visione.

 

     Art. 2. Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e adeguamento degli strumenti di pianificazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le misure di salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste dalle norme di attuazione di cui all’allegato B e dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

2. Per l’adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali si applicano le disposizioni in materia delle norme di attuazione di cui all’allegato B e della legge provinciale n. 1 del 2008.

 

     Art. 3. Norma transitoria

1. I soggetti iscritti, alla data di prima adozione del progetto di nuovo piano urbanistico provinciale, nell’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi delle norme provinciali in materia, sono sottoposti esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 5, lettera b), delle norme di attuazione di cui all’allegato B, purché i relativi progetti di intervento siano adeguati, ove occorra, alle precitate disposizioni nonché alle eventuali ulteriori condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Allegati

(in corso di inserimento)