§ 2.3.12 - D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.
Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:12/07/1984
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ordinamento dei comuni.
Art. 2.  Sede del comune e capoluogo.
Art. 3.  Potere regolamentare - istituzioni pubbliche comunali.
Art. 4.  Stemma e gonfalone del comune.
Art. 5.  Uso del gonfalone e dello stemma.
Art. 6.  Uso della fascia tricolore.
Art. 7.  Distintivo e tessere del sindaco.
Art. 8.  Domanda per il conferimento dei titolo di «Città o di Borgata».
Art. 9.  Valutazione dei mezzi per la costituzione e la riunione dei comuni.
Art. 10.  Modifiche territoriali - sottoscrizione della domanda.
Art. 11.  Domande per la costituzione di nuovi comuni o il distacco di frazioni.
Art. 12.  Parere del consiglio comunale.
Art. 13.  Confini tra comuni incertezza.
Art. 14.  Esercizio del referendum - rinvio.
Art. 15.  Prima adunanza del consiglio comunale - anzianità di carica.
Art. 16.  Nomina del vice-sindaco e sostituzione del sindaco 1. Entro 30 giorni dal giuramento prestato ai sensi dell'articolo 36 del testo unico, il sindaco deve nominare il vice sindaco e provvedere alla [...]
Art. 17.  Decadenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.
Art. 18.  Decadenza del consiglio.
Art. 19.  Mozione di sfiducia e revoca.
Art. 19 bis.  Determinazione indennità di carica.
Art. 20.  Provvedimenti a contenuto normativo.
Art. 21.  Deliberazioni di attuazione.
Art. 22.  Nomina dell'amministrazione delle istituzioni - durata in carica.
Art. 23.  Ratifica deliberazioni d'urgenza.
Art. 24.  Ripartizione degli affari tra gli assessori e delega alla firma.
Art. 25.  Interrogazioni - interpellanze - mozioni.
Art. 26.  Presentazione proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 27.  Rilascio copia deliberazioni ai consiglieri.
Art. 28.  Deposito degli atti relativi all'ordine del giorno.
Art. 29.  Convocazione del consiglio e pubblicazione dell'ordine del giorno.
Art. 30.  Seduta di seconda convocazione del consiglio.
Art. 31.  Sedute dalla giunta.
Art. 32.  Obbligo di astensione dalle deliberazioni.
Art. 33.  Sostituzione del segretario nelle seduta.
Art. 34.  Della votazione.
Art. 35.  Ballottaggio - nomina rappresentanti.
Art. 36.  Nomina degli scruta tori e del consigliere delegato alla firma.
Art. 37.  Risultato della votazione.
Art. 38.  Verbalizzazione di dichiarazione.
Art. 39.  Contenuto delle deliberazioni.
Art. 40.  Verbale delle sedute.
Art. 41.  Imputazione di spese a bilancio.
Art. 42.  Albo per la pubblicazione delle deliberazioni e rilascio di copia delle stesse.
Art. 43.  Il messo comunale.
Art. 44.  Trasmissione deliberazioni.
Art. 45.  Trasmissione ricorsi e denunce.
Art. 46.  Oggetto delle deliberazioni.
Art. 47.  Opposizioni e reclami.
Art. 48.  Disposizioni di beni del demanio o del patrimonio.
Art. 49.  Deliberazioni concernenti organi dell'amministrazione comunale.
Art. 50.  Termini per l'esercizio del controllo di legittimità.
Art. 51.  Richiesta di riesame.
Art. 52.  Conferma di deliberazioni.
Art. 53.  Interruzione dei termini.
Art. 54.  Comunicazioni della decadenza di deliberazioni.
Art. 55.  Controllo sostitutivo.
Art. 56.  Beni comunali.
Art. 57.  Inventari.
Art. 58.  I contratti.
Art. 59.  Norme in materia di contratti.
Art. 60.  Trattativa privata.
Art. 61.  Depositi cauzionali.
Art. 62.  Depositi per spese contrattuali.
Art. 63.  Versamento dei depositi.
Art. 64.  Leggi speciali ai fini dell'art. 78 del testo unico.
Art. 65.  Requisiti delle deliberazioni di mutuo.
Art. 66.  Rilascio delegazioni.
Art. 67.  Rogazione degli atti e contratti - repertori.
Art. 68.  Bilancio di previsione - relazione previsionale e programmatica.
Art. 69.  Esercizio provvisorio del bilancio.
Art. 70.  Gestione di competenza.
Art. 71.  Esercizio finanziario e verbale di chiusura.
Art. 72.  Conto patrimoniale.
Art. 73.  Entrate e spese.
Art. 74.  Entrate.
Art. 75.  Spese.
Art. 76.  Ripartizione delle spese.
Art. 77.  Capitoli di bilancio.
Art. 78.  Codice meccanografico dei capitoli.
Art. 79.  Partite di giro.
Art. 80.  Riepiloghi del bilancio - determinazione situazione economica.
Art. 81.  Modelli del bilancio.
Art. 82.  Investimenti e trasferimenti.
Art. 83.  Iscrizione entrate e spese.
Art. 84.  Variazioni di bilancio.
Art. 85.  Storno di fondi.
Art. 86.  Ordinativi di incasso.
Art. 87.  Versamenti e quietanze.
Art. 88.  Prenotazione ed impegno delle spese.
Art. 89.  Estratti del giornale di cassa.
Art. 90.  Competenza dell'esercizio.
Art. 91.  Accertamento dell'entrata.
Art. 92.  Impegno della spesa.
Art. 93.  Mandati di pagamento.
Art. 94.  Emissione di mandati - presupposti.
Art. 95.  Contenuto dei mandati.
Art. 96.  Divieto di emissione di mandati.
Art. 97.  Estinzione dei mandati - validità dei mandati.
Art. 98.  Maggiori spese relative a precedenti esercizi.
Art. 99.  Liquidazione delle spese in conto capitale.
Art. 100.  Spese fisse e a calcolo.
Art. 101.  Residui attivi - Residui passivi.
Art. 102.  Cancellazione dei residui.
Art. 103.  Servizio di tesoreria.
Art. 104.  Atti da trasmettere al tesoriere.
Art. 105.  Verifiche di cassa.
Art. 106.  Servizio di economato.
Art. 107.  Anticipazioni all'addetto al servizio di economato.
Art. 108.  Riscossioni di entrate col servizio di economato.
Art. 109.  Consegna dei mobili all'addetto al servizio di economato.
Art. 110.  Buoni di economato.
Art. 111.  Registro di economato.
Art. 112.  Liquidazione delle spese di economato.
Art. 113.  Regolamento delle aziende speciali.
Art. 114.  Gestione delle aziende speciali.
Art. 115.  Personale incaricato delle aziende.
Art. 116.  Conti consuntivi.
Art. 117.  Obblighi per il tesoriere.
Art. 118.  Revisori del conto consuntivo.
Art. 119.  Facoltà dei revisori del conto consuntivo.
Art. 120.  Approvazione dal conto consuntivo.
Art. 121.  La frazione.
Art. 122.  Separazione patrimoniale.
Art. 123.  Amministrazione del patrimonio separato.
Art. 124.  Delegato del sindaco.
Art. 125.  Conflitto di interessi patrimoniali - Elezione dei rappresentanti frazionali.
Art. 126.  La rappresentanza frazionale.
Art. 127.  Scioglimento della rappresentanza frazionale.
Art. 128.  Costituzione di consorzi.
Art. 129.  Pubblicazione degli atti di costituzione del consorzio.
Art. 130.  Revoca dei rappresentanti comunali.
Art. 131.  Abrogazione di norme.
Art. 132.      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i consigli comunali devono provvedere all' approvazione e/o all'adeguamento dei regolamenti interni, già previsti dall'articolo [...]


§ 2.3.12 - D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L [*].

(B.U. 18 dicembre 1984, n. 59 - S.O. n. 1).

 

 

TITOLO PRIMO

IL COMUNE

 

 

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ordinamento dei comuni.

     1. Il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale di data 19 gennaio 1984, n. 6/L, è indicato nel presente regolamento, col termine convenzionale di «testo unico».

 

     Art. 2. Sede del comune e capoluogo.

     1. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del comune.

     2. E' capoluogo del comune l'abitato in cui si trova la sede comunale.

 

     Art. 3. Potere regolamentare - istituzioni pubbliche comunali.

     1. Nell'adottare i propri regolamenti il consiglio comunale può tener conto dei regolamenti tipo eventualmente predisposti nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale.

     2. Sono istituzioni pubbliche comunali ai sensi dell'articolo 2 del testo unico, le istituzioni a favore della generalità degli abitanti del comune o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le norme delle istituzioni di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 4. Stemma e gonfalone del comune.

     1. Lo stemma è costituito da un disegno contenuto in uno scudo di varia forma e da eventuali ornamenti esterni allo scudo medesimo.

     2. I disegni riprodotti devono adeguarsi ai principi informatori dell'araldica ed ispirarsi alla storia e alle particolari caratteristiche del comune. Lo stemma deve distinguersi da quelli degli altri enti locali della Regione. A tale scopo le Giunte provinciali chiederanno alla Regione la relativa dichiarazione.

     3.Il gonfalone è un drappo, di foggia, misura e colorazione liberamente scelte, disteso per tutta la larghezza ad un pennone; esso reca la riproduzione dello stemma e la denominazione ufficiale del comune.

     4. I comuni che intendono adottare, modificare o sostituire il proprio stemma o il gonfalone devono farli approvare dal consiglio comunale con apposita deliberazione, la quale deve contenere la relazione illustrativa delle caratteristiche, nonché, per lo stemma, i motivi della scelta.

     5. Le relative deliberazioni, accompagnate da tre esemplari a colori e due esemplari in bianco e nero, del disegno dello stemma, che dovrà essere iscrivibile in un cerchio del diametro di 15 cm. e del disegno del gonfalone nel formato di cm. 10 X 20, sono inviate alla Giunta provinciale per l'approvazione. La richiesta approvazione può essere negata con provvedimento motivato.

     6. Nel caso in cui lo stemma o il gonfalone siano stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, e il consiglio comunale non abbia successivamente deliberato la modifica o la sostituzione degli stessi, il sindaco, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, deve inviare alla Giunta provinciale tre esemplari a colori e due esemplari in bianco e nero dei disegni nei formati di cui al comma precedente, nonché una relazione illustrativa delle caratteristiche relative.

     7. La raccolta ufficiale degli stemmi e dei gonfaloni comunali è tenuta dalla Giunta regionale. A tal fine le Giunte provinciali inviano un esemplare a colori dei disegni e una copia delle deliberazioni comunali di cui al terzo comma e delle relazioni illustrative di cui al quinto comma del presente articolo.

 

     Art. 5. Uso del gonfalone e dello stemma.

     1. L'uso del gonfalone è riservato al comune, mentre quello dello stemma spetta anche alle aziende, agli istituti e alle istituzioni sottoposti alla vigilanza del comune.

     2. Spetta al consiglio comunale deliberare la concessione in uso dello stemma ad altri enti e associazioni aventi sede nel territorio comunale che siano benemeriti per opere, servizio o manifestazioni in vantaggio della comunità.

     3. Venendo meno i motivi della concessione in uso, la stessa può essere revocata.

 

     Art. 6. Uso della fascia tricolore.

     1. L'uso da parte del sindaco della fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma della Repubblica, da portarsi cinta intorno ai fianchi, oltre ai casi in cui è obbligatorio in base alle vigenti norme di legge, è consentito tutte le volte che egli intervenga a cerimonie o funzioni di particolare rilevanza e solennità.

 

     Art. 7. Distintivo e tessere del sindaco.

     1. Il distintivo del sindaco è costituito:

     - per la Provincia di Trento, come risulta dal disegno di cui all'allegato 1), da un medaglione in bronzo dorato, di forma circolare, dello spessore di mm. 3,5, del diametro di mm 70, portante la riproduzione in argento ossidato dello stemma e la denominazione ufficiale, eventualmente abbreviate, del comune; il medaglione è appeso a un collare della lunghezza di cm. 70 a maglie rettangolari in bronzo dorato, della lunghezza di mm. 18, della larghezza di mm. 7 e del diametro di mm. 2;

     - per la Provincia di Bolzano, come risulta dal di  segno di cui all'allegato 2), da un medaglione a due singoli elementi portato da un collare a maglie decorative. La medaglia in argento massiccio dorato, della misura di mm. 62x56, reca come motivo un'aquila d'oro in rilievo, che artiglia lo stemma del comune riprodotto in smalto bizantino a colori originali. Una barretta trasversale della lunghezza di mm. 63x15 di media e sovrastante lo stemma, reca la scritta «Sindaco Bürgermeister». In sostituzione del collare, alla barretta può essere applicata una spilla. Il medaglione è appeso ad un collare in bronzo dorato della lunghezza di cm. 80, a maglie circolari di mm. 22 di diametro unite da grappe a forma quadrangolare.

     2. Il distintivo è portato esclusivamente dal sindaco nelle cerimonie e nelle circostanze nelle quali sia opportuno sottolineare la presenza ufficiale del capo dell'amministrazione comunale.

     3. La tessera di riconoscimento è rilasciata al sindaco dal Presidente della Giunta provinciale e attesta la sua qualità di sindaco. Entro 15 giorni dalla cessazione della carica, la tessera deve essere restituita al Presidente della Giunta provinciale

 

     Art. 8. Domanda per il conferimento dei titolo di «Città o di Borgata».

     1. Le domande di cui all'articolo 9 del testo unico, sono indirizzate alla Giunta regionale per il tramite della Giunta provinciale, la quale le trasmette unitamente al proprio parere espresso ai sensi dell'articolo 6 del testo unico.

     2. Le domande, in carta legale, debbono essere corredate dalla deliberazione favorevole del consiglio comunale e da una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari circostanze e dei requisiti stabiliti dagli articoli 7 e 8 del testo unico, quali indispensabili presupposti per il conferimento del titolo di «Città» o di «Borgata».

 

 

CAPO SECONDO

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

 

     Art. 9. Valutazione dei mezzi per la costituzione e la riunione dei comuni.

     1. La sufficienza dei mezzi per provvedere adeguatamente alle funzioni, che ai sensi dell'articolo 12 del testo unico consente alle frazioni di essere costituite in nuovi comuni, va valutata con riferimento ai vari servizi di cui il costituendo comune necessita, in relazione alla sua importanza nel momento della presentazione della domanda.

     2. L'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico va valutata in relazione all'importanza del comune ed alla organizzazione dei pubblici servizi.

     3.I criteri di valutazione della sufficienza dei mezzi per provvedere adeguatamente alle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 del testo unico sono quelli previsti dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 10. Modifiche territoriali - sottoscrizione della domanda.

     1. Per la determinazione del numero degli elettori ai fini delle modifiche territoriali dei comuni, si ha riguardo alle liste elettorali ultime approvate dalla Commissione elettorale mandamentale prima della presentazione della domanda.

     2. Le firme sulla domanda devono essere autenticate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico.

 

     Art. 11. Domande per la costituzione di nuovi comuni o il distacco di frazioni.

     1. Le domande di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico, indirizzate alla Giunta regionale, tramite la Giunta provinciale competente, devono essere corredate oltre che da una motivata deliberazione del consiglio comunale interessato, da un progetto di delimitazione territoriale in mappa catastale, e devono contenere la designazione di 1 o 3 firmatari quale rappresentanza comune, perché questa possa fornire tutti i ragguagli necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

     2. La domanda di cui all'articolo 13 del testo unico è trasmessa dalla Giunta provinciale competente alla Giunta regionale, accompagnata dalla deliberazione favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi, da quella del consiglio del comune da cui avviene il distacco, nonché dagli eventuali atti di cui al secondo comma dell'articolo 17 del testo unico.

 

     Art. 12. Parere del consiglio comunale.

     1. Il parere richiesto dall'articolo 17 del testo unico ai consigli dei comuni interessati, deve essere espresso con deliberazione dei consigli medesimi su una relazione esplicativa dei rispettivi sindaci, la quale deve contenere elementi illustrativi relativi alla popolazione, alla situazione dei vari settori economici ed a quella economico-finanziaria del comune.

     2. Ogni elettore dei comuni interessati può prendere visione presso l'ufficio comunale e fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 17 del testo unico, durante le ore d'ufficio, del fascicolo relativo.

     3. I consigli comunali esprimono il parere di cui al comma precedente entro un congruo termine perentorio, all'uopo prefissato dalla Giunta provinciale; trascorso inutilmente detto termine la Giunta provinciale nomina un Commissario per l'adozione

della relativa deliberazione.

 

     Art. 13. Confini tra comuni incertezza.

     1. Si ha incertezza sul confine tra comuni allorquando negli atti ufficiali risulti contrasto fra mappa catastale e descrizione, quando il contrasto si manifesta fra atti e situazione dei luoghi e quando la insufficiente descrizione in atti o la insufficiente marcatura sul terreno non permettano di conoscere in modo inoppugnabile l'esatto andamento della linea di confine.

 

     Art. 14. Esercizio del referendum - rinvio.

     1 I casi e le modalità per l'esercizio del referendum in relazione alla costituzione di nuovi comuni, al mutamento delle circoscrizioni comunali, della denominazione e del capoluogo dei comuni sono regolati dalla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, modificata con leggi regionali 17 febbraio 1966, n. 6 e 18 febbraio 1978, n. 5.

 

 

CAPO TERZO

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

 

     Art. 15. Prima adunanza del consiglio comunale - anzianità di carica.

     1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del sindaco e degli assessori.

     2. I consiglieri comunali convalidati entrano immediatamente in carica e nel pieno delle loro funzioni.

     3. Per determinare l'anzianità di carica degli assessori si tiene conto, in primo luogo, del numero dello scrutinio nel quale ciascun assessore è stato eletto e in secondo luogo, fra due eletti nel medesimo scrutinio, del maggior numero di voti conseguiti.

     4. L'anzianità dei consiglieri è determinata dal maggior numero di voti conseguiti nella elezione.

     5. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

 

     Art. 16. Nomina del vice-sindaco e sostituzione del sindaco 1. Entro 30 giorni dal giuramento prestato ai sensi dell'articolo 36 del testo unico, il sindaco deve nominare il vice sindaco e provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio per otto giorni consecutivi del relativo provvedimento con la contestuale dichiarazione di accettazione da pane del nominato.

     2. Del provvedimento viene data comunicazione dal sindaco nella prima seduta del consiglio e ne viene trasmessa copia alla Giunta regionale, alla Giunta provinciale e al Commissario del Governo.

     3. Il vice sindaco assume la carica dal giorno di accettazione della nomina e la mantiene anche in caso di vacanza della carica di sindaco fino al giuramento del nuovo sindaco.

     4. Il sindaco può revocare la nomina del vice sindaco, cui è tenuto a notificare l'atto, e procedere alla sua sostituzione osservando le modalità previste dal primo comma.

     5. Non possono essere adottati provvedimenti dal sostituto, a sensi dell'articolo 20 del testo unico, quando la persona da sostituire non abbia dichiarato la propria assenza.

     6. Deve ritenersi impedito colui che è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

     7. Gli atti adottati in forza dell'ultimo comma dell'articolo 20 del testo unico, devono recare la dichiarazione di assenza o di impedimento del sostituito.

 

     Art. 17. Decadenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

     1. La decadenza da sindaco, da assessore comunale, da presidente e da componente dell'organo esecutivo di consorzio fra enti locali di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico opera di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna anche nel caso di pena condonata o di sospensione condizionale della pena.

     2. Si considera assente ai fini della lettera c) dell'articolo 21 del testo unico, chi non ha partecipato senza giustificato motivo ai lavori della giunta o del consiglio, convocati per la trattazione di tre distinti e consecutivi ordini del giorno e risulti tale dai relativi verbali.

     3. Nel valutare i motivi addotti per giustificare ai fini della lettera c) dell'articolo 21 del testo unico le assenze dalle sedute di giunta e di consiglio, si dovrà aver riguardo alla normale diligenza del buon cittadino.

     4. La proposta di decadenza prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del testo unico è notificata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

     5. La decadenza da sindaco o da assessore o da consigliere nonché le dimissioni, hanno effetto dalla data di esecutività del provvedimento del consiglio, che dichiara la decadenza o che prende atto delle dimissioni.

     6. Il provvedimento sostitutivo della Giunta provinciale di dichiarazione di decadenza o di presa d'atto delle dimissioni è trasmesso in copia al comune, il quale entro 5 giorni dal ricevimento deve darne notizia all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale caso la decadenza o le dimissioni operano dalla data di ricevimento della raccomandata.

 

     Art. 18. Decadenza del consiglio.

     1. La decadenza dei consigli comunali per fusione di due o più comuni e nei casi contemplati alle lettere a) e c) dell'articolo 23 del testo unico, opera di diritto con l'entrata in vigore della relativa legge regionale.

 

     Art. 19. Mozione di sfiducia e revoca.

     1. Alla votazione sulla mozione di sfiducia e sulla revoca del sindaco e degli assessori ai sensi dell'articolo 25 del testo unico, possono partecipare anche il sindaco, la giunta e l'assessore del cui operato si discute.

     2. La sfiducia alla giunta comporta anche la sfiducia al sindaco.

 

     Art. 19 bis. Determinazione indennità di carica.

     1. Per determinare la misura base per il calcolo delle indennità di carica agli amministratori comunali prevista dall'art. 27 del testo unico, si tiene conto delle seguenti voci stipendiali:

     a) stipendio base tabellare spettante al segretario comunale;

     b) il valore per classi e scatti spettante al segretario comunale dopo dieci anni di servizio, o, in luogo delle classi e scatti, il valore convenzionale attribuito ad una anzianità di servizio di dieci anni nella carriera di segretario comunale;

     c) l'indennità di funzione o di livello se ed in quanto attribuita al segretario comunale;

     2. Gli importi delle voci stipendiali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, sono quelli fissati dagli accordi sindacali provinciali di cui agli artt. 31 e 32 del D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L [1].

 

 

TITOLO SECONDO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

 

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 20. Provvedimenti a contenuto normativo.

     1. Sono da ritenersi provvedimenti a contenuto normativo a sensi dell'articolo 32, n. 1) del testo unico, quegli atti che si rivolgono ad una pluralità di soggetti indeterminati e si caratterizzano per il contenuto precettivo generale.

     2. Rientrano in questa categoria di atti tra l'altro:

     1) recepimento accordi sindacali;

     2) piani di ristrutturazione servizi ed uffici comunali:

     3) bandi di assunzione e/o di pubblico concorso;

     4) approvazione capitolati speciali di servizio;

     5) determinazione del corrispettivo per l'esercizio del diritto di uso civico;

     6) «aggiornamento» e misura oneri di urbanizzazione;

     7) perimetrazione dei centri abitati;

     8) rette asili nido, scuole materne e/o refezione scolastica;

     9) tariffe dei servizi pubblici;

     10) classificazione delle strade comunali.

 

     Art. 21. Deliberazioni di attuazione.

     1. Sono deliberazioni di attuazione, ai sensi del punto 2) dell'articolo 33 del testo unico, quelle che non comportando nuovi impegni di spesa, sono necessarie a realizzare il contenuto di una precedente deliberazione di impegno.

 

     Art. 22. Nomina dell'amministrazione delle istituzioni - durata in carica.

     1. Ai fini dell'articolo 34 del testo unico, il consiglio comunale, nel nominare l'amministrazione delle istituzioni che non abbiano amministrazione propria, ne determina la composizione, qualora questa non sia stabilita da alcuna norma di legge, regolamento o statuto.

     2. L'amministrazione delle istituzioni di cui al comma precedente non può restare in carica oltre la durata del consiglio comunale che l'ha nominata, salvo diversa disposizione delle norme statutarie o regolamentari. In ogni caso l'amministrazione esercita tutte le sue funzioni fino all'insediamento della nuova amministrazione.

 

     Art. 23. Ratifica deliberazioni d'urgenza.

     1. Spetta al consiglio comunale valutare la effettiva sussistenza dell'urgenza in base alla quale la giunta comunale ha ritenuto adottare una deliberazione di competenza del consiglio ratificando o meno la deliberazione.

     2. Ai fini del terzo comma dell'articolo 35 del testo unico, per riunione si intende la prima seduta valida.

     3. La mancata ratifica entro i termini di legge, produce gli stessi effetti della negata ratifica.

 

     Art. 24. Ripartizione degli affari tra gli assessori e delega alla firma.

     1. La ripartizione degli affari tra gli assessori e la delega alla firma dei provvedimenti relativi sono fatti dal sindaco con atto formale che deve essere pubblicato all'albo ed inviato alla Giunta provinciale.

     2. L'atto di delega è firmato per accettazione dal delegato.

     3. Il provvedimento di delega alla firma dei mandati di pagamento ad un assessore, e comunicato ai tesoriere comunale.

 

     Art. 25. Interrogazioni - interpellanze - mozioni.

     1. L'interrogazione e l'interpellanza, previste dall'articolo 40 del testo unico, consistono in una domanda, formulata per iscritto e rivolta al sindaco o ai membri della giunta comunale, per sapere:

     a) con l'interrogazione: se un fatto sia vero, se il sindaco o la giunta abbiano preso o intendano prendere qualche risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per lecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa del comune;

     b) con l'interpellanza: quali siano i motivi della condotta degli organi comunali o i loro intendimenti.

     2. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze sono iscritte singolarmente all'ordine del giorno del consiglio comunale.

     3. La mozione prevista dall'articolo 40 del testo unico deve essere sottoscritta da un consigliere ed è rivolta a promuovere una deliberazione de consiglio comunale sullo specifico argomento che forma oggetto della mozione. Essa deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima riunione conseguente alla successiva convocazione del consiglio comunale.

 

     Art. 26. Presentazione proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni.

     1. Le proposte, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni di cui all'articolo 40 del testo unico, sono presentate al sindaco o a un suo delegato, che, a richiesta, ne rilascia ricevuta.

     2. Il regolamento interno del consiglio comunale disciplina i termini entro i quali si deve dare risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze.

 

     Art. 27. Rilascio copia deliberazioni ai consiglieri.

     1. Le copie delle deliberazioni rilasciate ai consiglieri a norma dell'articolo 40 del testo unico, devono riportare integralmente tutti gli elementi contenuti nell'originale, compresi eventuali allegati nel caso in cui i medesimi formino parte integrante delle deliberazioni di cui viene richiesta copia.

     2. Il segretario comunale o il funzionario incaricato nel rilasciare la copia deve indicare chiaramente sulla medesima che trattasi di copia rilasciata a Consigliere comunale per finalità proprie del suo mandato.

     3. I regolamenti interni dei consigli comunali previsti dall'articolo 41 del testo unico, disciplinano compiutamente il diritto di informazione dei propri componenti ai fini di agevolare l'attività consiliare e l'espletamento del mandato consiliare.

 

 

CAPO SECONDO

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE

 

     Art. 28. Deposito degli atti relativi all'ordine del giorno.

     1. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale devono essere depositati presso la segreteria del comune, nei termini previsti dall'articolo 42 del testo unico, a disposizione dei consiglieri, i quali hanno diritto di prenderne visione durante le ore d'ufficio.

     2. Del deposito e della conservazione degli atti, di cui al comma precedente, è responsabile il segretario comunale.

 

     Art. 29. Convocazione del consiglio e pubblicazione dell'ordine del giorno.

     1. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere, a norma dell'articolo 42 del testo unico, l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo che sia chiaro ed evidente l'oggetto da trattare.

     2. Nei cinque giorni previsti dal secondo comma dell'articolo 42 del testo unico non si computa quello in cui l'avviso di convocazione viene notificato.

 

     Art. 30. Seduta di seconda convocazione del consiglio.

     1. Quando, in seguito alla convocazione del consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

     2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

     3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'articolo 42 del testo unico.

     4. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri che risultano assenti all'atto della dichiarazione di seduta deserta e consegnato loro almeno ventiquattro ore prima della seduta.

     5. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, in esecuzione alla disposizione del secondo comma dell'articolo 42 del testo unico, devono essere nuovamente iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva a quella andata deserta.

 

     Art. 31. Sedute dalla giunta.

     1. Alle sedute della giunta comunale sono invitati gli assessori effettivi e quelli supplenti; gli assessori supplenti partecipano alla discussione ma non si computano fra i presenti ai fini della validità della seduta e devono astenersi dalla votazione a meno che non sostituiscano gli effettivi.

     2. Gli assessori supplenti più anziani in carica sostituiscono i membri effettivi assenti; l'anzianità è stabilita secondo quanto disposto dall'articolo 15, secondo comma, del presente regolamento.

     3. Per la Provincia di Bolzano le disposizioni di cui al comma precedente si applicano compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 4 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 445 del 27 marzo 1980.

 

     Art. 32. Obbligo di astensione dalle deliberazioni.

     1. I componenti gli organi collega del comune che, nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'aula a sensi dell'articolo 45 del testo unico, vi restino presenti, possono essere espulsi dal presidente dell'assemblea.

     2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle sedute del consiglio comunale non devono comunque computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse, a termini di quanto disposto dall'articolo 45, primo comma, del testo unico.

 

     Art. 33. Sostituzione del segretario nelle seduta.

     1. La sostituzione del segretario nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47 del testo unico, può essere proposta da ciascun componente del consiglio o della giunta e deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, aventi diritto al voto.

     2. In caso di sostituzione del segretario comunale, il verbale di seduta e le deliberazioni relative sono firmate dal membro incaricato a svolgere le funzioni di segretario.

 

     Art. 34. Della votazione.

     1. Nelle votazioni per appello nominale e per alzata di mano si considerano presenti, ai fini di quanto disposto dall'art. 48 comma 2° del Testo unico approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, coloro che hanno espresso voto favorevole, coloro che hanno espresso voto contrario e coloro che hanno dichiarato espressamente di volersi astenere o si sono di fatto astenuti dal manifestare il loro intendimento senza abbandonare l'aula [2].

     2. Nella votazione a scrutinio segreto il numero legale è accertato al momento in cui il presidente invita i presenti a restituire la scheda di votazione.

 

     Art. 35. Ballottaggio - nomina rappresentanti.

     1. La votazione per ballottaggio è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

     2. Nella nomina di commissari o di rappresentanti comunali, salvo quanto disposto dall'articolo 48 terzo, quarto e quinto comma del testo unico, in relazione alla nomina di rappresentanti della minoranza, risultano eletti coloro che hanno conseguito la maggioranza dei voti dei presenti.

     3. I posti da ricoprire vengono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui per uno c più posti residui risulti votato, con pari voti, un numero superiore di candidati, dovrà essere ripetuta la votazione per la copertura di tali posti.

     4. La minoranza è costituita dai Consiglieri comunali eletti in liste diverse da quelle che sono rappresentate nella Giunta comunale o da quelle che abbiano contribuito con il loro voto alla elezione della Giunta comunale [2].

 

     Art. 36. Nomina degli scruta tori e del consigliere delegato alla firma.

     1. Per ogni seduta o per periodi di tempo stabiliti dal consiglio comunale, questo sceglie, con votazione palese, due scrutatori tra i propri componenti.

Tale nomina deve risultare a verbale.

     2. Analogamente si procede per la designazione del consigliere cui è affidato il compito di firmare i verbali della seduta come previsto dall'articolo 49, terzo comma, del testo unico.

 

     Art. 37. Risultato della votazione.

     1. Il risultato della votazione di cui all'articolo 49 del testo unico, consiste nella indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, nonché di quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto dovrà altresì farsi constare il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

     2. Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate 00 annullate, devono essere vidimate dal presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal segretario e devono essere conservate in archivio.

 

     Art. 38. Verbalizzazione di dichiarazione.

     1. Il segretario della seduta consiliare può chiedere, al membro che faccia richiesta di verbalizzazione di una propria dichiarazione, che il testo della stessa gli venga dettato o che venga acquisito agli atti della seduta il testo eventualmente già dattiloscritto dell'intervento medesimo.

 

     Art. 39. Contenuto delle deliberazioni.

     1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta devono contenere una adeguata motivazione, gli eventuali pareri prescritti dalla legge, la eventuale citazione delle norme giuridiche, il risultato della votazione ed il dispositivo.

     2. Quando si tratta di deliberazioni adottate in seconda convocazione, tale circostanza deve risultare espressamente.

     3. Nel contesto della deliberazione deve pure risultare se la medesima è stata adottata in seduta pubblica o segreta.

 

     Art. 40. Verbale delle sedute.

     1. I verbali delle sedute sono letti dall'organo competente e dallo stesso approvati; di ciò viene stesa formale deliberazione.

 

     Art. 41. Imputazione di spese a bilancio.

     1. Ai fini del primo comma dell'articolo 50 del testo unico, per imputazione al bilancio si intende la indicazione del capitolo, dell'oggetto, dell'importo, della disponibilità, se in conto residui o in conto della competenza.

 

     Art. 42. Albo per la pubblicazione delle deliberazioni e rilascio di copia delle stesse.

     1. L'albo per la pubblicazione delle deliberazioni deve essere ubicato in luogo accessibile al pubblico anche quando gli uffici comunali siano chiusi al pubblico.

     2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 52, ultimo comma, del testo unico, ogni cittadino può avere semplice copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe dietro presentazione di richiesta scritta stesa in competente bollo. Nel caso di richiesta

     - i copia autentica la stessa viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 6, dell'allegata tariffa e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il segretario comunale, responsabile della tenuta dell'archivio comunale, provvede al rilascio delle copie di tali atti, anche prima che gli stessi diventino esecutivi, previa autorizzazione del sindaco. Il rifiuto del rilascio di copia degli atti deve essere debitamente motivato.

     4. Ogni cittadino può ottenere copia dei provvedimenti con i quali la Giunta provinciale annua deliberazioni comunali.

 

     Art. 43. Il messo comunale.

     1. Le funzioni di messo debbono essere affidate a dipendenti comunali.

 

 

TITOLO TERZO

DEI CONTROLLI

 

     Art. 44. Trasmissione deliberazioni.

     1. Le deliberazioni trasmesse alla Giunta provinciale per il controllo debbono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene immediatamente restituita all'ente deliberante munita di data e di firma per ricevuta: da tale data decorre il termine fissato dal testo unico per l'esercizio del controllo di legittimità e/o di merito.

     2. Le deliberazioni comunque inviate alla Giunta provinciale territorialmente competente, sono assoggettate al controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 54, punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 45. Trasmissione ricorsi e denunce.

     1. La Giunta provinciale invita coloro che presentano ricorsi ai sensi dell'articolo 55 o reclami ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, del testo unico, a trasmetterne copia all `ente interessato.

 

     Art. 46. Oggetto delle deliberazioni.

     1. Le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 56 del testo unico devono contenere un solo oggetto.

 

     Art. 47. Opposizioni e reclami.

     1. Le opposizioni riguardanti gli atti deliberativi non soggetti al controllo della Giunta provinciale, sono esaminate dal competente organo dell'ente interessato, previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, che deve essere disposta entro quindici giorni dal ricevimento e comunque per la prima seduta dell'organo che ha adottato il provvedimento.

     Il legale rappresentante dell'ente dà comunicazione al cittadino dell'avvenuto esame.

     2. Nel caso in cui le opposizioni indicate dal precedente comma siano trasmesse direttamente alla Giunta provinciale, esse vengono inviate per competenza all'ente destinatario informandone contemporaneamente l'autore.

     3. I reclami avverso le deliberazioni indicate dagli articoli 57 e 61 del testo unico, e pervenuti entro il termine stabilito dall'articolo 56 del testo unico, sono esaminati dalla Giunta provinciale, congiuntamente all'atto deliberativo cui si riferiscono. Il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore delegato danno comunicazione al cittadino dell'avvenuto esame del reclamo.

     4. Qualora i reclami pervengano direttamente alla Giunta provinciale, spetta a detto organo acquisire i ragguagli ed i chiarimenti ritenuti necessari.

     5. Qualora invece i cennati atti di parte fossero recapitati direttamente all'ente controinteressato, essi saranno trasmessi alla Giunta provinciale con le eventuali deduzioni e con la documentazione del caso a cura dell'ente medesimo.

 

     Art. 48. Disposizioni di beni del demanio o del patrimonio.

     1. Per disposizione ai sensi dell'articolo 57 lettera h) del testo unico, deve intendersi la facoltà di vendere o non vendere il bene, di donarlo o meno, di costituire sul bene diritti reali minori a favore di terzi, nonché garanzie reali, di acquistarlo per effetto di impiego di mezzi patrimoniali in disponibilità dell'ente deliberante con il risultato della loro materializzazione. Trattasi, quindi, di vicende tutte tavolarmente iscrivibili.

     2. Rientrano fra gli atti di disposizione di beni del demanio o del patrimonio:

     a) alienazione beni immobili;

     b) acquisto beni immobili;

     c) costituzione di servitù o diritti reali su beni immobili comunali;

     d) concessione in uso di beni immobili gravati da diritto di uso civico;

     e) demanializzazione e sdemanializzazione.

 

     Art. 49. Deliberazioni concernenti organi dell'amministrazione comunale.

     1. Sono organi dell'amministrazione comunale ai fini della lettera e) dell'articolo 57 del testo unico quelli individuati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 445 di data 27 marzo 1980.

     2. Sono inoltre organi dell'amministrazione comunale i consigli circoscrizionali di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 15.

 

     Art. 50. Termini per l'esercizio del controllo di legittimità.

     1. Il periodo di venti giorni decorrente dalla data di ricezione dell'atto deliberativo, come individuato dall'articolo 44 del presente regolamento, costituisce il tempo utile entro il quale la Giunta provinciale deve esercitare il controllo dì legittimità.

     2. La Giunta provinciale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità non appena esercitato il controllo e comunque non oltre il termine ultimo fissato per l'esercizio del controllo medesimo, come stabilito dall'articolo 58 del testo unico 3. In caso di esame positivo le deliberazioni diventano esecutive anche prima dello spirare del termine di venti giorni.

 

     Art. 51. Richiesta di riesame.

     1. La richiesta di riesame di cui all'articolo 61 del testo unico, è fatta con provvedimento motivato dalla Giunta provinciale concernente l'inopportunità o l'inadeguatezza dell'atto soggetto a controllo. Esso viene trasmesso al capo dell'amministrazione interessata.

     2. L'organo deliberante, qualora intenda confermare la deliberazione, deve esprimersi su tutti i punti oggetto di rinvio, con provvedimento motivato.

 

     Art. 52. Conferma di deliberazioni.

     1. La conferma delle deliberazioni previste dall'articolo 61 del testo unico, spetta esclusivamente all'organo normalmente competente. Le deliberazioni d'urgenza adottate dalla giunta comunale a sensi dell'articolo 35 del testo unico, sono confermate dal consiglio comunale anche in sede di ratifica.

     2. L'amministrazione straordinaria non può confermare nè le proprie deliberazioni, nè quelle degli organi ordinari. L'organo competente dell'amministrazione ordinaria,' che segue ad una amministrazione straordinaria, può confermare le deliberazioni di quest'ultima.

 

     Art. 53. Interruzione dei termini.

     1. La richiesta di elementi integrativi di giudizio, fatta a termini dell'art. 62 del testo unico, interrompe i termini entro i quali deve essere esercitato il controllo di legittimità e/o di merito sugli atti deliberativi.

Dalla data del ricevimento dei chiarimenti richiesti, i termini riprendono a scorrere per il tempo ancora mancante alla scadenza, come individuata ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento.

 

     Art. 54. Comunicazioni della decadenza di deliberazioni.

     1.Il Presidente della Giunta provinciale dà comunicazione all'ente controllato delle deliberazioni decadute a sensi dell'articolo 62 del testo unico, con l'invito a provvedere, qualora si tratti di adempimenti obbligatori per legge. In tale invito sarà fissato un congruo termine entro il quale l'ente controllato dovrà presentare nuova deliberazione con gli elementi di giudizio già richiesti.

 

     Art. 55. Controllo sostitutivo.

     1. L'invito a provvedere, di cui all'articolo 69 del testo unico, deve essere comunicato per iscritto e deve indicare un congruo termine, entro il quale l'ente è tenuto a far pervenire alla Giunta provinciale notizia dell'avvenuto adempimento richiesto.

     2. La proroga prevista dal citato articolo, deve essere disposta dall'organo e nelle forme con cui è stato adottato il provvedimento di nomina del commissario.

     3. La nomina del commissario, prevista dal citato articolo 69 del testo unico, è disposta con provvedimento motivato della Giunta provinciale. Qualora il commissario sia incaricato di reggere l'amministrazione dell'ente, ne è data notizia con avviso all'albo pretorio.

     4. Il commissario incaricato di reggere l'amministrazione dell'ente deve fare una relazione sull'attività svolta durante la gestione commissariale.

 

 

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO E FINANZA

 

 

CAPO PRIMO

PATRIMONIO

 

     Art. 56. Beni comunali.

     1. Il regime giuridico dei beni comunali è regolato dalle norme di cui agli articoli 823, 824, 825, 826, 828 e 829 del codice civile.

     2. Spetta al consiglio comunale deliberare in ordine alla classificazione dei beni.

     3. Le deliberazioni di sdemanializzazione sono pubblicate con le modalità previste per i regolamenti, fatte salve eventuali disposizioni particolari.

 

     Art. 57. Inventari.

     1. L'inventario dei beni demaniali e dei diritti demaniali su beni altrui consiste in un elenco descrittivo dei dati tavolari e catasta dei beni e dei diritti medesimi.

     2. Quello dei beni patrimoniali immobili è redatto su appositi registri di consistenza e deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) la località, la denominazione, la superficie e le colture reali, i dati catasta e quelli tavolari;

     b) i titoli di provenienza;

     c) l'estimo catastale o il reddito imponibile, la rendita annuale media ed il valore approssimativo;

     d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;

     e) l'uso speciale cui sono adibiti.

     3. I diritti, le servitù e le azioni, che per l'articolo 813 del codice civile sono considerati come beni immobili, sono descritti con il bene al quale si riferiscono, e se non si riferiscono ad immobili del comune, sono descritti a parte.

     4. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengono, devono essere dati in consegna al segretario o all'economo o ad altro impiegato di ruolo per mezzo di inventari dimostranti:

     1) l'indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

     2) la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

     3) la quantità od il numero secondo le varie specie;

     4) il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.

     5. I diritti e le azioni, che per l'articolo 813 del codice civile sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte.

     6. Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che avvengono nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.

 

 

CAPO SECONDO

CONTRATTI

 

     Art. 58. I contratti.

     1.I contratti redatti secondo le deliberazioni esecutive che li autorizzano, diventano Impegnativi per il comune con la firma del suo legale rappresentante.

 

     Art. 59. Norme in materia di contratti.

     1. Nella formazione dei contratti i comuni debbono osservare le norme di cui al titolo II del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

     2. Le norme in materia di lavori pubblici contenute nelle leggi, nei regolamenti e nei capitolati generali, valide per le province, sono estese, in quanto applicabili, ai comuni.

 

     Art. 60. Trattativa privata.

     1. Dopo un esperimento infruttuoso di gara, può procedersi a trattativa privata ai sensi dell'articolo 74 punto 1) del testo unico; in tale caso non si possono variare, a danno del comune, le condizioni ed il limite di prezzo stabiliti per l'incanto o per la citazione.

 

     Art. 61. Depositi cauzionali.

     1. I depositi cauzionali provvisori e definitivi prestati da terzi al comune devono essere versati al tesoriere e quelli in numerario contabilizzati in partite di giro.

     2. Allo svincolo dei depositi cauzionali definitivi provvede il sindaco previa deliberazione della giunta comunale.

     3. Gli interessi maturati sui depositi cauzionali spettano al depositante.

 

     Art. 62. Depositi per spese contrattuali.

     1. Le somme anticipate da terzi per spese contrattuali devono essere versate al tesoriere e sono tenute distinte dalla gestione di cassa propria del comune.

     2. L'utilizzo di tali somme e la restituzione della rimanenza ai depositanti sono effettuati a mezzo i buoni di prelevamento firmati dal segretario comunale e vistati dal sindaco.

     3. E' obbligo del segretario comunale far risultare da apposito registro o da partitario la gestione di tali depositi definitivi ed appena esauriti gli adempimenti prescritti per i contratti, presentare il rendiconto al depositante vistato dal sindaco.

 

     Art. 63. Versamento dei depositi.

     1. Quando è prevista l'effettuazione di depositi cauzionali e per spese contrattuali provvisori o definitivi gli interessati versano la somma in numerario o in titoli ammessi, direttamente presso il tesoriere, con esclusione di ogni intervento degli amministratori e degli impiegati comunali.

     2. La quietanza del tesoriere è l'unico documento che faccia fede dell'effettuato deposito.

     3. L'ordine di restituzione dei depositi provvisori è dato per iscritto dal presidente della gara, subito dopo lo svolgimento della stessa.

     4. La quietanza del deposito cauzionale provvisorio e del deposito provvisorio per spese contrattuali intestate all'aggiudicatario, sono trasmesse a cura del presidente della gara al tesoriere perché questi, con l'intervento dell'interessato, provveda a tramutarle in quietanze definitive per gli importi prestabiliti dalle norme contrattuali.

 

     Art. 64. Leggi speciali ai fini dell'art. 78 del testo unico.

     1. Ai fini del secondo comma dell'articolo 78 del testo unico, si considerano leggi speciali quelle che contemplano la concessione di mutui agevolati o garantiti dallo Stato, dalla Regione o dalle Province.

     2. Le relative quote annuali di ammortamento, rappresentate dagli interessi e dal capitale, sono escluse dal computo previsto dal comma medesimo.

 

     Art. 65. Requisiti delle deliberazioni di mutuo.

     1. La deliberazione relativa all'accensione di un mutuo deve specificarne l'ammontare, la destinazione, le quote annuali di ammortamento, comprensive del capitale e dell'interesse, la quota ed il saggio di interesse, nonché le entrate con le quali viene assicurato l'ammortamento. Deve altresì dare dimostrazione, qualora non si tratti di un mutuo disciplinato da leggi speciali, che non si supera il limite prescritto dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico. Dovrà inoltre precisare l'eventuale garanzia offerta e, qualora si tratti di delegazioni, indicare Importo del cespite offerto in garanzia, l'importo dello stesso già impegnato, nonché la somma che si intende delegare.

     2. In ogni caso resta esclusa la prestazione di garanzia per tratta o pagherò cambiario.

 

     Art. 66. Rilascio delegazioni.

     1. Il comune può concedere ipoteche e/o rilasciare delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, di debiti o altri impegni da esso contratti o da consorzi e/o enti di diritto pubblico ai quali il comune partecipi e per la realizzazione di opere pubbliche che interessino il comune garante.

 

     Art. 67. Rogazione degli atti e contratti - repertori.

     1. Si considerano stipulati nell'interesse del comune gli atti ed i contratti nei quali il comune è parte contraente.

     2. Di regola tali atti e contratti sono rogati dal segretario comunale, salvo che vi ostino particolari motivi di opportunità.

     3. Spetta al sindaco, nel rispetto delle norme che impongono l'adozione dell'atto pubblico, determinare di volta in volta la forma pubblica o privata dell'atto da stipulare e richiedere l'intervento, quale ufficiale rogante del segretario comunale.

 

 

CAPO TERZO

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

 

     Art. 68. Bilancio di previsione - relazione previsionale e programmatica.

     1. La giunta comunale è tenuta ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Provincia.

     2. La relazione deve esprimere la valutazione della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili, per l'attuazione dei programmi di intervento che si ritengono possibili, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si intende raggiungere.

 

     Art. 69. Esercizio provvisorio del bilancio.

     1. Bilancio presentato, a termini del secondo comma dell'articolo 84 del testo unico, è quello presentato alla Giunta provinciale, mentre bilancio approvato a termini del terzo comma dello stesso articolo, è quello deliberato dal consiglio comunale.

 

     Art. 70. Gestione di competenza.

     1. La gestione di competenza dell'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

 

     Art. 71. Esercizio finanziario e verbale di chiusura.

     1. Sono materia della contabilità del bilancio le entrate accertate dall'1 gennaio al 31 dicembre, le spese impegnate nello stesso periodo di tempo in conformità alla legge, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria dell'ente, le liquidazioni ed i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del testo unico.

     2. La chiusura dei conti, viene effettuata redigendo apposito verbale, che mette in evidenza la situazione dei residui degli esercizi precedenti, le previsioni di bilancio, le riscossioni ed i pagamenti effettuati, sia in conto competenza sia in conto residui, nonché l'ammontare dei residui attivi e passivi da trasportare nell'esercizio successivo. Il verbale di chiusura termina con una tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione; esso è firmato dal sindaco, dal segretario e dal ragioniere ove esista. Al verbale di chiusura deve essere allegato il verbale di verifica di cassa; qualora manchi il verbale di verifica di cassa, il verbale di chiusura deve essere firmato anche dal tesoriere.

     3. L'avanzo di amministrazione risultante dal verbale di chiusura può essere applicato al bilancio, subordinata peraltro la sua utilizzazione all'effettivo realizzo.

     4. Il disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio.

 

     Art. 72. Conto patrimoniale.

     1. Sono materia del conto patrimoniale: il valore degli immobili, dei mobili, del materiale, dei macchinari, degli attrezzi ed altri valori risultanti dagli inventari; i crediti, i debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altre cause.

 

     Art. 73. Entrate e spese.

     1. Le entrate e le spese del bilancio del comune sono classificate secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

 

     Art. 74. Entrate.

     1. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     - Titolo I: Entrate tributarie;

     - Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia;

     - Titolo III: Entrate extratributarie;

     - Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

     - Titolo Entrate derivanti da accensione di prestiti;

     - Titolo VI: Entrate per partite di giro.

     2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Le categorie, ove necessario, possono ripartirsi in rubriche.

 

     Art. 75. Spese.

     1. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

     - Titolo I: Spese correnti;

     - Titolo II: Spese in conto capitale;

     - Titolo III: Spese per il rimborso di prestiti;

     - Titolo IV: Spese per partite di giro.

     2. Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti.

     3. Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitali delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito.

     4. Le spese correnti comprendono le altre spese escluse le partite di giro.

 

     Art. 76. Ripartizione delle spese.

     1. Le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in sezioni secondo l'analisi funzionale, in rubriche secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi, in categorie secondo l'analisi economica ed in capitoli secondo il relativo oggetto.

 

     Art. 77. Capitoli di bilancio.

     1. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

     2. Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

     3. Tra le entrate di cui al precedente n. 3) è iscritto l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 78. Codice meccanografico dei capitoli.

     1. I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico. I capitoli possono altresì essere suddivisi in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

     2. I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato A del presente regolamento.

     3. I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese operando la distinzione tra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

     4. Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a sei cifre secondo le modalità indicate nell'allegato A del presente regolamento.

     5. L'indicazione del codice meccanografico è altresì obbligatoria sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento.

 

     Art. 79. Partite di giro.

     1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinte per capitolo, le partite di giro che comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per l'ente locale. Sono altresì compresi tra le partite di giro i depositi cauzionali in numerario presso terzi e i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economato.

     2. Le entrate e le spese relative alla gestione degli stabilimenti speciali del comune sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui ai precedenti articoli 76 e 77.

     3. In ogni caso le entrate e le spese per le funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Province non possono essere allocate tra le partite di giro.

 

     Art. 80. Riepiloghi del bilancio - determinazione situazione economica.

     1. Il bilancio di previsione, nella versione di competenza e di cassa, deve contenere:

     1) per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli;

     2) per la spesa, un riassunto delle sezioni per titoli e un riepilogo dei titoli;

     3) un quadro generale riassuntivo dove sia data distinta indicazione:

     a) del risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti;

     b) del risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti, al netto degli ammortamenti, aumentato delle quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione (situazione economica);

     c) del risultato differenziale tra il totale dei primi quattro titoli dell'entrata e dei primi due titoli della spesa (saldo netto da impiegare o da finanziare);

     d) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse la operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, la concessione e la riscossione di crediti, l'accensione ed il rimborso di prestiti e le partite di giro (indebitamento o accreditamento netto);

     e) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale complessivo delle entrate escluse le accensioni di prestiti (ricorso al mercato);

     f) riepilogo delle spese secondo la classificazione economico- funzionale, da realizzarsi in appositi allegati.

     2. Al bilancio di previsione deve essere allegato un elenco delle entrate e delle spese una tantum, ossia di quelle non originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa.

     3. Il bilancio di previsione deve essere altresì corredato da quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relative a ciascun servizio gestito in economia e di una tabella dimostrativa dei risultati presunti di amministrazione e di cassa.

     4. L'avanzo di amministrazione presunto può essere applicato al bilancio e di esso non si può disporre se non sia dimostrata la effettiva disponibilità dello stesso ed a misura della sua realizzazione. L'applicazione del disavanzo presunto è obbligatoria.

 

     Art. 81. Modelli del bilancio.

     1.Il bilancio di previsione, i riepiloghi ed i quadri riassuntivi di raffronto e dimostrativi devono contenere gli elementi essenziali quali risultano dai modelli allegati al presente regolamento.

     2. La denominazione delle sezioni, delle categorie e delle rubriche deve essere conforme agli elenchi allegati al presente regolamento.

 

     Art. 82. Investimenti e trasferimenti.

     1. Sono investimenti le erogazioni di fondi rivolti a produrre direttamente o indirettamente un aumento di reddito.

     2. Sono trasferimenti gli introiti e le erogazioni di fondi a titolo gratuito o comunque senza controprestazioni.

 

     Art. 83. Iscrizione entrate e spese.

     1. Le entrate sono iscritte in bilancio nel loro prevedibile ammontare e nel loro importo integrale, senza diffalco per spese di riscossione o detrazione di qualsiasi altra natura.

     2. Le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

 

     Art. 84. Variazioni di bilancio.

     1. Le variazioni di bilancio, di cui all'articolo 32, n. 3 del testo unico, concernono l'aumento o la diminuzione e l'istituzione di capitoli di entrata e di spesa, gli storni di fondi da un capitolo all'altro, nonché l'assestamento del bilancio a seguito dell'applicazione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione.

     2. Il fondo di riserva ordinario è utilizzato per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio.

     3. E' ammessa la variazione di bilancio per nuove o maggiori entrate, solo se accertate.

     4. Le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre, fatta eccezione per gli storni di fondi da un capitolo all'altro.

     5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, nonché quelli per le conseguenti dotazioni di cassa, possono essere effettuati fino al 31 dicembre.

     6. I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 33, punto 4 del testo unico concernono i prelevamenti dai fondi di riserva previsti dall'articolo 90 dello stesso testo unico.

     7. I consigli comunali sono tenuti, in sede di approvazione del conto consuntivo, a deliberare l'aggiornamento delle previsioni di cui ai numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 77 del presente regolamento.

 

     Art. 85. Storno di fondi.

     1. Allo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio provvede il consiglio comunale, previa verifica che la somma da stornarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio; sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.

 

     Art. 86. Ordinativi di incasso.

     1. La riscossione delle entrate è effettuata dal tesoriere in base ad ordinativi di incasso.

 

     Art. 87. Versamenti e quietanze.

     1. Il tesoriere non può ricusare il versamento di alcuna somma in favore dell'amministrazione, ancorché non sia in possesso del relativo ordinativo di incasso e tale somma non trovi riferimento in bilancio ad alcuna voce di entrata.

     2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza staccata da apposito bollettario a madre e figlia. Non sono ammesse quietanze diverse da quelle staccate dal bollettario.

     3. I bollettari, prima dell'impiego, sono numerati progressivamente nel frontespizio e vistati dal sindaco con la dichiarazione del numero di bollette contenute in ciascun bollettario. Le bollette sono numerate dall'uno in poi per ciascun esercizio.

     4. Qualora per esigenze tecniche, connesse all'adozione di sistemi meccanografici o elettrocontabili, sia necessario adottare quietanze non fascicolate, le stesse debbono essere dal Tesoriere progressivamente numerate per esercizio ed inviate quotidianamente in copia al comune per i necessari riscontri contabili.

     5. Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi si osservano le norme stabilite dalla legge 14 aprile 191O, n. 639.

 

     Art. 88. Prenotazione ed impegno delle spese.

     1. Le deliberazioni, gli atti ed i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a carico del bilancio del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.

     2. L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione, verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonché la disponibilità del fondo sul relativo capitolo.

     3. All'ufficio di ragioneria debbono, altresì comunicarsi le deliberazioni, gli atti ed i provvedimenti dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonché l'esercizio finanziario e il capitolo del bilancio cui debbono imputarsi.

     4. L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, gli impegni in corso di formazione.

     5. Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

     6. Nei comuni, nei quali non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti il segretario comunale, che ne è responsabile.

 

     Art. 89. Estratti del giornale di cassa.

     1. Il tesoriere dà comunicazione, almeno ogni 15 giorni, all'amministrazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, inviando all'ente la copia del giornale di cassa. Quest'ultimo, nell'ipotesi di adozione di sistemi meccanografici o elettrocontabili, va inviato o teletrasmesso all'ente quotidianamente.

     2. Spetta all'amministrazione effettuare tempestivamente i riscontri con i propri registri contabili.

 

     Art. 90. Competenza dell'esercizio.

     1. Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio costituiscono la competenza dell'esercizio: per le entrate, quante si crede potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevedono di dover sostenere nel corso del suddetto periodo.

 

     Art. 91. Accertamento dell'entrata.

     1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadere entro l'anno medesimo.

 

     Art. 92. Impegno della spesa.

     1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dello stanziamento di competenza iscritto in ciascun capitolo del bilancio in corso.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo sempreché la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio.

     3. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma delle consuetudini, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

     4. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti in conto capitale correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

     5. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo deliberato o dal relativo prefinanziamento accertato in entrata.

 

     Art. 93. Mandati di pagamento.

     1. I pagamenti dovuti dall'ente sono effettuati dal tesoriere, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 97 del testo unico, in base a mandati di pagamento che gli sono trasmessi o dall'amministrazione con elenco in doppio esemplare, uno dei quali deve essere restituito al comune per ricevuta, oppure dalla competente autorità.

     2. Il sindaco può delegare la firma dei mandati di pagamento al vice- sindaco o ad un assessore.

     3. Il tesoriere pagherà i mandati di pagamento dopo che siano state depositate presso di lui le firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione dei mandati, ovvero, nel caso di ricorso a sistemi elettrocontabili, dopo aver acquisito, debitamente sottoscritto dalle precitate persone il dispositivo-chiave.

     4. Nel caso di ricorso a sistemi elettrocontabili, con collegamento via cavo tra comune e tesoriere, i mandati di pagamento vengono a quest'ultimo teletrasmessi, adottando un particolare dispositivo-chiave, sostitutivo delle sottoscrizioni, che garantisca l'autenticità del documento.

     5. L'ordinativo di pagamento deve avere in tal caso un supporto cartaceo, che va firmato dalle persone di cui all'articolo 94 del testo unico, le quali si rendono solidamente responsabili dei dati in esso contenuti.

     6. Il tesoriere si rende a sua volta responsabile del pagamento dei mandati privi della rispondenza del dispositivo-chiave e non conformi a legge.

 

     Art. 94. Emissione di mandati - presupposti.

     1. L'emissione dei mandati di pagamento è fatta dopo l'accertamento della legalità della spesa, della regolarità della documentazione, dell'avvenuta liquidazione nelle forme di legge, nonché della disponibilità esistente nell'apposito stanziamento del bilancio di competenza e/o di cassa.

 

     Art. 95. Contenuto dei mandati.

     1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni: numero progressivo, con numerazione per ogni anno finanziario; data di emissione; esercizio finanziario; capitolo di bilancio su cui vengono emessi e relativa classificazione, distinguendo la liquidazione della competenza da quella dei residui; codice meccanografico; somma stanziata in bilancio; variazioni e pagamenti già effettuati su di esso e rimanenza disponibile; ammontare del pagamento ordinato col mandato in cifre e lettere, causale della emissione; cognome e nome con data di nascita, o ragione sociale o denominazione ed indirizzo del beneficiario e di chi, eventualmente, per esso fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; estremi del provvedimento di liquidazione e di quello relativo alla sua esecutività.

     2. Per le spese fisse indicate al primo comma dell'articolo 100 del presente regolamento e per le anticipazioni all'economo di cui all'articolo 97 del testo unico, il provvedimento di liquidazione da indicare sul mandato è dato dalla precisazione che trattasi di spesa fissa o di anticipazione all'economo e con l'indicazione degli estremi di esecutività del bilancio, in difetto, di quelli del provvedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 del testo unico.

     3. Il tesoriere è tenuto all'applicazione delle norme fiscali di carattere generale, salvo diversa disposizione o indicazione del comune.

     4. I mandati di pagamento, compresi quelli relativi all'anticipazione di cui all'articolo 97 del testo unico, devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori e in nessun caso possono essere intestati a favore degli amministratori o del personale del comune per conto dei creditori medesimi.

     5. Il tesoriere ricusa il pagamento dei mandati non conformi alle norme di cui al presente articolo.

     6. Dopo che un mandato di pagamento sia soddisfatto e quietanzato, il tesoriere deve apporvi la dizione «pagato».

 

     Art. 96. Divieto di emissione di mandati.

     1. E' vietata l'emissione di mandati provvisori e di quelli annuali complessivi.

     2. I mandati, con i quali si provvede al pagamento degli stipendi e di altre spese a scadenza fissa, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

     3. Non possono essere emessi mandati di pagamento con imputazione ai fondi di riserva.

 

     Art. 97. Estinzione dei mandati - validità dei mandati.

     1. I comuni possono disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

     a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

     b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

     c) commutazione in vaga postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

     2. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a lire mille.

     3. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

     4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

     5. Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

     6. Qualora il servizio di tesoreria non sia affidato ad un istituto di credito non è ammessa la modalità di estinzione mediante commutazione in vaga postale ordinario o telegrafico.

 

     Art. 98. Maggiori spese relative a precedenti esercizi.

     1. Le maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso, e quelle che si verificano in conto dei residui degli esercizi anteriori all'ultimo esercizio chiuso, devono essere autorizzate con speciale deliberazione ed iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso.

 

     Art. 99. Liquidazione delle spese in conto capitale.

     1. La liquidazione delle spese in conto capitale è fatta dalla giunta comunale nel rispetto dei limiti di impegno già assunti dal consiglio comunale o dalla giunta comunale medesima.

 

     Art. 100. Spese fisse e a calcolo.

     1. Sono fisse le spese che derivano da leggi o da impegni permanenti validamente assunti, che trovano scadenza determinata.

     2. Sono spese a calcolo quelle di carattere variabile, relative a servizi per i quali siano stanziati in bilancio appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa.

     3. La liquidazione delle spese fisse è fatta dal sindaco mediante l'emissione del mandato di pagamento.

     4. Spetta alla giunta la liquidazione delle spese a calcolo.

     5. Gli acconti relativi a lavori, appalti, acquisti e somministrazioni entro i limiti delle condizioni contrattuali, sono liquidati dal sindaco con l'emissione del mandato di pagamento.

 

     Art. 101. Residui attivi - Residui passivi.

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

     2. Le entrate derivanti da mutui deliberati e non ancora riscosse alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi.

     3. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 92 e non ordinate ovvero ordinate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma del precedente articolo 92 entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

     4. Le somme di cui al precedente terzo comma relative alle sole spese correnti possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

     5. Le somme iscritte tra le entrate in relazione a mutui affidati, ma non deliberati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

     6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente articolo 92 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     8. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non finanziate con entrate a destinazione vincolata e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere impegnate in quello successivo. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa.

 

     Art. 102. Cancellazione dei residui.

     1. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, provvede alla eliminazione totale o parziale dei residui attivi, in tutto o in parte inesistenti o inesigibili, indicando i motivi della cancellazione di ciascun credito, nonché dei residui passivi prescritti o comunque estinti.

 

     Art. 103. Servizio di tesoreria.

     1. Il tesoriere del comune deve tenere al corrente il giornale di cassa e il bollettario delle quietanze per le riscossioni. Deve inoltre tenere cronologicamente ordinati e divisi, secondo i capitoli di bilancio, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento, ad incasso, rispettivamente a pagamento, eseguiti.

     2. Quando il servizio di tesoreria è svolto in consorzio fra comuni, le disposizioni di cui al comma precedente sono osservate singolarmente per ciascun comune consorziato.

     3. E' in facoltà del tesoriere di adottare i registri, i bollettari ed il metodo contabile ritenuti più confacenti all'organizzazione tecnico- burocratica della propria azienda, impiegando anche sistemi meccanografici o elettrocontabili, purché venga garantita la possibilità per il comune di svolgere i controlli di cassa, i riscontri contabili ed ogni altro adempimento, prescritti dalle leggi e dal presente regolamento.

 

     Art. 104. Atti da trasmettere al tesoriere.

     1. Il sindaco deve trasmettere immediatamente al tesoriere in copia autentica il bilancio di previsione, le deliberazioni esecutive concernenti le variazioni di bilancio, come individuate dal precedente articolo 84, compresi i prelevamenti dai fondi di riserva, disposti dall'organo competente nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 105. Verifiche di cassa.

     1. Il sindaco, assistito dal segretario comunale e dal ragioniere, ove esista, ovvero in caso di consorzio il presidente, assistito dal segretario o dal ragioniere, ove esista, una volta l'anno e comunque alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, accerta presso il tesoriere lo stato dei versamenti e dei pagamenti, in relazione anche agli elementi contabili del comune, e verifica l'esistenza dei fondi a questi spettanti e delle anticipazioni di cassa in conto tesoreria, in base alle risultanze del riscontro contabile.

     2. Oltre alle verifiche periodiche di cui sopra, il sindaco può effettuare in qualsiasi tempo accertamenti e verifiche saltuarie, e comunque quando cessa dalla carica rivestita.

     3. Qualora il servizio di tesoreria sia svolto da una banca o da un istituto di credito, lo stato dei versamenti e dei pagamenti viene verificato sulla base degli estratti del giornale di cassa e dei documenti relativi ad eventuali altri depositi, formalmente esibiti dal tesoriere medesimo.

 

     Art. 106. Servizio di economato.

     1. In ogni comune è istituito un servizio di economato.

     2. Col servizio di economato si provvede a pagare piccole spese per la cui natura, importanza ed entità non sia opportuna una preventiva deliberazione di impegno. La natura delle spese e l'importo massimo di ciascun pagamento sono determinati dal consiglio comunale con il regolamento che istituisce il servizio.

     3. Al servizio predetto è preposto un dipendente comunale.

 

     Art. 107. Anticipazioni all'addetto al servizio di economato.

     1. Le anticipazioni all'addetto al servizio di economato ed il loro rimborso si effettuano trimestralmente a norma del regolamento comunale e sono contabilizzate alle partite di giro.

     2. Delle somme ricevute in anticipazione non si può fare uso diverso da quello fissato nel regolamento.

     3. Il regolamento comunale per il servizio di economato detta specifiche disposizioni per poter ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7.

 

     Art. 108. Riscossioni di entrate col servizio di economato.

     1. Il regolamento può stabilire che col servizio di economato si provveda anche alla riscossione di piccole entrate; in tale caso esso ne determina anche la natura.

     2. Le entrate riscosse devono essere versate in tesoreria a periodi pure fissati nel regolamento e comunque non superiori ad un mese.

 

     Art. 109. Consegna dei mobili all'addetto al servizio di economato.

     1. L'addetto al sevizio di economato riceve in consegna i mobili, gli arredi e quant'altro previsto dal regolamento comunale. A tal fine deve tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico.

 

     Art. 110. Buoni di economato.

     1. Le spese sulle anticipazioni sono ordinate con buoni da staccarsi da un registro a madre e figlia, anche a ricalco, firmati dal sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale e dal ragioniere, ove esista. Ciascun buono deve riportare la data e il numero progressivo.

 

     Art. 111. Registro di economato.

     1. L'addetto al servizio economato deve tenere apposito registro, sul quale annota le operazioni relative al servizio medesimo.

 

     Art. 112. Liquidazione delle spese di economato.

     1. Cessata la causa dell'anticipazione o trascorso il periodo fissato dal regolamento e in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l'addetto al servizio di economato deve presentare alla giunta comunale, per la liquidazione, il conto documentato delle spese eseguite.

 

     Art. 113. Regolamento delle aziende speciali.

     1. Le aziende speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sono rette da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

 

     Art. 114. Gestione delle aziende speciali.

     1. Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 97 del testo unico, sono gestiti in economia i servizi e le attività che risultano di modesta importanza economica od amministrativa in rapporto a quella del comune. Sono gestiti con costituzione di azienda speciale amministrata direttamente dagli organi del comune, i servizi e le attività che rivestono carattere prevalentemente industriale o commerciale.

 

     Art. 115. Personale incaricato delle aziende.

     1. Qualora per il normale funzionamento dell'azienda si renda necessario incaricare apposito personale per la riscossione di determinate entrate ed il pagamento di determinate spese, tale incarico deve essere disciplinato da apposito regolamento.

     2. L'incaricato resta comunque responsabile fino all'avvenuta approvazione del conto, reso nei termini e nelle forme previsti dal regolamento.

 

     Art. 116. Conti consuntivi.

     1. Il conto consuntivo va compilato secondo gli schemi dei modelli allegati al presente regolamento, facenti parte integrante del medesimo, dal n. 1 al n. 4 per la redazione ordinaria e dal n. 1/M al n. 4/M per la redazione meccanizzata, che va completata compilando i modelli dal n. 5 al n. 12 comuni ai due sistemi di redazione.

     2. I termini per l'approvazione dei conti consuntivi comunali sono disciplinati dalla legge regionale 1 giugno 1954, n. 11.

     3. Al rendiconto dei comuni è allegata una relazione illustrativa dalla quale risulta il significato amministrativo ed economico della gestione con particolare evidenza ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti in relazione ai piani e programmi deliberati.

 

     Art. 117. Obblighi per il tesoriere.

     1. E' obbligo del tesoriere di compilare, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce:

     a) le colonne da 1 a 11 del modello ordinario e quelle da 1 a 5 del modello a redazione meccanizzata, iscritte sia nel rendiconto della gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza sia nel riepilogo generale delle entrate;

     b) le colonne da 1 a 11 del modello ordinario e quelle da 1 a 5 del modello a redazione meccanizzata iscritte sia nel rendiconto della gestione dei residui passivi e delle spese di competenza

sia nel riepilogo generale delle spese;

     c) il quadro riassuntivo della gestione di cassa.

     2. E' fatto obbligo al tesoriere di utilizzare, in ogni caso, modelli recanti anche la stampa già predisposta per l'inserimento degli ulteriori elementi di competenza delle amministrazioni comunali.

 

     Art. 118. Revisori del conto consuntivo.

     1. Nei comuni della Provincia di Trento i revisori del conto consuntivo sono eletti con la procedura stabilita per la nomina della commissione elettorale comunale di cui all'articolo 13 del D.P.R. 20 marzo, 1967, n. 223. Nei comuni della Provincia di Bolzano, nel caso in cui risultino rappresentati in seno al consiglio comunale più di un gruppo linguistico, si applicano le norme di cui all'articolo 4 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con delibera della Giunta regionale n. 445 del 27 marzo 1980; in caso contrario si applicano le disposizioni previste per i comuni della Provincia di Trento.

     2. Non possono essere nominati revisori il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado del tesoriere e dei membri della giunta comunale che ebbero parte nella gestione cui si riferisce.

     3. Della revisione compiuta è fatta al consiglio relazione scritta e firmata.

     4. Resta in facoltà dei revisori riprodurre, al posto di quella unitaria, una relazione di maggioranza ed una di minoranza o di distinta relazione per ciascun revisore.

     5. Spetta al consiglio comunale deliberare l'eventuale compenso ai revisori per l'assolvimento dell'incarico.

 

     Art. 119. Facoltà dei revisori del conto consuntivo.

     1. Nell'espletamento del loro mandato, i revisori sono autorizzati a compiere, presso gli uffici comunali, accertamenti attinenti al conto, e a richiedere atti e documenti ritenuti necessari per l'assolvimento dell'incarico, con facoltà di allegare alla loro relazione copia degli stessi.

 

     Art. 120. Approvazione dal conto consuntivo.

     1. Il consiglio comunale, sulla scorta anche della relazione prodotta dai revisori, esamina ciascuna partita del conto, modificandone, ove occorra, i risultati, e provvede alla determinazione dei residui attivi e passivi, un elenco dei quali trasmesso al tesoriere per eventuali rettifiche nella propria contabilità.

     2. Il conto profitti e perdite e quello patrimoniale delle aziende speciali amministrate dal comune, di cui all'articolo 114 del presente regolamento, sono approvati prima del conto finanziario e patrimoniale del comune.

 

 

TITOLO QUINTO

FRAZIONI E CONSORZI

 

CAPO PRIMO

FRAZIONI

 

     Art. 121. La frazione.

     1. La frazione è un insediamento, generalmente isolato, che per ragioni di varia natura costituisce una individualità distinta, nell'ambito del comune di cui fa parte, per interessi che si differenziano da quelli della restante popolazione.

 

     Art. 122. Separazione patrimoniale.

     1. Prima di adottare il provvedimento di separazione delle rendite patrimoniali delle frazioni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico, la Giunta provinciale sente il consiglio comunale interessato. Questi, con motivato parere, deve esprimersi circa la disponibilità e la possibilità finanziaria della frazione in relazione alle sue necessità, nonchè circa la situazione che si creerà nel comune e i vantaggi e gli svantaggi che, anche in relazione alle condizioni dei luoghi, potranno derivare dal provvedimento.

 

     Art. 123. Amministrazione del patrimonio separato.

     1. L'amministrazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di cui all `articolo precedente, spetta agli organi comunali, secondo la rispettiva competenza; a tal fine, vengono tenuti bilancio, conto consuntivo e inventari distinti da quelli generali del comune.

 

     Art. 124. Delegato del sindaco.

     1. Il criterio di precedenza nella scelta del delegato del sindaco, residente nella frazione, di cui al primo comma dell'articolo 101 del testo unico, si applica anche nel caso di nomina facoltativa del delegato, di cui al secondo comma dello stesso articolo.

 

     Art. 125. Conflitto di interessi patrimoniali - Elezione dei rappresentanti frazionali.

     1. Per la designazione, di cui al primo comma dell'articolo 103 del testo unico, la Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione.

     2. Gli avvisi di convocazione sono resi pubblici a cura del sindaco quindici giorni prima della data fissata dalla Giunta provinciale, mediante affissione all'albo frazionale, dove esiste, e a quello comunale.

     3. Hanno diritto di voto gli elettori iscritti nelle liste elettorali sezionali della frazione o nell'estratto compilato a cura del sindaco, qualora la lista elettorale sezionale comprenda elettori di più frazioni. L'elenco degli elettori è depositato nei dieci giorni precedenti la data della votazione presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico.

     4. Il provvedimento di convocazione della Giunta provinciale stabilisce la data della votazione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, la persona che dovrà presiedere la votazione, il numero dei cittadini da designare quali rappresentanti frazionali e la data della prima riunione dei designati.

     5. Alle operazioni relative alla votazione presenziano il presidente nominato dalla Giunta provinciale e due scrutatori scelti dal presidente tra gli elettori della frazione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario comunale o da un impiegato comunale da lui delegato.

     6. Ogni elettore ha diritto di esprimere la designazione di un solo nominativo.

     7. La votazione avviene a scrutinio segreto su una scheda vidimata dal presidente; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il più anziano di età.

     8. E' ammessa la surrogazione nei seguenti casi:

     a) per morte;

     b) per sopraggiunta incapacità;

     c) per sopravvenuta incompatibilità;

     d) per dimissioni.

 

     Art. 126. La rappresentanza frazionale.

     1. Nella prima adunanza le persone designate eleggono nel proprio seno il presidente.

     2. La rappresentanza frazionale si considera legittimamente riunita con la presenza di almeno tre componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.

 

     Art. 127. Scioglimento della rappresentanza frazionale.

     1. La rappresentanza [razionale sciolta dalla Giunta provinciale col provvedimento che accerta la cessazione della controversia.

 

 

CAPO SECONDO

CONSORZIO FRA ENTI LOCALI

 

     Art. 128. Costituzione di consorzi.

     1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 104 del testo unico, possono far parte di consorzi fra enti locali gli enti anche non territoriali, purché dotati di personalità giuridica pubblica.

     2. Nel caso di costituzione di un consorzio obbligatorio, gli enti interessati devono esprimere il proprio parere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 104 del testo unico, entro un congruo termine perentorio all'uopo prefissato. Trascorso detto termine, l'autorità competente dispone in merito, anche in difetto del richiesto parere.

 

     Art. 129. Pubblicazione degli atti di costituzione del consorzio.

     1. Il provvedimento di costituzione di un consorzio e di approvazione del relativo statuto, nonché il provvedimento di modificazione o di scioglimento di un consorzio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

 

     Art. 130. Revoca dei rappresentanti comunali.

     1. Ai rappresentanti di nomina comunale in seno al consorzio sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 del testo unico.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 131. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1981, n. 8/L.

 

     Art. 132.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i consigli comunali devono provvedere all' approvazione e/o all'adeguamento dei regolamenti interni, già previsti dall'articolo 41 del testo unico, in conformità alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis).

 

 


[*] Con l'art. 63 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige», vengono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e sul personale dipendente dai medesimi che risultano in contrasto con la stessa L.R. n. 1/1993; del presente regolamento rimangono in vigore solamente gli articoli che dettano disposizioni di attuazione degli artt. 5-19, 27-30, 45, 47, 68, 81, 82, 86-95 e 97-103 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e succ. modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della citata L.R. n. 1/1993.

[1] Articolo inserito dal D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 1/L.

[2] Comma così sostituito dal D.P.G.R. 4 dicembre 1992, n. 10/L.

[2] Comma così sostituito dal D.P.G.R. 4 dicembre 1992, n. 10/L.