§ 2.1.163 - D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L.
Regolamento previsto dall'articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/04/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Attivazione della mobilità).
Art. 4.  (Reciprocità).
Art. 5.  (Contenuto del bando).
Art. 6.  (Domanda per la mobilità).
Art. 7.  (Formazione della graduatoria per la mobilità).
Art. 8.  (Adempimenti connessi alla graduatoria).
Art. 9.  (Disciplina del trasferimento).
Art. 10.  (Passaggio diretto di personale).
Art. 11.  (Ambito di applicazione).
Art. 12.  (Modalità di assunzione).
Art. 13.  (Requisiti, trattamento giuridico ed economico).
Art. 14.  (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Graduatorie permanenti).
Art. 15.  (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Presentazione delle domande).
Art. 16.  (Offerta dei posti).
Art. 17.  (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Cancellazione dalla graduatoria).
Art. 18.  (Valutazione dei titoli).
Art. 19.  (Ambito di applicazione).
Art. 20.  (Disposizioni per il personale regionale a tempo indeterminato).
Art. 21.  (Bando di selezione).
Art. 22.  (Convocazione e partecipazione alle prove selettive).
Art. 23.  (Programma d’esame).
Art. 24.  (Graduatoria).
Art. 25.  (Cancellazione dalla graduatoria).
Art. 26.  (Norma transitoria).
Art. 27.  (Nomina e composizione delle Commissioni).
Art. 28.  (Motivazione nella valutazione delle prove d'esame).
Art. 29.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.163 - D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L.

Regolamento previsto dall'articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

(B.U. 15 maggio 2001, n. 20 - Suppl. n. 3).

 

LA PRESIDENTE

 

     Visto l'art. 4 punto 1 dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

     Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

     Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato Testo Unico;

     Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione";

     Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 5 gennaio 1959, n. 54;

     Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2001, n. 525, con la quale è stato approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

 

decreta

 

     E' emanato il regolamento previsto dall'articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

 

 

REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 - COMMA 5

DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000 N. 3

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso all'impiego regionale tramite selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta, mediante attuazione della mobilità inter- enti, nonché definisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato.

     2. In attesa della definizione del nuovo ordinamento professionale nell'ambito del prossimo contratto collettivo, i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti sono regolati dalle disposizioni di legge e dalla normativa attualmente in vigore.

 

CAPO I

(Mobilità)

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente capo disciplina l'attuazione della mobilità per l'accesso all'impiego regionale del personale appartenente ad altri enti pubblici.

 

     Art. 3. (Attivazione della mobilità).

     1. Il ricorso ai processi di mobilità per la copertura di posti vacanti è attivato attraverso l'adozione di un bando, cui va riservata adeguata pubblicità e che deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 4. (Reciprocità).

     1. L'adesione ai processi di mobilità da parte del personale appartenente ad altri enti pubblici è subordinata a condizioni di reciprocità nell'applicazione della stessa.

     2. L'Amministrazione regionale può riservare, in presenza di specifiche e motivate ragioni collegate alla situazione di esubero di organico registrate presso altri enti pubblici e previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali, l'adesione ai processi di mobilità da parte del personale dipendente da tali enti pubblici.

 

     Art. 5. (Contenuto del bando).

     1. Nel bando deve essere indicato:

     - il numero dei posti disponibili per la mobilità, suddivisi per gruppo linguistico di appartenenza, qualifica funzionale e profilo professionale;

     - sede di servizio;

     - eventuali ulteriori requisiti professionali e/o formativi ritenuti necessari con riferimento ai posti da ricoprire.

     2. Il bando stabilisce altresì i criteri di formazione della graduatoria delle domande pervenute.

 

     Art. 6. (Domanda per la mobilità).

     1. Possono presentare domanda di mobilità, relativamente ai posti resi disponibili dal bando di cui all'art. 5, i dipendenti a tempo indeterminato degli enti indicati nel bando che abbiano superato il periodo di prova.

     2. La domanda va presentata all'Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione per estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Copia della domanda va inoltrata, per conoscenza, all'Amministrazione d'appartenenza del richiedente.

     3. La domanda deve contenere i dati anagrafici dell'interessato, oltre a tutte le indicazioni richieste dal relativo bando di concorso.

 

     Art. 7. (Formazione della graduatoria per la mobilità).

     1. L'Amministrazione approva la graduatoria delle domande pervenute, formata secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso.

     2. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente di età più elevata.

     3. Le graduatorie, come approvate ai sensi del comma 1, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le graduatorie possono essere utilizzate solo in relazione ai posti da ricoprire indicati nel bando di mobilità.

 

     Art. 8. (Adempimenti connessi alla graduatoria).

     1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'Amministrazione comunica alle persone utilmente collocate e al rispettivo ente di appartenenza l'esito positivo della domanda di mobilità.

     2. L'interessato ha l'onere di comunicare ad entrambi gli enti, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o il rifiuto, che sono irrevocabili. La mancata o ritardata risposta nei termini indicati equivale a rifiuto.

 

     Art. 9. (Disciplina del trasferimento).

     1. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è trasferito, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, nel ruolo unico dell'Amministrazione, con le modalità previste nei contratti collettivi di lavoro e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il trasferimento può essere differito previo accordo fra le amministrazioni per particolari motivi connessi a documentate esigenze di servizio e per un periodo massimo di sei mesi.

     2. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'Amministrazione di destinazione; al dipendente è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

     3. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell'immissione in servizio; il medesimo personale è esente dall'obbligo del periodo di prova.

     4. I dipendenti che abbiano fruito della mobilità volontaria non possono beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo trasferimento.

 

     Art. 10. (Passaggio diretto di personale).

     1. E' consentito il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni, nel caso in cui dipendenti di corrispondente posizione professionale presentino contestuale domanda di trasferimento, motivata e documentata, previo relativo consenso delle Amministrazioni di appartenenza.

     2. E' altresì consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre Amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'Amministrazione di appartenenza.

     3. Nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva.

     4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9.

 

CAPO II [1]

(Reclutamento di personale a tempo determinato)

 

     Art. 11. (Ambito di applicazione). [2]

     1. Il presente capo disciplina le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, nei casi previsti dalla normativa in vigore.

     2. Le modalità relative all’individuazione del personale da assumere non si applicano nei confronti dei dipendenti da assegnare presso le segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale, nonché presso l’Ufficio di Gabinetto, tenuto conto del rapporto fiduciario che caratterizza dette posizioni di lavoro.

 

     Art. 12. (Modalità di assunzione). [3]

     1. Le assunzioni temporanee, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente ed in particolare dal contratto collettivo in vigore, sono disposte nella corrispondente posizione economico professionale secondo la tabella allegato A). In caso di professionalità che si sviluppano in più posizioni economico professionali, l’assunzione a tempo determinato viene disposta nella posizione economico professionale iniziale.

     2. L’assunzione a tempo determinato viene disposta prioritariamente tra coloro che hanno conseguito l’idoneità in concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione regionale per la medesima posizione economico professionale o per profili professionali assimilabili, purchè in possesso dei requisiti richiesti; a tal fine le relative graduatorie conservano validità fino a tre anni dalla data di approvazione.

     3. Per le sostituzioni di personale inserito nelle posizioni economico professionali A1, A2, A3 e A4 l’assunzione avviene secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

     4. Per le sostituzioni di personale inserito nelle posizioni economico professionali B1, B2, B3, B4, C1, C2 e C3, in assenza di graduatorie di concorsi, l’amministrazione regionale provvederà ad indire apposite selezioni pubbliche per il reclutamento di personale a tempo determinato per titoli, per esami o per titoli ed esami; i requisiti culturali e professionali per la partecipazione alle selezioni suddette, le materie sulle quali verteranno le prove, le modalità di svolgimento delle prove stesse nonché la validità delle graduatorie che non potrà essere superiore a due anni, verranno stabilite dai relativi bandi di indizione delle selezioni.

     5. Per le assunzioni a tempo determinato nella posizione economico professionali B1 in assenza di graduatorie di concorsi ed in alternativa a quanto disposto dal comma 4, le assunzioni possono avvenire tra gli iscritti nelle graduatorie permanenti, di cui al successivo articolo 14, secondo l’ordine della relativa graduatoria, purché in possesso dei requisiti richiesti. Per le assunzioni a tempo determinato nella posizione economico professionale B3, in assenza di graduatorie di concorsi o qualora gli idonei inseriti nelle graduatorie di cui al comma 4 non siano disponibili ad accettare l’incarico, l’Amministrazione può procedere interpellando secondo l’ordine gli iscritti nella graduatoria di impiegato in possesso dei requisiti richiesti.

     6. Qualora il candidato non accetti l'offerta del posto di lavoro a tempo determinato senza giustificato motivo viene cancellato dalle relative graduatorie. Costituiscono giustificati motivi quelli indicati al comma 1 dell’articolo 17.

     7. Il personale supplente deve di norma appartenere o essere aggregato al gruppo linguistico del dipendente sostituito.

 

     Art. 13. (Requisiti, trattamento giuridico ed economico). [4]

     1. Il personale assunto a tempo determinato deve essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso la Regione.

     2. Al personale assunto a tempo determinato si applica, compatibilmente con la temporaneità del rapporto d'impiego e in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato, secondo la posizione economico professionale di assunzione.

 

     Art. 14. (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Graduatorie permanenti). [5]

     1. Ai fini dell'assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3 vengono formate apposite graduatorie permanenti di coloro che hanno presentato domanda, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15. In particolare vengono formate tre graduatorie distinte per mansioni:

     a) “impiegato” relativa al profilo professionale di agente - posizione economico professionale A3;

     b) “operaio” comprendente i profili professionali di agente tecnico qualificato - posizione economico professionale A1, agente di stamperia - posizione economico professionale A3, agente tecnico specializzato - posizione economico professionale A3; in relazione ai vari settori è assicurata la precedenza a coloro che possono far valere esperienze o titoli professionali attinenti alle mansioni previste per il posto da coprire;

     c) “commesso” comprendente i profili professionali di sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria - posizione economico professionale A1, agente ai servizi di anticamera e portineria - posizione economico professionale A3 e centralinista - posizione economico professionale A3.

     2. I criteri di valutazione sono definiti nell’articolo 18 del presente regolamento. Alla valutazione dei titoli, nonchè alla formazione delle relative graduatorie, in cui saranno ricomprese le domande pervenute nel termine di cui all’articolo 15 - comma 1, provvederà un'apposita commissione costituita con deliberazione della Giunta regionale e composta da tre membri, scelti fra i dipendenti regionali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario, secondo le modalità indicate nell’articolo 27.

     3. Le graduatorie sono approvate con decreto del Dirigente della Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie e sono esposte all’Albo della Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie. Tali graduatorie entrano in vigore il 1° gennaio, per le domande pervenute entro il 31 agosto dell’anno precedente.

     4. Le domande per l’inserimento nelle graduatorie devono essere ripresentate, pena la cancellazione dalla graduatoria, entro due anni decorrenti dal termine per la presentazione della domanda, qualora l’aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l’Amministrazione regionale.

     5. Gli iscritti nelle graduatorie in possesso di nuovi titoli dovranno far pervenire all’Amministrazione domanda di integrazione riguardante i titoli stessi. L’aggiornamento del punteggio viene effettuato in base alla data di ricevimento della suddetta dichiarazione, nel rispetto della scadenza prevista dal precedente comma 3.

 

     Art. 15. (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Presentazione delle domande). [6]

     1. Le domande finalizzate all'inserimento nelle graduatorie permanenti per le posizioni economico professionali A1 e A3 vanno redatte in carta semplice secondo il fac-simile predisposto dal competente ufficio e dovranno essere inviate:

     - direttamente a mano alla Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie - Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale entro le ore 16.00 del 31 agosto di ogni anno; la data di arrivo sarà comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto dal servizio protocollo;

     - mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 agosto di ogni anno. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

     Qualora il 31 agosto cada in giornata festiva o non lavorativa, il termine di presentazione delle domande viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

     2. La domanda dovrà riportare, oltre i dati anagrafici, il titolo o i titoli di studio o professionali posseduti, le precedenti esperienze lavorative, l'eventuale idoneità conseguita in concorsi o selezioni banditi dall'Amministrazione regionale, l'eventuale percepimento del sussidio minimo vitale, la composizione del nucleo familiare di appartenenza e le eventuali condizioni che danno titolo alla preferenza nelle assunzioni (allegato B).

     3. I candidati indicano nella domanda di assunzione il gruppo linguistico al quale appartengono o al quale si aggregano. Per i candidati residenti in provincia di Bolzano la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico (italiano, tedesco o ladino) dovrà corrispondere alla dichiarazione resa all’ultimo censimento. I candidati non residenti in provincia di Bolzano possono comunque rendere, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco o ladino). La mancata indicazione, nella domanda di assunzione, della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico comporterà, per i candidati non residenti in provincia di Bolzano, l’automatica aggregazione al gruppo linguistico italiano.

     4. Nelle domande dovrà essere in ogni caso indicato il possesso o meno dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752, indicando il grado dell'attestato medesimo, nonché dell’attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato dal Commissariato del Governo della provincia di Bolzano o della provincia di Trento.

     5. I candidati in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato dal Commissariato del Governo della provincia di Bolzano o della provincia di Trento potranno avere la precedenza per la copertura di posti destinati ad uffici aventi competenza territoriale sulle valli ladine.

     6. Alla domanda devono essere allegati in copia autenticata tutti i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli oggetto di valutazione ai fini della posizione in graduatoria.

     In alternativa alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati, i candidati possono:

     - effettuare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

     - chiedere che l’Amministrazione regionale proceda d’ufficio all’acquisizione di documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa. In questo caso è necessario indicare con esattezza il procedimento amministrativo cui tali documenti si riferiscono.

 

     Art. 16. (Offerta dei posti). [7]

     1. I posti da coprire vengono comunicati agli aspiranti in ordine alla posizione nella relativa graduatoria mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo e.mail segnalato o in carenza mediante telegramma.

     2. L’offerta dovrà essere accettata per iscritto entro il termine indicato, di norma entro tre giorni successivi al ricevimento.

     In caso di mancata accettazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17.

     3. Coloro che accettano l'offerta saranno invitati a presentare entro il termine stabilito, la documentazione o l’autocertificazione utile all'assunzione.

 

     Art. 17. (Assunzione a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A3. Cancellazione dalla graduatoria). [8]

     1. Qualora l'aspirante non accetti l'offerta di un posto senza giustificato motivo o perchè titolare di un lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici o non presenti i documenti entro il termine fissato oppure non prenda servizio alla data convenuta, è cancellato dalla relativa graduatoria. Non si procede alla cancellazione dalla graduatoria nei confronti di coloro che rifiutano l’assunzione a tempo determinato in sedi che distano almeno trenta chilometri dal luogo di residenza o di domicilio; in assenza di residenza o di domicilio nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, la distanza viene calcolata da Trento, sede del capoluogo della Regione o da altra località sita nel territorio regionale, scelta dal candidato ed indicata nella domanda.

     2. Il personale che non supera il periodo di prova o che incorre in una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e inferiore a quella del licenziamento, non può essere riassunto a tempo determinato se non decorsi tre anni dalla data di cessazione.

     3. L'impiegato che, decorso il periodo di prova, si dimette volontariamente dal servizio è cancellato dalla graduatoria sulla base della quale era stata disposta l’assunzione.

     4. Nel caso in cui il rapporto venga risolto per scarso rendimento o per motivi disciplinari, l'aspirante viene cancellato dalla relativa graduatoria e decade dal diritto di iscriversi nella stessa.

     5. Coloro che presentano dichiarazioni o documenti falsi subiscono la cancellazione permanente da tutte le graduatorie. I candidati che, sulla base di dichiarazioni o documenti falsi, ottengono un incarico subiscono l'annullamento dell’incarico stesso e la cancellazione permanente da tutte le graduatorie. La presentazione di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi comporta la comunicazione del fatto all’autorità giudiziaria competente.

     6. Coloro che sono stati cancellati dalle graduatorie, ad esclusione delle cancellazioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, possono iscriversi nuovamente nelle graduatorie, decorsi sei mesi dalla data di cancellazione; nel caso di cancellazione ai sensi del comma 5, il candidato può iscriversi nuovamente nella relativa graduatoria qualora sia stata diposta l’archiviazione del procedimento penale o sia intervenuta sentenza di proscioglimento.

     7. Durante il periodo di cancellazione dalle graduatorie, i candidati non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, di cui al successivo capo III.

     8. La cancellazione dalle graduatorie viene disposta con decreto del Dirigente della Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie; tale cancellazione viene annotata nella graduatoria esposta all’Albo della Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie.

 

     Art. 18. (Valutazione dei titoli). [9]

     1. Per la formazione della graduatoria vengono valutati i seguenti titoli:

     a) TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI - punteggio massimo attribuibile - punti 2:

     Non vengono valutati il diploma di scuola media inferiore ed il diploma di laurea. Viene valutato un unico titolo di studio; in caso di presentazione di più titoli di studio viene valutato quello attinente alle mansioni cui si aspira o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore.

     • Superamento di un ulteriore biennio di studio dopo la scuola media, attestato professionale e diploma di maturità attinenti alle mansioni cui si aspira

     punti 2

     • Superamento di un ulteriore biennio di studio dopo la scuola media, attestato professionale e diploma di maturità non attinenti alle mansioni cui si aspira

     punti 0.5

     b) ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE ITALIANA, TEDESCA (rilasciato dal Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano) E ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA LADINA (rilasciato dal Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento) - punteggio massimo attribuibile - punti 2.5:

     • Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea (Patentino A), attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di scuola media superiore (Patentino B), attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di scuola media inferiore (Patentino C) - punti 2

     • Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito alla licenza elementare (Patentino D) - punti 1

     • Attestato di conoscenza della lingua ladina - punti 0.5

     c) ESPERIENZA LAVORATIVA - punteggio massimo attribuibile - punti 12:

     • per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con mansioni attinenti a quelle cui si aspira, secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 (salvo quanto previsto dal successivo articolo 20) - punti 1;

     • per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con mansioni diverse rispetto a quelle cui si aspira secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 (salvo quanto previsto dal successivo articolo 20) - punti 0.5;

     • per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato presso datori di lavoro pubblici con mansioni attinenti a quelle cui si aspira secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 (salvo quanto previsto dal successivo articolo 20) - punti 0.4;

     • per ogni anno di servizio prestato presso datori di lavoro privati con mansioni attinenti a quelle a quelle cui si aspira secondo i contenuti professionali previsti dai profili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 - punti 0.4;

     Il periodo massimo di valutazione non potrà essere complessivamente superiore ad anni dodici.

     La frazione temporale superiore a 15 giorni sarà valutata alla stregua di un mese intero.

     Il servizio a tempo parziale è valutato in proporzione al numero di ore prestate settimanalmente.

     d) IDONEITÀ AD UN CONCORSO PUBBLICO O AD UNA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO CAPO III, BANDITI DALLA REGIONE -

     Punteggio massimo attribuibile - punti 5:

     • per ciascuna idoneità conseguita in concorsi o selezioni per profili uguali o simili, per contenuto professionale, a quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 - punti 1 fino ad un massimo di 5;

     • per ciascuna idoneità conseguita in concorsi per profili diversi da quelli del punto precedente - punti 0.5 fino ad un massimo di 2.5.

     e) SUSSIDIO DI MINIMO VITALE - Punteggio massimo attribuibile - punti 2.

     Vengono attribuiti complessivi punti 2 qualora la famiglia dell’aspirante percepisca il sussidio di minimo vitale per almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto e cioè alla data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione nella graduatoria.

     Tale punteggio potrà essere confermato nelle graduatorie successive esclusivamente nel caso in cui la famiglia dell’aspirante percepisca il sussidio di minimo vitale per almeno sei mesi anche per il nuovo periodo temporale di riferimento e precisamente 1° settembre-31 agosto e l’aspirante lo abbia regolarmente comunicato entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di integrazione dei titoli (31 agosto).

     f) FIGLI MINORI CONVIVENTI - Punteggio massimo attribuibile - punti 3

     Per ogni figlio minore convivente - punti 1 fino ad massimo di 3.

     Per i figli conviventi portatori di handicap in situazione di gravità si prescinde dalla minore età.

     2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l'accesso all'impiego statale, secondo quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazione.

 

CAPO III [10]

Reclutamento mediante selezione pubblica

 

     Art. 19. (Ambito di applicazione). [11]

     1. Il presente capo disciplina l’accesso all’impiego in Regione nelle posizioni economico professionali A1 e A3, mediante selezione pubblica volta all’accertamento della professionalità richiesta. L’accesso avviene mediante idonee prove selettive, alle quali partecipano gli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente capo II, secondo le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 22.

     2. Per il collocamento al lavoro dei disabili si applicano le disposizioni normative attualmente in vigore.

 

     Art. 20. (Disposizioni per il personale regionale a tempo indeterminato). [12]

     1. I dipendenti regionali a tempo indeterminato possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie di cui al capo II e sono ammessi alle selezioni finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, se collocati in posizione utile o se aventi diritto alla riserva prevista dall’articolo 14 della legge 11 luglio 1980 n. 312. chende Position in der Rangordnung innehaben oder das Anrecht auf den Vorbehalt laut Art. 14 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 besitzen.

     2. Ai fini della valutazione dei titoli previsti dall’articolo 18, per il personale di cui al presente articolo viene considerato anche il servizio prestato a tempo indeterminato.

 

     Art. 21. (Bando di selezione). [13]

     1. Le selezioni sono indette con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Nel bando sono indicati:

     a) il numero di posti a selezione, distinti per gruppo linguistico;

     b) il profilo professionale e la posizione economico professionale a selezione;

     c) i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione;

     d) il programma di esame;

     e) le modalità di espletamento della prova selettiva.

     3. Nel rispetto delle riserve previste per ciascun gruppo linguistico, il quaranta per cento dei posti a selezione è riservato al personale regionale a tempo indeterminato inquadrato da almeno cinque anni nella posizione economico professionale immediatamente inferiore rispetto a quella dei posti a selezione.

 

     Art. 22. (Convocazione e partecipazione alle prove selettive). [14]

     1. Alle prove selettive sono convocati:

     a) almeno cinque candidati per ogni posto bandito secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’articolo 14, comma 1;

     b) coloro che, inseriti nelle graduatorie permanenti o in altre graduatorie di concorsi o selezioni pubbliche indette dall’Amministrazione regionale, prestino servizio a tempo determinato alla data di indizione delle selezioni pubbliche previste dal presente capo, e possano far valere periodi lavorativi di almeno sei mesi, anche frazionati nella medesima posizione economico-professionale o in posizioni economico-professionali diverse;

     c) coloro che, inseriti nelle graduatorie permanenti o in altre graduatorie di concorsi o selezioni pubbliche indette dall’Amministrazione regionale, alla data di indizione delle selezioni pubbliche previste dal presente capo, possano far valere pecriodi di servizio di almeno diciotto mesi, anche frazionati, nella medesima posizione economicoprofessionale o in posizioni economico-professionali diverse qualora non siano intercorsi più di sei mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato.

     2. Il personale regionale avente diritto alla riserva prevista dal comma 3 del precedente articolo 21 viene convocato indipendentemente dalla posizione ricoperta all’interno della graduatoria medesima.

 

          Art. 23. (Programma d’esame). [15]

     1. I programmi d’esame delle selezioni di cui al presente capo III sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1999, 2/L e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 22 giugno 1999, n. 29 - Supplemento 1.

 

     Art. 24. (Graduatoria). [16]

     1. La prova selettiva si intende superata se il candidato ottiene in essa la votazione minima di 36 su 60.

     2. Al termine di ogni prova selettiva la Commissione forma la graduatoria sulla base dei risultati conseguiti nella prova stessa.

     3. I risultati della selezione vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. I candidati che hanno conseguito l’idoneità nella selezione possono essere assunti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l’ordine di merito e nel rispetto delle riserve previste per gruppo linguistico.

 

     Art. 25. (Cancellazione dalla graduatoria). [17]

     1. I concorrenti che senza giustificato motivo non si sottopongono alla prova selettiva vengono cancellati dalla graduatoria con decreto del Dirigente della Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie; tale cancellazione viene annotata nella graduatoria esposta all’Albo della Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie. I medesimi concorrenti possono ripresentare domanda di iscrizione nelle graduatorie; l’inserimento nelle graduatorie medesime viene effettuato in base alla data di ricevimento della suddetta domanda, nel rispetto della scadenza annuale prevista dal comma 3 dell’articolo 14.

 

     Art. 26. (Norma transitoria). [18]

     1. In prima applicazione è assicurata la precedenza nella convocazione alle prove selettive di cui agli artt. 21 e seguenti ai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 22.

     Gli altri candidati vengono convocati in ordine di graduatoria fino al raggiungimento del limite minimo di 5 candidati per ogni posto bandito.

     2. Il personale regionale avente diritto alla riserva prevista dal comma 3 dell’art. 21, viene convocato in aggiunta al limite di cui al precedente comma 1 e indipendentemente dalla posizione ricoperta in graduatoria.

 

CAPO IV

(Commissioni esaminatrici di concorsi)

 

     Art. 27. (Nomina e composizione delle Commissioni).

     1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

     - da un dirigente o da un funzionario preposto ad incarico dirigenziale, anche esterni all'Amministrazione regionale;

     - da quattro membri scelti fra impiegati dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso o estranei all'amministrazione.

     2. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da impiegati con qualifica funzionale non inferiore alla quinta.

     3. La composizione delle commissioni esaminatrice deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentati in Consiglio regionale, fatta salva comunque la possibilità che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino.

     4. La scelta dei componenti delle commissioni deve essere effettuata fra persone di provata competenza ed esperienza nelle materie del concorso.

     5. Non possono far parte di commissioni coloro che rivestono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali.

     6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti quando ciò sia richiesto dal numero dei concorrenti e per l'eventuale formazione di sottocommissioni, nonché per la valutazione di prove speciali.

     7. Alle commissioni possono essere aggregati membri tecnici, con funzioni di traduzione o interpretariato. I componenti tecnici non possono esprimere alcuna valutazione sulle prove dei candidati; i medesimi sono tenuti ad essere presenti limitatamente alle sedute per le quali è necessario avvalersi della loro collaborazione.

     8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione può essere prevista la nomina di supplenti da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

     9. Per le commissioni esaminatrici dei concorsi interni per titoli ed esame-colloquio per la nomina a dirigente rimane in vigore l'art. 24 comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15. Relativamente alle commissioni esaminatrici dei concorsi interni per titoli ed esame-colloquio per il conseguimento dell'idoneità a direttore d'ufficio rimane in vigore l'art. 25 - comma 6 della legge regionale 9 novembre 1983 n. 15.

 

     Art. 28. (Motivazione nella valutazione delle prove d'esame).

     1. I giudizi relativi alle prove concorsuali e i criteri di valutazione delle medesime, devono essere espressamente indicati nei verbali delle commissioni esaminatrici. L'eventuale giudizio negativo di una prova deve essere adeguatamente motivato e messo a verbale; in caso di prova scritta, la valutazione negativa deve essere riportata anche in calce all'elaborato.

 

     Art. 29. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     - l'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 1974 n. 13 e successive modificazione;

     - i commi 1 e 2 dell'art. 64 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni;

     - l'art. 3 del D.P.G.R. 26 giugno 1980, n. 7/L;

     - il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 11 gennaio 1980 n. 1, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 13 aprile 1981 n. 4 e successive modificazioni;

     - il D.P.G.R. 3 febbraio 1994, n. 1/L.

 

 

ALLEGATO A [19]

 

posizione economico professionale del titolare

titolo di studio necessario

posizione economico professionale del sostituto

a) dipendenti dell’area amministrativa e del Giudice di pace

 

A1, A2, A3 e A4

diploma di istruzione secondaria di primo grado

A1 o A3 a seconda della posizione economico professionale del titolare

B1 e B2

superamento di un ulteriore biennio dopo la scuola media

B1

B3 e B4

diploma di maturità

B3

C1, C2, C3

diploma di laurea almeno quadriennale

C1

 

 

ALLEGATO B)

TITOLI DI PREFERENZA

(e documentazione necessaria per la certificazione del titolo)

 

     Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono le seguenti:

     1) Insigniti di medaglia al valor militare

     - originale o copia autentica del brevetto

     - copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

     2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti

     - modello 69 rilasciato dalla Direzione Prov.le del Tesoro;

     - decreto di concessione della pensione.

     3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra

     - documentazione come al punto precedente.

     4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato

     - modello 69/ter rilasciato dall'Amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948 (settore pubblico)

     - decreto di concessione della pensione

     oppure

     - dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante, oltre la condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa (settore privato).

     5) Orfani di guerra ed equiparati

     - certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

     6) Orfani di caduto per fatto di guerra

     - documentazione come al punto precedente.

     7) Orfani di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

     - apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato (settore pubblico)

     oppure

     - dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato (settore privato).

     8) Feriti in combattimento

     - originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il candidato è stato ferito in combattimento.

     9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa

     - documentazione come al punto 8)

     - stato di famiglia da cui risulti che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

     10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti

     - documentazione come al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.

     11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra

     - documentazione come al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.

     12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato

     - documentazione come al punto 4) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.

     13) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra

     - certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

     14) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra

     - documentazione come al punto precedente.

     15) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

     - dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parente prestava servizio e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio (settore pubblico)

     oppure

     - certificazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio (settore privato).

     16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti

     - dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se riportanti dichiarazioni in tal senso.

     17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione regionale

     18) Coniugati o non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico

     - stato di famiglia.

     19) Mutilati ed invalidi civili

     - certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa e grado di invalidità.

     20) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

     - stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare.

     A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età (viene preferito il candidato più giovane d'età).

 


[1] Capo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L.

[2] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[3] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[4] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[5] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[6] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[7] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[8] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[9] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo II.

[10] Capo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L.

[11] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[12] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[13] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[14] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[15] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[16] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[17] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[18] Articolo già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L, che ha sostituito l'intero Capo III.

[19] Allegato già sostituito dal D.P.G.R. 3 novembre 2003, n. 15/L e così ulteriormente sostituito dal D.P.G.R. 15 dicembre 2006, n. 13/L.