Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/12/2007 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Commissione di conciliazione |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.3.389 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 23.
Modifiche ed integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni in materia di Commissione di conciliazione.
(G.U.R. 7 dicembre 2007, n. 57)
Art. 1. Commissione di conciliazione
1. All’articolo 6 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall’attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;
c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;
e) conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all’attività ed ai compiti da quest’ultimo espletati";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l’oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell’istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l’utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l’esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell’Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.";
d) al comma 7, le parole da "onnicomprensivo" a "annualmente" sono sostituite con le parole "a decorrere dall’1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della
e) al comma 9, dopo le parole "centottanta giorni" è aggiunto il seguente periodo: "La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.";
f) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
"9 bis. La Commissione di conciliazione esercita, d’intesa con gli uffici dell’Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d’uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l’eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.";
g) al comma 10 sono soppresse le parole da "e previo" a "siciliana" e dopo la parola "spese" sono aggiunte le parole "comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.";
h) al comma 11 è soppresso l’ultimo periodo.
2. Per le finalità dei commi 10 e 11 dell’articolo 6 della
2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.