§ 5.3.389 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 23.
Modifiche ed integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni in materia di Commissione di conciliazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/12/2007
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Commissione di conciliazione
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.3.389 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 23.

Modifiche ed integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni in materia di Commissione di conciliazione.

(G.U.R. 7 dicembre 2007, n. 57)

 

Art. 1. Commissione di conciliazione

1. All’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;

b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall’attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;

c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;

d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;

e) conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all’attività ed ai compiti da quest’ultimo espletati";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l’oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell’istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l’utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l’esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell’Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.";

d) al comma 7, le parole da "onnicomprensivo" a "annualmente" sono sostituite con le parole "a decorrere dall’1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta Commissione di conciliazione è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro, cui si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5";

e) al comma 9, dopo le parole "centottanta giorni" è aggiunto il seguente periodo: "La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.";

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9 bis. La Commissione di conciliazione esercita, d’intesa con gli uffici dell’Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d’uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l’eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.";

g) al comma 10 sono soppresse le parole da "e previo" a "siciliana" e dopo la parola "spese" sono aggiunte le parole "comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.";

h) al comma 11 è soppresso l’ultimo periodo.

2. Per le finalità dei commi 10 e 11 dell’articolo 6 della legge 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 50 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 50 migliaia di euro, cui si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-

2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.