Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 06/02/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni di spesa per l'anno 2006. |
Art. 2. Estensione benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. |
Art. 3. Contributo in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. |
Art. 4. Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario. |
Art. 5. Centro internazionale di ricerca. |
Art. 6. Piani di gestione dei siti UNESCO. |
Art. 7. Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna di Scicli. |
Art. 8. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 9. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 10. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.3.370 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 8.
Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa.
(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).
Art. 1. Variazioni di spesa per l'anno 2006.
1. Alla tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della
- UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144111 + 1.000;
- UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373703 + 50 (da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo);
- UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316 + 400;
- UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729 + 200 (da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo);
- UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377720 + 200 (da destinare alla Società siciliana di Storia Patria, con sede in Palermo);
- UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722 +100 (da destinare all'Associazione filarmonica Coro Santa Cecilia di Agrigento);
- UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377727 + 614 (da destinare: 90 al Museo delle Marionette di Palermo; 200 alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella; 49 alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù; 48 all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa);
- UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413311 + 30 (da destinare all'Associazione famiglie persone Down di Palermo).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 2.594 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 2. Estensione benefici di cui alla
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis.
1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.".
Art. 3. Contributo in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare, nell'esercizio finanziario 2006, una parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 137, comma 1, lettera b), della
Art. 4. Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario.
1. Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 nonché 2009 e 2010, a valere sulla riserva del 5 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 76 della
Art. 5. Centro internazionale di ricerca.
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis.
1. Nelle more dell'approvazione della riforma, per la promozione di iniziative sui sistemi di polizia locale, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi, sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303, della collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Siracusa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.".
Art. 6. Piani di gestione dei siti UNESCO.
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 7. Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna di Scicli.
1. Per le finalità di cui all'articolo 120 della
Art. 8. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 76 della