Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/01/1996 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali. |
Art. 3. Elenchi. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Fondi CEE. |
Art. 6. Fondi strutturali CEE. |
Art. 7. Zone terremotate. |
Art. 8. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione. |
Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. |
Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. |
Art. 11. Disposizioni relative all'Amministrazione della sanità. |
Art. 12. Disposizioni relative all'Amministrazione del territorio e dell'ambiente. |
Art. 13. Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, comunicazioni e trasporti. |
Art. 14. Reiscrizione di somme. |
Art. 15. Rimodulazione spese pluriennali. |
Art. 16. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale. |
Art. 17. Mutui. |
Art. 18. Totale generale del bilancio annuale. |
Art. 19. Bilancio pluriennale. |
Art. 20. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 21. Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 22. Annessi. |
Art. 23. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996. |
§ 5.3.296 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 5.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.
(G.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2).
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 3. Elenchi.
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1996, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica «Fondo sanitario regionale» dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della
b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;
c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.
Art. 5. Fondi CEE.
1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, vengono destinati, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni competenti, ai fini della conseguente utilizzazione, individuando, nei limiti dei relativi contributi versati, gli ulteriori programmi o progetti.
2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.
3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti in appositi capitoli di entrata e di spesa.
Art. 6. Fondi strutturali CEE.
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti:
a) un fondo, con una dotazione di lire 185.370 milioni - capitolo 60786 - per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni;
b) un fondo, per l'attuazione del Programma operativo plurifondo (POP) della Sicilia 1994/1999, con una dotazione di lire 480.430 milioni - capitolo 60787 - per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
c) un fondo, per l'attuazione del POP della Sicilia 1994/1999, con una dotazione di lire 281.810 milioni - capitolo 60788 - per la realizzazione degli interventi comunitari a carico del FESR cofinanziati dallo Stato;
d) un fondo, per l'attuazione del POP della Sicilia 1994/1999, con una dotazione finanziaria di lire 275.326 milioni - capitolo 60789 - per la realizzazione degli interventi finanziati dalla Comunità europea a carico del FEOGA;
e) un fondo, per l'attuazione del POP della Sicilia 1994/1999, con una dotazione finanziaria di lire 143.164 milioni - capitolo 60790 - per il cofinanziamento statale degli interventi comunitari a carico del FEOGA.
3. Alla utilizzazione delle disponibilità dei fondi di cui al comma 2 si provvede, su proposta del Presidente della Regione, mediante l'iscrizione delle somme in capitoli di spesa, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4. In attuazione della
Art. 7. Zone terremotate.
1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della
2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.
Art. 8. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.
1. Gli oneri derivanti dai contratti stipulati in forza dell'articolo 76 della
2. Per le finalità dell'articolo 8 della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 72 della
Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
1. Per le finalità degli articoli 1, 4 e 5 della
2. Per le finalità degli articoli 37 e 38 della
3. Per le finalità degli articoli 18 e 19 della
4. Per le finalità dell'articolo 9 della
5. Gli interventi di cui alle leggi regionali 27 maggio 1987, n. 26, 7 agosto 1990, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, cessano alla data del 31 dicembre 1996.
Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è stanziata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni (capitolo 36704).
Art. 11. Disposizioni relative all'Amministrazione della sanità.
1. Per le finalità dell'articolo 69 della
2. In attuazione dell'articolo 12, comma 9, della
Art. 12. Disposizioni relative all'Amministrazione del territorio e dell'ambiente.
1. Per le finalità previste dall'articolo 162 della
Art. 13. Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, comunicazioni e trasporti.
1. Per le finalità dell'articolo 3 della
2. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 della
3. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata per l'anno finanziario 1996 la somma di lire 250.000 milioni (capitolo 48629).
4. Il contributo di cui ai comma 1 per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
5. Per le finalità dell'articolo 81 della
Art. 14. Reiscrizione di somme.
1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della
2. Le predette somme interessano il risultato del Rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.
Art. 15. Rimodulazione spese pluriennali.
1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge, sono rideterminate negli importi indicati nella tabella medesima.
2. Per gli effetti del comma 1, per l'anno 1996, le somme destinate alla ricapitalizzazione degli istituti di credito «Banco di Sicilia S.p.A.» e «Sicilcassa S.p.A.» di cui alla
3. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla
Art. 16. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, della
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Art. 17. Mutui.
1. Il mutuo di lire 1.700.000 milioni autorizzato per l'anno 1996 con l'articolo 16 della
Art. 18. Totale generale del bilancio annuale.
1. E' approvato in lire 26.549.256 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996.
Art. 19. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato in lire 72.214.201 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1996-1998.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1996-1998 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.
Art. 20. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 con i relativi allegati.
Art. 21. Azienda delle foreste demaniali.
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
Art. 22. Annessi.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della
2. Alla presente legge è allegato «l'indice cronologico degli atti» (annesso n. 2).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati - (Omissis).