§ 5.3.296 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 5.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/01/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Fondi CEE.
Art. 6.  Fondi strutturali CEE.
Art. 7.  Zone terremotate.
Art. 8.  Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.
Art. 9.  Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Art. 10.  Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Art. 11.  Disposizioni relative all'Amministrazione della sanità.
Art. 12.  Disposizioni relative all'Amministrazione del territorio e dell'ambiente.
Art. 13.  Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, comunicazioni e trasporti.
Art. 14.  Reiscrizione di somme.
Art. 15.  Rimodulazione spese pluriennali.
Art. 16.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 17.  Mutui.
Art. 18.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 19.  Bilancio pluriennale.
Art. 20.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 21.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 22.  Annessi.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996.


§ 5.3.296 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.

(G.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1996 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1996, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

     a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica «Fondo sanitario regionale» dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

     c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le somme che affluiranno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata nn. 3737, 3739, 3740 e 3741.

     5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.

 

     Art. 5. Fondi CEE.

     1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, vengono destinati, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni competenti, ai fini della conseguente utilizzazione, individuando, nei limiti dei relativi contributi versati, gli ulteriori programmi o progetti.

     2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

     3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti in appositi capitoli di entrata e di spesa.

 

     Art. 6. Fondi strutturali CEE.

     1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, del 24 giugno 1988, così come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti in bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta del Presidente della Regione in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti:

     a) un fondo, con una dotazione di lire 185.370 milioni - capitolo 60786 - per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) un fondo, per l'attuazione del Programma operativo plurifondo (POP) della Sicilia 1994/1999, con una dotazione di lire 480.430 milioni - capitolo 60787 - per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

     c) un fondo, per l'attuazione del POP della Sicilia 1994/1999, con una dotazione di lire 281.810 milioni - capitolo 60788 - per la realizzazione degli interventi comunitari a carico del FESR cofinanziati dallo Stato;

     d) un fondo, per l'attuazione del POP della Sicilia 1994/1999, con una dotazione finanziaria di lire 275.326 milioni - capitolo 60789 - per la realizzazione degli interventi finanziati dalla Comunità europea a carico del FEOGA;

     e) un fondo, per l'attuazione del POP della Sicilia 1994/1999, con una dotazione finanziaria di lire 143.164 milioni - capitolo 60790 - per il cofinanziamento statale degli interventi comunitari a carico del FEOGA.

     3. Alla utilizzazione delle disponibilità dei fondi di cui al comma 2 si provvede, su proposta del Presidente della Regione, mediante l'iscrizione delle somme in capitoli di spesa, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     4. In attuazione della decisione dell'Unione europea n. C/95/101 del 20 marzo 1995, che approva il Programma operativo per la Regione siciliana, limitatamente alle attività cofinanziate dal FSE, per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1999, la quota a carico della Regione per l'anno 1996 viene determinata in lire 9.231 milioni e si iscrive al capitolo 34125 della spesa.

 

     Art. 7. Zone terremotate.

     1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

 

     Art. 8. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.

     1. Gli oneri derivanti dai contratti stipulati in forza dell'articolo 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono posti a carico dello stanziamento del capitolo 10353, determinato per l'anno 1996 in lire 2.050 milioni.

     2. Per le finalità dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 250 milioni (capitolo 10781).

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 72 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono stanziate per l'anno 1996 le somme, rispettivamente, di lire 50.000 milioni (capitolo 50487) e di lire 10.000 milioni (capitolo 50488), ferme restando le modalità di attribuzione richiamate al comma 3 del medesimo articolo.

 

     Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     1. Per le finalità degli articoli 1, 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, sono stanziate per l'anno 1996, rispettivamente, le somme di lire 3.800 milioni (capitolo 35370), di lire 400 milioni (capitolo 35371) e di lire 100 milioni (capitolo 35372).

     2. Per le finalità degli articoli 37 e 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 5.000 milioni (capitolo 75629).

     3. Per le finalità degli articoli 18 e 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono stanziate per l'anno finanziario 1996, rispettivamente, le somme di lire 5 000 milioni (capitolo 75230) e di lire 5.000 milioni (capitolo 75231).

     4. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 4.500 milioni (capitolo 75632).

     5. Gli interventi di cui alle leggi regionali 27 maggio 1987, n. 26, 7 agosto 1990, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, cessano alla data del 31 dicembre 1996.

 

     Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è stanziata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni (capitolo 36704).

 

     Art. 11. Disposizioni relative all'Amministrazione della sanità.

     1. Per le finalità dell'articolo 69 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 1.000 milioni (capitolo 42476).

     2. In attuazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1996 viene determinata in lire 2.638.287 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

 

     Art. 12. Disposizioni relative all'Amministrazione del territorio e dell'ambiente.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni (capitolo 84754).

 

     Art. 13. Disposizioni relative all'Amministrazione del turismo, comunicazioni e trasporti.

     1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 1.500 milioni (capitolo 48254).

     2. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata per l'anno finanziario 1996 la somma di lire 250.000 milioni (capitolo 48629).

     4. Il contributo di cui ai comma 1 per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dal comma 3.

     5. Per le finalità dell'articolo 81 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 è stanziata per l'anno finanziario 1996 la somma di lire 2.000 milioni (capitolo 48308).

 

     Art. 14. Reiscrizione di somme.

     1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta) sono reiscritte nell'esercizio finanziario 1996 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     2. Le predette somme interessano il risultato del Rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 15. Rimodulazione spese pluriennali.

     1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge, sono rideterminate negli importi indicati nella tabella medesima.

     2. Per gli effetti del comma 1, per l'anno 1996, le somme destinate alla ricapitalizzazione degli istituti di credito «Banco di Sicilia S.p.A.» e «Sicilcassa S.p.A.» di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, sono determinate nel loro residuo ammontare, rispettivamente, di lire 275.000 milioni (capitolo 62601) e di lire 220.000 milioni (capitolo 62602).

     3. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 del 1° luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 del 1° agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma delle leggi regionali 16 novembre 1991, n. 43 - articolo 7, 27 febbraio 1992, n. 2 - articolo 1, 15 aprile 1993, n. 14 - articolo 8, 15 marzo 1994, n. 6 - articolo 9 e 7 gennaio 1995, n. 1 - articolo 14, ricadenti negli esercizi 1996 e 1997, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 negli importi indicati nella tabella n. 2 allegata alla presente legge.

 

     Art. 16. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1996, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 17. Mutui.

     1. Il mutuo di lire 1.700.000 milioni autorizzato per l'anno 1996 con l'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 dovrà essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo fisso non superiore al «prime rate ABI» maggiorato di un punto, da determinarsi al momento delle singole somministrazioni.

 

     Art. 18. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in lire 26.549.256 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996.

 

     Art. 19. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in lire 72.214.201 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1996-1998.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1996-1998 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 20. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 con i relativi allegati.

 

     Art. 21. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 22. Annessi.

     1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1996 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge è allegato «l'indice cronologico degli atti» (annesso n. 2).

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati - (Omissis).