§ 4.8.39 - L.R. 9 agosto 1979, n. 187.
Assunzione straordinaria di personale presso i Comuni delle zone del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968 e presso i Comuni della provincia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:09/08/1979
Numero:187


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di assicurare l'esecuzione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile posti a carico dei Comuni e connessi all'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente [...]
Art. 2.      Ai fini dell'assunzione di cui al precedente art. 1, i Comuni interessati devono chiedere apposita autorizzazione all'Assessore regionale per gli enti locali che si riserva di rilasciarla in [...]
Art. 3.      Il personale di cui alla presente legge deve essere iscritto nelle liste speciali di cui alla L. 1° giugno 1977, n. 285, e successive aggiunte e modificazioni, e assunto con l'osservanza delle [...]
Art. 4.      Al personale assunto ai sensi della presente legge è corrisposto, mediante anticipazione da parte dei Comuni interessati, il trattamento economico nella misura iniziale fissata presso i Comuni [...]
Art. 5.      L'Assessorato regionale degli enti locali rimborserà a ciascun Comune le somme spettanti, previa dimostrazione della spesa sostenuta.
Art. 6.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 200 milioni cui si provvede con la riduzione di [...]
Art. 7.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 12 luglio 1979, concernente: «Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della [...]
Art. 8.      (Omissis)


§ 4.8.39 - L.R. 9 agosto 1979, n. 187.

Assunzione straordinaria di personale presso i Comuni delle zone del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968 e presso i Comuni della provincia di Messina danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 1978 e modifiche agli artt. 11 e 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 12 luglio 1979, recante: «Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei Comuni delle province di Messina e di Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei Comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978».

(G.U.R. 11 agosto 1979, n. 35).

 

Art. 1.

     Allo scopo di assicurare l'esecuzione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile posti a carico dei Comuni e connessi all'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale ed in ultimo dal D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 464, i Comuni indicati nell'art. 26 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, possono avvalersi, limitatamente al periodo di tre anni, dell'opera straordinaria di personale fornito di diploma di ragioniere e di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai Comuni di Patti, Castroreale, S. Angelo di Brolo, Naso, Lipari, della provincia di Messina, maggiormente danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile del 1978, per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile connessi all'applicazione delle disposizioni previste dal D.L. 26 maggio 1978, n. 225, convertito nella L. 27 luglio 1978, n. 394 e dalla L.R. 18 agosto 1978, n. 38.

     Le unità da assumere non possono essere superiori a:

     - un ragioniere ed una unità da adibire a mansioni esecutive per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     - due ragionieri e due unità da adibire a mansioni esecutive per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

     - due ragionieri e tre unità da adibire a mansioni esecutive per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

     Per le assunzioni straordinarie del personale sopra indicato i Comuni interessati provvedono secondo le prescrizioni e le modalità contenute negli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'assunzione di cui al precedente art. 1, i Comuni interessati devono chiedere apposita autorizzazione all'Assessore regionale per gli enti locali che si riserva di rilasciarla in relazione alla specifica dotazione organica del personale dei Comuni richiedenti, sulla base delle documentate esigenze di servizio derivanti dalla applicazione delle norme contenute nella legislazione richiamata al precedente articolo e, per il personale da adibire a mansioni esecutive, sulla base della attestazione del Sindaco di cui al successivo art. 3.

     L'autorizzazione alle assunzioni, pena la decadenza dal beneficio di cui alla presente legge, deve essere richiesta all'Assessore regionale per gli enti locali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Il personale di cui alla presente legge deve essere iscritto nelle liste speciali di cui alla L. 1° giugno 1977, n. 285, e successive aggiunte e modificazioni, e assunto con l'osservanza delle relative graduatorie.

     Il personale da adibire a mansioni esecutive è sottoposto a prova pratica di dattilografia tendente a dimostrare la capacità a disimpegnare tale lavoro. Di tale dimostrazione fa fede apposita attestazione del Sindaco.

     L'assunzione del personale, previa l'autorizzazione dell'Assessore regionale per gli enti locali di cui al precedente art. 2, avviene mediante la adozione, da parte dei Comuni interessati, di apposita deliberazione consiliare.

 

     Art. 4.

     Al personale assunto ai sensi della presente legge è corrisposto, mediante anticipazione da parte dei Comuni interessati, il trattamento economico nella misura iniziale fissata presso i Comuni stessi per il proprio personale che, a parità di titolo di studio posseduto, svolga mansioni analoghe, oltre alla tredicesima mensilità, alla indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia se ed in quanto dovute.

     Il personale assunto deve essere assicurato, nei modi e termini di legge, a cura dei Comuni, ai fini previdenziali ed assistenziali.

 

     Art. 5.

     L'Assessorato regionale degli enti locali rimborserà a ciascun Comune le somme spettanti, previa dimostrazione della spesa sostenuta.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 200 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21154 del bilancio medesimo.

     Gli oneri ricadenti negli anni successivi troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 7.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 12 luglio 1979, concernente: «Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei Comuni delle provincie di Messina e di Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei Comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978», sono soppressi.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Modifica art. 14 L.R. 9 agosto 1979, n. 186.