§ 4.8.21 - L.R. 15 ottobre 1970, n. 31.
Provvedimenti per il funzionamento degli uffici tecnici dei comuni colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:15/10/1970
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, è prorogato fino al 31 dicembre 1970.
Art. 2.      All'onere di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della [...]
Art. 3      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.21 - L.R. 15 ottobre 1970, n. 31.

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici tecnici dei comuni colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.

(G.U.R. 17 ottobre 1970, n. 46).

 

Art. 1.

     Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, è prorogato fino al 31 dicembre 1970.

 

     Art. 2.

     All'onere di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

     In conseguenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 è modificato come appresso:

 

 

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| Cap. 10833 - Fondo occorrente   | Spese correnti |

| per far  fronte ad  oneri       |                |

| dipendenti da provvedimenti     |                |

| legislativi in corso.           |                |

| Oggetto del provvedimento       |                |

| Partita che si riduce:          |                |

|---------------------------------+----------------|

| - Provvedimenti per la scuola   |                |

| materna                         |  (in meno) 25  |

| Partita che si aggiunge:        |                |

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| - Provvedimenti   per   il      |                |

| funzionamento  degli  uffici    |                |

| tecnici dei comuni  colpiti     |                |

| dai  terremoti  dell'ottobre    |                |

| 1967 e del gennaio 1968         |        25      |

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     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.