Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 07/06/1994 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 12. Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche. |
Art. 13. Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici. |
Art. 14. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione. |
Art. 15. Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria. |
Art. 16. Tariffe EAS. |
Art. 17. Modifica ed integrazione di norme. |
Art. 18. Soppressione di norme non promulgate. |
Art. 19. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 4.2.125 - L.R. 7 giugno 1994, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani.
(G.U.R. n. 28 dell'8 giugno 1994).
Artt. 1. – 11. [1]
Art. 12. Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche. [2]
Art. 13. Utilizzo dei fondi di cui alla
1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della
2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della
Art. 14. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione. [3]
Art. 15. Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria.
1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della
2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.
Art. 16. Tariffe EAS.
1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi.
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della
3. [5].
Art. 17. Modifica ed integrazione di norme. [6]
Art. 18. Soppressione di norme non promulgate.
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: "Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria".
2. E' altresì abrogato l'articolo 15 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] Sostituisce l'art. 34 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Sostituisce il comma 2, art. 1, della
[6] Modifica l'art. 5 della