Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 30/06/1956 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario in corso, un ulteriore limite trentacinquennale di impegno di [...] |
Art. 2. Alla spesa ricadente nell'anno finanziario in corso autorizzata con la presente legge, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa [...] |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 4.2.32 - L.R. 30 giugno 1956, n. 41.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, relativo all'ammortamento dei mutui contratti dai comuni.
(G.U.R. 7 luglio 1956, n. 41).
Per le finalità previste dall'art. 5 della
Alla spesa ricadente nell'anno finanziario in corso autorizzata con la presente legge, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare, con propi decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.