Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 01/03/1995 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione e modifica della legge regionale n. 119/1983. |
Art. 2. Norme di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1991. |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.19.59 - L.R. 1 marzo 1995, n. 20.
Integrazione e modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive aggiunte e modificazioni, recante interventi creditizi per l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali. Norme di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
(G.U.R. 4 marzo 1995, n. 12).
Art. 1. Integrazione e modifica della
1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 della
2. I finanziamenti consentiti alle imprese di cui al comma 1 sono assistiti da garanzia ipotecaria ed, anche se non di primo grado, da privilegi sui beni aziendali in misura non superiore al 50 per cento delle anticipazioni concesse, ovvero, in alternativa, nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata, dalla garanzia del Tesoro dello Stato prevista dall'articolo 2 bis del
Art. 2. Norme di interpretazione autentica dell'articolo 9 della
1. I contributi previsti dall'articolo 9 della
2. I contributi di cui al comma 1 spettano per il periodo massimo di un triennio, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, certificate dall'Ufficio di collocamento a norma delle vigenti leggi, finalizzate all'impiego in cantiere e commesse di lavori di durata non inferiore a mesi dodici.
3. I contributi di cui al comma 1, spettanti ad imprese operanti in più province siciliane, autorizzate all'accentramento contributivo previdenziale, vanno integralmente richiesti e sono integralmente erogati ed accertati rispettivamente dall'U.P.L.M.O. e dall'Ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale dell'impresa interessata e vige l'accentramento contributivo-previdenziale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.