Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 05/07/1997 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzazione somme residue dei fondi EMS. |
Art. 2. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali. |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.18.99 - L.R. 5 luglio 1997, n. 24.
Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.
(G.U.R. 7 luglio 1997, n. 34).
Art. 1. Utilizzazione somme residue dei fondi EMS.
1. Le somme residue dei fondi di cui all'articolo 1 della
Art. 2. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.
1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 35 della
2. I poteri del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Termine così prorogato dall'art. 14 della