§ 3.18.99 - L.R. 5 luglio 1997, n. 24.
Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:05/07/1997
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Utilizzazione somme residue dei fondi EMS.
Art. 2.  Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.99 - L.R. 5 luglio 1997, n. 24.

Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.

(G.U.R. 7 luglio 1997, n. 34).

 

Art. 1. Utilizzazione somme residue dei fondi EMS.

     1. Le somme residue dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, e all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39, sono destinate alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

 

     Art. 2. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.

     1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è prorogato al 31 marzo 1998 [1].

     2. I poteri del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI), sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Termine così prorogato dall'art. 14 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.