§ 3.18.53 - L.R. 4 giugno 1980, n. 54.
Norme riguardanti gli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:04/06/1980
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è incrementato della somma di lire 27. 500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società [...]
Art. 2.      Il fondo di rotazione a gestione separata da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende, istituito presso l'Ente siciliano per la [...]
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 17.000 milioni da utilizzare:
Art. 4.      Per le finalità previste dagli artt. 4 e 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, riguardanti la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la [...]
Art. 5.      E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 15.000 milioni per le iniziative dirette alla utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di [...]
Art. 6.      Il fondo è amministrato da un comitato composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione e designati rispettivamente dal Banco di Sicilia, dall'Assessore regionale per il bilancio [...]
Art. 7.      Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 450 milioni per [...]
Art. 8.      Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1978, n. 65, modificato dall'art. 18 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, che prevedono l'autorizzazione ad utilizzare, [...]
Art. 9.      E' istituito presso l'Az.A.Si. un fondo di rotazione a gestione separata dell'importo di lire 500 milioni da destinare ad operazioni di prestito in favore delle società del gruppo per la [...]
Art. 10.      Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle assegnazioni autorizzate con i precedenti artt. 1, 3 e 7, ad esclusione di quelle relative ai versamenti contributivi all'I.N.P.S. in [...]
Art. 11.      Relativamente all'assegnazione di somme per il pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. in applicazione della L. 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti sono tenuti ad impegnare le società [...]
Art. 12.      All'onere complessivo di lire 76.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.53 - L.R. 4 giugno 1980, n. 54.

Norme riguardanti gli enti economici regionali.

(G.U.R. 4 giugno 1980, n. 26).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è incrementato della somma di lire 27. 500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 6.000 milioni per l'ordinaria gestione e lire 21.500 milioni per il pagamento di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23-quater e quinquies della L. 29 febbraio 1980, n. 38.

 

     Art. 2.

     Il fondo di rotazione a gestione separata da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 17.000 milioni da utilizzare:

     a) quanto a lire 15.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 8.000 milioni per l'ordinaria gestione e lire 12.000 milioni per il pagamento di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione degli artt. 23-quater e quinquies della L. 29 febbraio 1980, n. 33:

     b) quanto a lire 500 milioni per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena;

     c) quanto a lire 1.500 milioni per interventi finanziari in favore della società CHISADE per il rilevamento dell'intero pacchetto azionario delle società CHIMED, CROS, SOFOS e ISELSA.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dagli artt. 4 e 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, riguardanti la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.900 milioni.

 

     Art. 5.

     E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 15.000 milioni per le iniziative dirette alla utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di Sciacca da destinare ad integrazione dei mutui autorizzati o da autorizzare ai sensi della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, per la prima parte del programma della collegata SITAS S.p.a., e per la concessione di pre-finanziamenti a tasso agevolato.

 

     Art. 6.

     Il fondo è amministrato da un comitato composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione e designati rispettivamente dal Banco di Sicilia, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dall'Assessore regionale per l'industria, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e presieduto da un componente del consiglio d'amministrazione dell'E.M.S. dallo stesso designato [1].

     L'amministrazione del fondo e le modalità delle operazioni sono regolate da una convenzione con il Banco di Sicilia, stipulata dal presidente dell'E.M.S. ed approvata dal comitato di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 7.

     Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 450 milioni per la ordinaria gestione e lire 50 milioni per il pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione degli artt. 23 quater e quinquies della L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 8.

     Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1978, n. 65, modificato dall'art. 18 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, che prevedono l'autorizzazione ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo e alle esigenze finanziarie degli enti, si applicano anche all'Azienda asfalti siciliani.

 

     Art. 9.

     E' istituito presso l'Az.A.Si. un fondo di rotazione a gestione separata dell'importo di lire 500 milioni da destinare ad operazioni di prestito in favore delle società del gruppo per la provvista dei mezzi di esercizio occorrenti.

     Al fondo si applicano le disposizioni relative al fondo di rotazione regionale per il credito di esercizio alle piccole e medie industrie.

 

     Art. 10.

     Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle assegnazioni autorizzate con i precedenti artt. 1, 3 e 7, ad esclusione di quelle relative ai versamenti contributivi all'I.N.P.S. in applicazione della L. 29 febbraio 1980, n. 33, sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 11.

     Relativamente all'assegnazione di somme per il pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. in applicazione della L. 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti sono tenuti ad impegnare le società interessate al rispetto della loro integrale e corretta utilizzazione e a darne formale atto con successivo provvedimento soggetto all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

     Gli enti sono autorizzati, a termini dell'art. 2 della L.R. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modificazioni, a fare ricorso alle anticipazioni bancarie in attesa delle erogazioni delle somme stanziate per le finalità del comma precedente.

 

     Art. 12.

     All'onere complessivo di lire 76.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 40 L.R. 11 aprile 1981, n. 54.