Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 04/06/1970 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Per la realizzazione del piano di gestione del settore zolfifero, in aggiunta agli investimenti previsti dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 1968, n. 2 e dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 1968, n. [...] |
Art. 2. Per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano degli anni dal 1965 al 1968, è autorizzata la spesa di lire 6.497.036.855. |
Art. 3. A termini dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 12 aprile 1967, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 19.244.642.460 corrispondente al complessivo disavanzo della gestione delle miniere di [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |
§ 3.18.19 - L.R. 4 giugno 1970, n. 10.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.
(G.U.R. 4 giugno 1970, n. 27).
Per la realizzazione del piano di gestione del settore zolfifero, in aggiunta agli investimenti previsti dall'art. 1 della
Le modalità di spesa sono quelle previste dalla citata
Per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano degli anni dal 1965 al 1968, è autorizzata la spesa di lire 6.497.036.855.
A termini dell'ultimo comma dell'art. 3 della
[1].
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Norma finanziaria.