§ 3.17.119 - L.R. 17 agosto 2010, n. 19.
Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari per corsi di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:17/08/2010
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale
Art. 2.  Norma finale


§ 3.17.119 - L.R. 17 agosto 2010, n. 19.

Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari per corsi di formazione professionale.

(G.U.R. 10 settembre 2010, n. 40)

 

Art. 1. Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale

1. Gli enti gestori dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali che, entro diciotto mesi dalla conclusione delle attività progettuali, non abbiano provveduto a presentare la relativa rendicontazione, perdono il diritto all’erogazione del saldo ancora dovuto.

2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti di impegno assunti in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti, con provvedimento del dirigente generale dell’Agenzia per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative. Le relative economie sono iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

3. Resta fermo per gli enti di cui al comma 1 l’obbligo di produrre il rendiconto dell’attività svolta al fine di consentire il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

4. All’articolo 51, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘31 luglio 2010’ sono sostituite con le parole ‘30 settembre 2010’.

5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, l’ulteriore spesa di 16.000 migliaia di euro.

6. Alla tabella ‘G’ allegata alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è apportata la seguente modifica, in migliaia di euro:

 

 

U.P.B.

Capitolo

2010

Istruzione e formazione professionale legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 ‘Corsi di formazione professionale’

9.2.2.6.6

717910

+4.000

 

 

7. Agli oneri discendenti dai commi 5 e 6, si provvede per l’esercizio finanziario 2010 mediante riduzione delle disponibilità di cui alle seguenti U.P.B., per gli importi di fianco indicati, espressi in migliaia di euro:

 

— U.P.B. 4.2.2.7.2 - capitolo 615605 – 1.000 — U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo 212527 – 2.000 — U.P.B. 4.2.1.3.3 - capitolo 215724 – 7.000 — U.P.B. 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 – 10.000

 

     Art. 2. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.