Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 30/05/1983 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 171, e dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 1982, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 120.000 [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dagli artt. 8, ultimo comma, e 13, punto 5, della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni. |
Art. 3. Per le finalità previste dagli artt. 17 e 21 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e dagli artt. 14 e 15 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa [...] |
Art. 6. Per la validità delle adunanze delle Commissioni esaminatrici previste dall'art. B della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, è necessario l'intervento di almeno 2/3 dei componenti purché sia presente, [...] |
Art. 7. Tutti i soggetti di cui alla L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, che non hanno potuto sostenere gli esami per documentata causa di forza maggiore, sono ammessi a partecipare ad una sessione suppletiva [...] |
Art. 8. A tutti i soggetti utilizzati entro il 20 marzo 1982 per l'espletamento delle convenzioni in sostituzione di soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa [...] |
Art. 9. Il Presidente della Regione è autorizzato a utilizzare presso le unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, il personale in atto in servizio in virtù delle leggi sull'occupazione [...] |
Art. 10. All'onere di lire 120.050 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del [...] |
§ 3.17.62 - L.R. 30 maggio 1983, n. 32.
Norme finanziarie per l'occupazione giovanile e modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.
(G.U.R. 1 giugno 1983, n. 23).
Per le finalità previste dall'art. 1 della
Per le finalità previste dagli artt. 8, ultimo comma, e 13, punto 5, della
Per le finalità previste dagli artt. 17 e 21 della
Artt. 4. - 5. [1]
Per la validità delle adunanze delle Commissioni esaminatrici previste dall'art. B della
Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione per la valutazione delle prove è frazionabile in relazione al numero dei commissari presenti.
I componenti delle Commissioni esaminatrici che si assentino, per qualsiasi motivo, per tre sedute anche non consecutive, decadono dall'incarico ed il Presidente della Regione, entro cinque giorni dall'ultima assenza, nel rispetto della rappresentatività del membro decaduto, nomina i nuovi componenti. Restano validi a tutti gli effetti i lavori già espletati.
I componenti delle predette Commissioni sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, con esonero di ogni responsabilità civile e penale dell'Amministrazione regionale derivante dall'uso del mezzo. Agli stessi compete il trattamento di missione pari a quello previsto per i dirigenti regionali ed il rimborso delle spese in conformità alla normativa vigente per i dipendenti regionali.
Per le operazioni di esame successive alla prova scritta, le Commissioni esaminatrici di cui al primo comma del presente articolo, qualora i candidati superino il numero di 200, sono articolate dai rispettivi Presidenti in sottocommissioni formate da almeno tre componenti, uno dei quali docente o pubblico funzionario.
Tali sottocommissioni opereranno contemporaneamente alla presenza del Presidente.
Tutti i soggetti di cui alla
Detta prova si svolgerà con le stesse modalità e con le medesime Commissioni previste dalla
A tutti i soggetti utilizzati entro il 20 marzo 1982 per l'espletamento delle convenzioni in sostituzione di soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri ovvero che non abbiano continuato a prestare servizio per volontario abbandono, si applica quanto previsto dal precedente art. 7.
Il Presidente della Regione è autorizzato a utilizzare presso le unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, il personale in atto in servizio in virtù delle leggi sull'occupazione giovanile.
All'onere di lire 120.050 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro, altresì, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
[1] Articoli abrogati con art. 30 D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50.