Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 02/08/1982 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. I soci di cooperative o i partecipanti ad associazioni giovanili, costituite ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, che, in virtù di convenzioni stipulate [...] |
Art. 2. Il termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 171, è prorogato, con effetto dalla data suindicata, fino all'immissione nei ruoli prevista dall'articolo [...] |
Art. 3. I soggetti individuati al primo comma dell'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi previsti dall'art. 5 della stessa legge, o l'abbiano [...] |
Art. 4. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai soci di cooperative giovanili le quali abbiano stipulato convenzioni con enti locali territoriali entro la data del 13 [...] |
Art. 5. In attesa del completamento dell'avviato trasferimento di competenze dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della riforma amministrativa della Regione, [...] |
Art. 6. Ai presidenti e a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, competono i compensi previsti dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre [...] |
Art. 7. Al fine di garantire la posizione previdenziale ed assistenziale dei soggetti avviati al lavoro ai sensi della legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile, [...] |
Art. 8. I soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 13 marzo 1982, n. 6, sono ammessi a partecipare agli esami di idoneità di cui all'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, sempre che [...] |
Art. 9. Per le finalità di cui agli artt. 17 e 21 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e agli artt. 14 e 15 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni per [...] |
Art. 10. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei [...] |
Art. 11. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.17.60 - L.R. 2 agosto 1982, n. 79.
Nuovi provvedimenti per l'utilizzazione delle giovani leve del lavoro nella pubblica Amministrazione.
(G.U.R. 7 agosto 1982, n. 34).
I soci di cooperative o i partecipanti ad associazioni giovanili, costituite ai sensi della
Gli enti locali territoriali provvederanno all'immissione nei ruoli nel livello e qualifica corrispondente alla qualifica di avviamento al lavoro.
Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì ai soggetti chiamati a sostituire i soci dimissionari in via definitiva, o deceduti, o assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai soci cooperatori indicati nell'art. 2 della
Il termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 11 della
In sede di rinnovo o di proroga delle convenzioni, le Amministrazioni dovranno garantire che lo stipendio o il salario dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge sia corrispondente a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
I soggetti individuati al primo comma dell'art. 7 della
Agli stessi, per il periodo di utilizzazione e per gli esami finali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5, 7 ed 8 della
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai soci di cooperative giovanili le quali abbiano stipulato convenzioni con enti locali territoriali entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della
I soggetti interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, apposita documentazione, proveniente dall'ufficio di collocamento o dall'ente locale o dal legale rappresentante della cooperativa che ne assume la responsabilità, da cui risulta l'avviamento al lavoro entro la data del 31 dicembre 1980, oppure l'individuazione dei soci interessati da avviare al lavoro deliberata dal competente organo della cooperativa.
In attesa del completamento dell'avviato trasferimento di competenze dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della riforma amministrativa della Regione, il periodo di utilizzazione dei soggetti di cui agli artt. 5 e 7 della
L'esame previsto dall'art. 8 della
Ai presidenti e a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della
A tutti i componenti ed al segretario sia del Comitato tecnico- amministrativo per la cooperazione giovanile, di cui all'art. 19 della
Al fine di garantire la posizione previdenziale ed assistenziale dei soggetti avviati al lavoro ai sensi della legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico - su richiesta delle Amministrazioni ed enti interessati a seguito di istanze delle singole cooperative - gli oneri derivanti dal ritardato versamento dei contributi previdenziali relativi a rapporti pregressi con i predetti soggetti fino al 31 dicembre 1982, per progetti e programmi finanziati dallo Stato e dalla Regione.
(Omissis) [1].
I termini di cui agli artt. 7 e 8 della
I soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della
I predetti soggetti, nelle more dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7 della
Per le finalità di cui agli artt. 17 e 21 della
Per le finalità previste dall'art. 20 della
Per le altre finalità della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) artt. 3 e 4 - lire 900 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno finanziario 1982;
b) art. 5 - lire 35.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1982.
c) art. 6 - lire 120 milioni, di cui lire 50 milioni per l'anno finanziario 1982;
d) artt. 7 e 8 - lire 35 milioni.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84», progetto «Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 35.000 milioni previsti dal primo e secondo comma dell'art. 9 con parte delle disponibilità del cap. 60761 e quanto a lire 10.485 milioni, previsti dal terzo comma del medesimo art. 9, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Il secondo comma modifica art. 14