§ 3.17.60 - L.R. 2 agosto 1982, n. 79.
Nuovi provvedimenti per l'utilizzazione delle giovani leve del lavoro nella pubblica Amministrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:02/08/1982
Numero:79


Sommario
Art. 1.      I soci di cooperative o i partecipanti ad associazioni giovanili, costituite ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, che, in virtù di convenzioni stipulate [...]
Art. 2.      Il termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 171, è prorogato, con effetto dalla data suindicata, fino all'immissione nei ruoli prevista dall'articolo [...]
Art. 3.      I soggetti individuati al primo comma dell'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi previsti dall'art. 5 della stessa legge, o l'abbiano [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai soci di cooperative giovanili le quali abbiano stipulato convenzioni con enti locali territoriali entro la data del 13 [...]
Art. 5.      In attesa del completamento dell'avviato trasferimento di competenze dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della riforma amministrativa della Regione, [...]
Art. 6.      Ai presidenti e a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, competono i compensi previsti dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre [...]
Art. 7.      Al fine di garantire la posizione previdenziale ed assistenziale dei soggetti avviati al lavoro ai sensi della legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile, [...]
Art. 8.      I soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 13 marzo 1982, n. 6, sono ammessi a partecipare agli esami di idoneità di cui all'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, sempre che [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui agli artt. 17 e 21 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e agli artt. 14 e 15 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni per [...]
Art. 10.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.60 - L.R. 2 agosto 1982, n. 79.

Nuovi provvedimenti per l'utilizzazione delle giovani leve del lavoro nella pubblica Amministrazione.

(G.U.R. 7 agosto 1982, n. 34).

 

Art. 1.

     I soci di cooperative o i partecipanti ad associazioni giovanili, costituite ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, che, in virtù di convenzioni stipulate tra le cooperative od associazioni di appartenenza e gli enti locali territoriali, nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della L.R. 6 maggio 1981, n. 88, e nell'ambito del numero massimo previsto dalle convenzioni, siano stati effettivamente utilizzati entro il 31 dicembre 1980, sono ammessi ai concorsi interni per l'immissione nei rispettivi ruoli previsti dall'art. 4, comma sesto, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella L. 7 luglio 1980, n. 299, purché in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.

     Gli enti locali territoriali provvederanno all'immissione nei ruoli nel livello e qualifica corrispondente alla qualifica di avviamento al lavoro.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì ai soggetti chiamati a sostituire i soci dimissionari in via definitiva, o deceduti, o assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità.

     Le disposizioni precedenti si applicano anche ai soci cooperatori indicati nell'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e nell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, i quali hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per l'accesso agli impieghi pubblici.

 

     Art. 2.

     Il termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 171, è prorogato, con effetto dalla data suindicata, fino all'immissione nei ruoli prevista dall'articolo precedente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

     In sede di rinnovo o di proroga delle convenzioni, le Amministrazioni dovranno garantire che lo stipendio o il salario dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge sia corrispondente a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 3.

     I soggetti individuati al primo comma dell'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi previsti dall'art. 5 della stessa legge, o l'abbiano presentata fuori termine o che non siano stati ammessi in quanto non in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 2 dicembre 1980, n 125 perché in adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità o non abbiano totalizzato per le cause di forza maggiore il numero minimo di ore di frequenza previsto, sono ammessi a frequentare appositi corsi istituiti ai sensi dell'art. 6 ed agli esami previsti dall'art. 8 della citata legge regionale, purché ne facciano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Agli stessi, per il periodo di utilizzazione e per gli esami finali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5, 7 ed 8 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8 ed all'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai soci di cooperative giovanili le quali abbiano stipulato convenzioni con enti locali territoriali entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285, in esecuzione di delibere adottate entro il 31 luglio 1980, con onere a totale o parziale carico dei rispettivi bilanci, e comunque nel limite massimo previsto dalle convenzioni.

     I soggetti interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, apposita documentazione, proveniente dall'ufficio di collocamento o dall'ente locale o dal legale rappresentante della cooperativa che ne assume la responsabilità, da cui risulta l'avviamento al lavoro entro la data del 31 dicembre 1980, oppure l'individuazione dei soci interessati da avviare al lavoro deliberata dal competente organo della cooperativa.

 

     Art. 5.

     In attesa del completamento dell'avviato trasferimento di competenze dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della riforma amministrativa della Regione, il periodo di utilizzazione dei soggetti di cui agli artt. 5 e 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

     L'esame previsto dall'art. 8 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, è effettuato al termine del periodo di utilizzazione di cui al comma precedente.

 

     Art. 6.

     Ai presidenti e a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, competono i compensi previsti dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

     A tutti i componenti ed al segretario sia del Comitato tecnico- amministrativo per la cooperazione giovanile, di cui all'art. 19 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, che della Commissione regionale per la cooperazione giovanile, di cui all'art. 22 della suddetta legge, compete un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale di Governo.

 

     Art. 7.

     Al fine di garantire la posizione previdenziale ed assistenziale dei soggetti avviati al lavoro ai sensi della legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico - su richiesta delle Amministrazioni ed enti interessati a seguito di istanze delle singole cooperative - gli oneri derivanti dal ritardato versamento dei contributi previdenziali relativi a rapporti pregressi con i predetti soggetti fino al 31 dicembre 1982, per progetti e programmi finanziati dallo Stato e dalla Regione.

     (Omissis) [1].

     I termini di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256, sono prorogati al 31 dicembre 1982 relativamente alle aperture di credito disposte a tutto il 31 maggio 1982 per l'attuazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile.

 

     Art. 8.

     I soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 13 marzo 1982, n. 6, sono ammessi a partecipare agli esami di idoneità di cui all'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, sempre che siano stati chiamati a sostituire soggetti dimissionari in via definitiva, o deceduti, o assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità.

     I predetti soggetti, nelle more dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche, possono essere utilizzati dagli enti e dalle Amministrazioni presso cui prestano o abbiano prestato servizio.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui agli artt. 17 e 21 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e agli artt. 14 e 15 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

     Per le finalità previste dall'art. 20 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di cui al punto 2 dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è integrato di lire 10.000 milioni.

     Per le altre finalità della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     a) artt. 3 e 4 - lire 900 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno finanziario 1982;

     b) art. 5 - lire 35.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1982.

     c) art. 6 - lire 120 milioni, di cui lire 50 milioni per l'anno finanziario 1982;

     d) artt. 7 e 8 - lire 35 milioni.

 

     Art. 10.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84», progetto «Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 35.000 milioni previsti dal primo e secondo comma dell'art. 9 con parte delle disponibilità del cap. 60761 e quanto a lire 10.485 milioni, previsti dal terzo comma del medesimo art. 9, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Il secondo comma modifica art. 14 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.