§ 3.16.115 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 104.
Norme per il personale dei disciolti enti nazionali per la formazione professionale operanti in Sicilia e per il personale del soppresso ente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:30/12/1977
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per [...]
Art. 2.      L'assegno di cui al precedente articolo viene ridotto in misura pari ai miglioramenti di trattamento economico che a qualsiasi titolo verranno erogati con decorrenza 1 ottobre 1977, ad eccezione [...]
Art. 3.      All'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 si provvede mediante accreditamenti semestrali al commissario straordinario incaricato della gestione delle somme occorrenti, disposti con [...]
Art. 4.      Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, la Presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere al personale del soppresso ente "Gioventù italiana", [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 475.500.000.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.16.115 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 104.

Norme per il personale dei disciolti enti nazionali per la formazione professionale operanti in Sicilia e per il personale del soppresso ente "Gioventù italiana".

(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), disciolti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e tuttora operanti in Sicilia, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottarsi nel rispetto delle competenze regionali, la Presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere contributi straordinari alle gestioni speciali degli enti, da impiegare sotto forma di assegno mensile non pensionabile per il personale in servizio nel territorio della Regione alla data del 30 settembre 1977, nella misura di lire 100 mila mensili lorde pro-capite a decorrere dal 1 ottobre 1977 e sino all'emanazione di norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di formazione professionale.

 

     Art. 2.

     L'assegno di cui al precedente articolo viene ridotto in misura pari ai miglioramenti di trattamento economico che a qualsiasi titolo verranno erogati con decorrenza 1 ottobre 1977, ad eccezione dei miglioramenti dipendenti da aumenti periodici di anzianità o da sviluppo di carriera o dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 27 maggio 1959.

     Lo stesso assegno non incide sul trattamento di previdenza e di quiescenza e sugli aumenti periodici di anzianità e sugli eventuali compensi per lavoro straordinario dovuti al personale di cui all'art. 1 della presente legge.

     L'assegno di cui ai precedenti commi sarà proporzionalmente ridotto o sospeso in ogni situazione che importi la riduzione o la sospensione del trattamento economico fondamentale e sarà soggetto alle sole ritenute erariali.

 

     Art. 3.

     All'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 si provvede mediante accreditamenti semestrali al commissario straordinario incaricato della gestione delle somme occorrenti, disposti con decreto del Presidente della Regione sulla base degli elenchi del personale in servizio all'inizio di ogni semestre e con l'obbligo di rendiconto in conformità alle disposizioni vigenti.

     Nella prima applicazione della presente legge l'accreditamento sarà disposto per un ammontare corrispondente alle somme occorrenti per il pagamento degli assegni per il periodo 1 ottobre 1977- 30 giugno 1978.

 

     Art. 4.

     Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, la Presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere al personale del soppresso ente "Gioventù italiana", ivi indicato, un assegno mensile non pensionabile dell'ammontare lordo di lire quarantamila, da erogare con le modalità di cui al precedente art. 2 e con decorrenza dal 1 ottobre 1977.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 475.500.000.

     Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 15.000.000.

     Al relativo onere si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.