Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.13 turismo e industria alberghiera |
Data: | 02/04/1971 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46 ed agli artt. 1 e 2 della L.R. 30 luglio 1969, n. 30, viene elevata di lire [...] |
Art. 3. I contributi previsti nell'articolo precedente, limitatamente ai nuovi stanziamenti in esso indicati, sono concessi esclusivamente ad agenzie di viaggio nazionali od estere al fine di [...] |
Art. 4. Le disposizioni della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, in contrasto con le norme della presente legge, sono abrogate. |
Art. 5. (Omissis) |
§ 3.13.29 - L.R. 2 aprile 1971, n. 10.
Modifica ed aggiunte alla L. 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.
(G.U.R. 7 aprile 1971, n. 17).
(Omissis) [1].
La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della
I contributi relativi agli aumenti previsti dal precedente comma riferentisi agli anni 1970 e 1971 sono stabiliti nella misura del 36% per il periodo che va dall'1 ottobre al 30 aprile e del 18% per il periodo che va dall'1 maggio al 30 settembre.
A decorrere dall'anno 1972 le suddette percentuali saranno ridotte rispettivamente al 30% e al 10%.
I contributi previsti nell'articolo precedente, limitatamente ai nuovi stanziamenti in esso indicati, sono concessi esclusivamente ad agenzie di viaggio nazionali od estere al fine di incentivare il movimento turistico straniero verso la Sicilia.
Le disposizioni della
(Omissis) [2].
[1] Modifica art. 26
[2] Norma finanziaria.