§ 3.13.28 - L.R. 30 luglio 1969, n. 30.
Modifiche all'art. 44 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, concernente: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:30/07/1969
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, limitatamente ai servizi di trasporto [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 3.13.28 - L.R. 30 luglio 1969, n. 30.

Modifiche all'art. 44 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, concernente: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana».

(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).

 

Art. 1.

     La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, limitatamente ai servizi di trasporto di turisti e di autovetture verso il territorio della Regione siciliana mediante navi- traghetto, aliscafi, voli charter, viaggi aerei I.T., viene elevata a lire 800 milioni.

     L'erogazione dei contributi previsti dai citati artt. 24, 25 e 27 della L.R. n. 46, rimane subordinata alla presentazione delle liste dei passeggeri e alla permanenza in Sicilia di almeno 6 giorni per i turisti motorizzati e di almeno una settimana per gli altri turisti.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Norma finanziaria.