Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.13 turismo e industria alberghiera |
Data: | 30/07/1969 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, limitatamente ai servizi di trasporto [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
§ 3.13.28 - L.R. 30 luglio 1969, n. 30.
Modifiche all'art. 44 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, concernente: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana».
(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).
La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della
L'erogazione dei contributi previsti dai citati artt. 24, 25 e 27 della L.R. n. 46, rimane subordinata alla presentazione delle liste dei passeggeri e alla permanenza in Sicilia di almeno 6 giorni per i turisti motorizzati e di almeno una settimana per gli altri turisti.
(Omissis) [1].
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Norma finanziaria.