Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 11/04/1981 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Le aziende di cui all'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, per le iniziative di cui agli artt. 2 e 3, lett. a, b, c, e d della legge medesima, sono ammesse ai finanziamenti agevolati di cui [...] |
Art. 2. I contributi di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa [...] |
Art. 3. Il comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto |
Art. 4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3, determina, con proprio decreto, le modalità di [...] |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. L'art. 5 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, è abrogato. |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.12.69 - L.R. 11 aprile 1981, n. 58.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, recante «Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi».
(G.U.R. 18 aprile 1981, n. 19).
Le aziende di cui all'art. 1 della
Il contributo in conto capitale di cui all'art. 2 della
I contributi di cui all'art. 2 della
Il comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto [2]:
a) da tre dirigenti tecnici, di cui uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
b) da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario;
c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Il personale di cui alle lett. a e b, oltre che dai ruoli regionali, è scelto anche tra i dipendenti utilizzati presso gli uffici regionali e provenienti dagli enti disciolti. Il predetto personale, nonché tre assistenti e due dattilografi, sono rispettivamente comandati o assegnati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
I componenti previsti dalle precedenti lett. a e b, ad eccezione del dirigente tecnico designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca o, in sua assenza o impedimento, dal direttore regionale.
Per il funzionamento del comitato è previsto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con delibera della Giunta di Governo anche in deroga all'art. 10 della
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3, determina, con proprio decreto, le modalità di ammissione e di erogazione del contributo di cui all'art. 2 della
[L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca eroga annualmente i contributi per le spese previsti dalla lett. e dell'art. 3 della
A tal fine i richiedenti presenteranno copia delle bolle doganali per l'esportazione] [3].
[Per l'ammissione al contributo erogato ai sensi del precedente art. 5 i richiedenti devono dimostrare che almeno il 50 % degli acquisti di contenitori di imballaggio è stato effettuato presso aziende siciliane] [3].
L'art. 5 della
(Omissis) [4].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] V. avviso di rettifica in G.U.r. 17 ottobre 1981, n. 16.
[2] V., ora, D.P. Reg. 15 gennaio 1985.
[3] Disposizione abrogata.
[3] Disposizione abrogata.
[4] Modifica art. 10