§ 3.12.49 - L.R. 14 marzo 1973, n. 7.
Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:14/03/1973
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Nel territorio della Regione siciliana le concessioni, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e relative norme regolamentari, per l'impianto di distribuzione automatica di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Le autorizzazioni emesse in base alla precedente legislazione dovranno alla scadenza o, in mancanza, entro 18 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, essere sostituite con le [...]


§ 3.12.49 - L.R. 14 marzo 1973, n. 7.

Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

(G.U.R. 31 marzo 1973, n. 16).

 

Art. 1.

     Nel territorio della Regione siciliana le concessioni, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e relative norme regolamentari, per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli d'amministrazione pubblica, sono accordate dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentite le amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Le autorizzazioni emesse in base alla precedente legislazione dovranno alla scadenza o, in mancanza, entro 18 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, essere sostituite con le concessioni ai sensi della presente legge.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 24 L.R. 5 agosto 1982, n. 97.