Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 14/03/1973 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Nel territorio della Regione siciliana le concessioni, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e relative norme regolamentari, per l'impianto di distribuzione automatica di [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Le autorizzazioni emesse in base alla precedente legislazione dovranno alla scadenza o, in mancanza, entro 18 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, essere sostituite con le [...] |
§ 3.12.49 - L.R. 14 marzo 1973, n. 7.
Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
(G.U.R. 31 marzo 1973, n. 16).
Nel territorio della Regione siciliana le concessioni, ai sensi dell'art. 16 del
(Omissis) [1].
Le autorizzazioni emesse in base alla precedente legislazione dovranno alla scadenza o, in mancanza, entro 18 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, essere sostituite con le concessioni ai sensi della presente legge.
[1] Articolo abrogato con art. 24