§ 3.11.94 - L.R. 28 agosto 1997, n. 31.
Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:28/08/1997
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Soggetti beneficiari.
Art. 2.  Benefici.
Art. 3.  Ammissione ai benefici.
Art. 4.  Relazione stato di attuazione della legge.
Art. 5.  Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni.
Art. 6.  Interventi sostitutivi presso gli enti locali.
Art. 7.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.11.94 - L.R. 28 agosto 1997, n. 31.

Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa.

(G.U.R. 30 agosto 1997, n. 46).

 

Art. 1. Soggetti beneficiari.

     1. Al fine di superare le condizioni strutturali di svantaggio economico esistenti in Sicilia e di consentire il rilancio dell'economia e la riduzione del fenomeno della disoccupazione, sono consentite le agevolazioni previste dalla presente legge ai soggetti che intendono realizzare nel territorio siciliano programmi di investimento per nuove iniziative o l'ampliamento e/o ammodernamento di attività preesistenti nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

     2. [1].

     3. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge:

     a) le piccole imprese con non più di 5 dipendenti, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, costituite in forma di ditta individuale ovvero in forma di società anche cooperativa;

     b) i giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti, i disoccupati da almeno un anno e gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre un anno e siano residenti in Sicilia, che pongono in essere una attività di impresa.

     4. I soggetti di cui al comma 3 per potere accedere ai benefici di cui alla presente legge devono avere sede legale amministrativa ed operativa o risiedere nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 2. Benefici.

     1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che intendono iniziare o sviluppare un'attività nei settori indicati all'articolo 1, può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni della durata massima di 10 anni, ivi incluso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a carico dei beneficiari pari al 40 per cento del prime rate determinato periodicamente dall'ABI, che si riduce al 20 per cento nel caso di cooperative, comprensivo di ogni onere accessorio.

     2. Qualora i promotori dell'iniziativa siano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'ammontare del finanziamento di cui al comma precedente è elevabile a lire 600 milioni ed il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del prime rate.

     3. Il prestito di cui al presente articolo, che può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, è concesso dall'IRFIS o dalla CRIAS, secondo le rispettive competenze, e potrà essere utilizzato per programmi da realizzare che abbiano per oggetto:

     a) l'acquisto o la realizzazione di locali, impianti, attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo del franchising ad utilità pluriennale, brevetti ed opere d'ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale [2];

     b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;

     c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;

     d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.

     4. Non sono ammissibili le spese per stipendi e salari [3].

     5. Le spese ammissibili a finanziamento relative alle lettere b) e c) del comma 3 non possono in ogni caso superare complessivamente il 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a).

     6. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che intendono iniziare un'attività di impresa e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi altresì contributi in conto capitale per il primo triennio di attività, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.

     7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere altresì concessi sulle spese di gestione contributi in conto capitale per un triennio in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque non eccedente lire 60 milioni.

     8. Non potranno in ogni caso accedere al contributo in conto capitale per il primo triennio di cui ai commi 6 e 7 le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.

 

     Art. 3. Ammissione ai benefici.

     1. Le domande di finanziamento e/o di contributo in conto capitale dovranno essere inviate all'IRFIS o alla CRIAS, secondo le rispettive competenze, corredate rispettivamente di un progetto di massima nel quale verranno indicate le finalità generali dell'iniziativa le previsioni di sviluppo, le modalità di attuazione, ivi compresi la descrizione delle spese che si intendono effettuare con la somma concessa in prestito ed il numero di addetti che potranno essere assunti per realizzare il progetto proposto.

     2. In sede di prima applicazione le istanze per accedere al prestito e/o al contributo dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'emanazione delle disposizioni esecutive di cui al successivo articolo 5.

     3. L'IRFIS o la CRIAS, entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valutata la fattibilità tecnica e la validità dell'iniziativa, deliberano la concessione del finanziamento e/o del contributo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

     4. Saranno prese in considerazione soltanto le istanze complete di tutti gli elementi necessari a permettere una completa valutazione dell'iniziativa o che, sebbene prive di taluno degli elementi di valutazione, siano integrate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta operata dall'ente istruttore, anche mediante le

autocertificazioni previste per legge.

     5. L'IRFIS o la CRIAS potranno erogare all'impresa beneficiaria ovvero su richiesta della stessa direttamente alle imprese fornitrici le somme concesse in prestito, previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ammontare delle spese sostenute e previa verifica degli investimenti realizzati.

     6. Le attrezzature e gli altri beni materiali ad utilità pluriennale sono vincolati all'esercizio dell'attività di impresa per almeno cinque anni, salva la facoltà in caso di obsolescenza tecnologica degli stessi di procedere alla loro sostituzione previa autorizzazione dell'ente finanziatore.

 

     Art. 4. Relazione stato di attuazione della legge.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca verifica lo stato di attuazione della presente legge presentando, a tal fine, una relazione annuale all'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 5. Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, nonché quant'altro necessita in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. Interventi sostitutivi presso gli enti locali.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a disporre interventi sostitutivi in caso di inadempienze degli enti locali nelle materie di sua competenza.

 

     Art. 7. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli aiuti previsti dalla presente legge non possono comunque eccedere, nel loro complesso, la misura massima consentita dalla normativa comunitaria perché essi possano rientrare nella cosiddetta regola de minimis.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Il fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS a norma dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato per l'esercizio finanziario 1997 di lire 1.500 milioni da destinare in via esclusiva agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

     2. Per le medesime finalità in cui al comma 1, il fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS, di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del beneficio previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni paritariamente ripartita tra CRIAS ed IRFIS, con destinazione vincolata, ad incremento dei fondi cui ai precedenti commi.

     4. All'onere di lire 4.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     5. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la somma di lire 4.000 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 1 agosto 1981, n. 423.

     6. In relazione a quanto disposto dal comma 5, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[2] Lettera così modificata dall'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.