§ 3.9.28 - L.R. 5 novembre 1979, n. 227.
Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori ed armatori e proroga dei benefici al 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:05/11/1979
Numero:227


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 55, è autorizzata, per l'anno 1979, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.
Art. 2.      Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1980
Art. 3.      Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente all'anno 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato [...]
Art. 4.      L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal [...]
Art. 5.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1979 e 1980 la spesa complessiva di lire 6.500 milioni di cui lire 1.500 milioni a carico [...]
Art. 6.      In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 1.500 milioni ed è [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.28 - L.R. 5 novembre 1979, n. 227.

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori ed armatori e proroga dei benefici al 30 giugno 1980.

(G.U.R. 10 novembre 1979, n. 49).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 55, è autorizzata, per l'anno 1979, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 2.

     Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1980 [1].

 

     Art. 3.

     Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente all'anno 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data del 30 giugno 1980 [2].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 4.

     L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1979 e 1980 la spesa complessiva di lire 6.500 milioni di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede utilizzando, in deroga all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979, relativo alla quota dei fondi ordinari.

     L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980, previsto in lire 5.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1979- 1981 approvato con legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, funzione 05, settore 01, programma 13, elemento di programma 03: "Razionalizzazione della pesca marittima e potenziamento ed ammodernamento delle relative strutture".

 

     Art. 6.

     In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 1.500 milioni ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, relativo alla quota dei fondi ordinari.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Termine così prorogato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 1980, n. 76.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 1980, n. 76.