§ 3.9.14 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 56.
Provvedimenti a favore dei pescatori e armatori singoli e associati. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:29/12/1973
Numero:56


Sommario
Art. 1.      A favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, i cui natanti siano iscritti, alla data della pubblicazione della presente legge, presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti [...]
Art. 2.      Il contributo è rapportato alla effettiva attività svolta e pertanto viene calcolato nella misura di lire 2.650 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1 ottobre al 31 dicembre 1973 e di lire [...]
Art. 3.      L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o a sede la società con periodicità bimestrale, sulla base della certificazione [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui al successivo articolo fra le Camere di [...]
Art. 6.      All'onere di lire 1.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'amministrazione [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.14 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 56.

Provvedimenti a favore dei pescatori e armatori singoli e associati. [*]

(G.U.R. 5 gennaio 1974, n. 1).

 

Art. 1.

     A favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, i cui natanti siano iscritti, alla data della pubblicazione della presente legge, presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti di licenza da pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime, vengono concessi contributi per l'attività peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre 1973 - 31 dicembre 1974.

 

     Art. 2.

     Il contributo è rapportato alla effettiva attività svolta e pertanto viene calcolato nella misura di lire 2.650 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1 ottobre al 31 dicembre 1973 e di lire 1.150 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1 gennaio al 31 dicembre 1974.

 

     Art. 3.

     L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o a sede la società con periodicità bimestrale, sulla base della certificazione degli uffici doganali dalla quale risulti la quantità di gasolio prelevato, nel periodo in riferimento, per l'attività peschereccia del natante cui si riferisce la richiesta di contributo [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui al successivo articolo fra le Camere di commercio della Regione, sulla base del carburante impiegato in ciascuna provincia per l'esercizio dell'attività peschereccia nell'anno precedente.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 1.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'amministrazione regionale siciliana per l'anno finanziario 1972 approvato con la relativa legge regionale.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Vedi LL.RR. 21 febbraio 1977, n. 5, 5 dicembre 1977, n. 93, 4 dicembre 1978, n. 55, 5 novembre 1979, n. 227, 2 marzo 1981, n. 17 e 26 marzo 1982, n. 21.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 5.