§ 3.9.21 - L.R. 21 febbraio 1977, n. 5.
Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori e proroga dei benefici al 31 dicembre 1977.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:21/02/1977
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sono prorogate fino al 31 dicembre 1977.
Art. 2.      Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1977, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è [...]
Art. 3.      I benefici previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, si intendono destinate anche alle imprese o società i cui natanti siano iscritti entro il 31 dicembre [...]
Art. 4.      L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di [...]
Art. 5.      L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, modificato con l'art. 59 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato.
Art. 6.      Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, le cooperative costituite tra pescatori delle quali facciano parte quali soci anche elementi tecnici e [...]
Art. 7.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 2.750 milioni, cui si provvede utilizzando, a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.21 - L.R. 21 febbraio 1977, n. 5.

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori e proroga dei benefici al 31 dicembre 1977.

(G.U.R. 26 febbraio 1977, n. 8).

 

Art. 1.

     Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sono prorogate fino al 31 dicembre 1977.

 

     Art. 2.

     Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1977, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 3.

     I benefici previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, si intendono destinate anche alle imprese o società i cui natanti siano iscritti entro il 31 dicembre 1976 presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti di permessi di pesca regolarmente convalidati.

 

     Art. 4.

     L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

 

     Art. 5.

     L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, modificato con l'art. 59 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato.

 

     Art. 6.

     Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, le cooperative costituite tra pescatori delle quali facciano parte quali soci anche elementi tecnici e amministrativi.

     La partecipazione di elementi tecnici e amministrativi non può essere complessivamente superiore al quindici per cento dei soci pescatori.

 

     Art. 7.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 2.750 milioni, cui si provvede utilizzando, a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap.

     51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.