Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 20/08/1996 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. 1. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è sostituito dall'articolo 15, commi 3, 4, 8 e 9 della legge regionale 6 aprile [...] |
Art. 2. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.8.42 - L.R. 20 agosto 1996, n. 36.
Norme per la stagione venatoria 1996-97.
(G.U.R. 22 agosto 1996, n. 42).
1. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'articolo 19 della
2. [1].
3. Il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996.
4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, per il periodo della stagione venatoria 1996-1997 è sospesa l'applicazione dell'articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6, della succitata
5. Fermo restando quant'altro previsto dal comma 7 dell'articolo 15 della
6. Il calendario venatorio deve essere adeguato in conseguenza di quanto disposto ai commi precedenti.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica l'art. 15 - comma 3 - della