Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 13/08/1979 |
Numero: | 199 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979. |
Art. 2. Il contributo previsto dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è elevato a lire 400. |
Art. 3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore delle cooperative, nonché delle associazioni di produttori riconosciute [...] |
Art. 4. Per l'istituzione della sezione operativa per la serricoltura dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata prevista dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. [...] |
Art. 5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore dei Comuni interessati alla serricoltura, contributi nella misura del [...] |
Art. 6. Allo scopo di provvedere al completamento delle strutture commerciali specializzate finanziate con l'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, si provvederà con apposito stanziamento da [...] |
Art. 7. Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37. |
Art. 8. All'onere di lire 9.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, si provvede con [...] |
§ 3.3.71 - L.R. 13 agosto 1979, n. 199.
Provvedimenti urgenti per la serricultura.
(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).
Per le finalità previste dall'art. 1 della
Il contributo previsto dall'art. 3 della
Il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 450 per i singoli coltivatori diretti e a lire 500 per le cooperative e le associazioni.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore delle cooperative, nonché delle associazioni di produttori riconosciute queste ultime ai sensi della
Per l'istituzione della sezione operativa per la serricoltura dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata prevista dal terzo comma dell'art. 3 della
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore dei Comuni interessati alla serricoltura, contributi nella misura del 100% della spesa necessaria per dare attuazione a programmi per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori addetti alla serricoltura, predisposti in collaborazione con le istituzioni sanitarie ed ospedaliere pubbliche operanti nel territorio e con gli istituti scientifici delle Università siciliane che hanno stipulato le convenzioni per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 35 della
I programmi anzidetti devono essere corredati del parere del medico provinciale.
Il programma per la ripartizione territoriale dello stanziamento di cui al presente articolo è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Allo scopo di provvedere al completamento delle strutture commerciali specializzate finanziate con l'art. 6 della
Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della
All'onere di lire 9.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, si provvede con l'utilizzazione, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, secondo comma, della
L'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 4 troverà riscontro, a termini dell'art. 1, quarto comma, della
A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 gli stanziamenti di spesa derivanti dall'applicazione degli artt. 3, 5 e 6 della presente legge, saranno iscritti in bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della