§ 3.2.32 - L.R. 1 agosto 1977, n. 75.
Interventi finanziari per l'esecuzione di opere pubbliche in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:01/08/1977
Numero:75


Sommario
Art. 1.      Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori in corso fino alla data del 31 dicembre 1977, riguardanti le opere irrigue previste dalla L.R. 16 agosto 1974, n. 35, [...]
Art. 2.      Per l'integrazione di opere idrauliche in corso di esecuzione connesse con programmi di irrigazione promossi dall'Ente di sviluppo agricolo e con finanziamenti a carico del bilancio è [...]
Art. 3.      Per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia a carico del [...]
Art. 4.      Fino al 30 giugno 1978 per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste l'aliquota per il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene [...]
Art. 5.      Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione in ragione di lire 1.500 milioni per [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, e dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 7.      All'onere di lire 24.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle [...]


§ 3.2.32 - L.R. 1 agosto 1977, n. 75.

Interventi finanziari per l'esecuzione di opere pubbliche in agricoltura.

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

Art. 1.

     Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori in corso fino alla data del 31 dicembre 1977, riguardanti le opere irrigue previste dalla L.R. 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

     Il programma di spesa di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2.

     Per l'integrazione di opere idrauliche in corso di esecuzione connesse con programmi di irrigazione promossi dall'Ente di sviluppo agricolo e con finanziamenti a carico del bilancio è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

     La spesa di cui al comma precedente è autorizzata quanto a lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e quanto a lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

     Il relativo programma di spesa predisposto dall'E.S.A. è sottoposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3.

     Per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia a carico del bilancio della Regione che del Fondo di solidarietà nazionale, è autorizzata, altresì, per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 4.000 milioni e per quello successivo la spesa di lire 3.000 milioni.

     La predetta spesa è comprensiva della quota necessaria per il reintegro delle somme destinate all'esecuzione delle opere ed utilizzate, ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 8, per il pagamento dei compensi revisionali.

 

     Art. 4.

     Fino al 30 giugno 1978 per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste l'aliquota per il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene determinata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato tecnico amministrativo di cui alla L.R. 30 luglio 1969, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, su deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1978.

     Il programma di opere di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, e dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere al cap. 56756 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 24.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1976 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della L.R. 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termine dell'art. 7 della legge medesima e quanto a lire 4.000 milioni, autorizzate per le finalità dell'art. 6, con la riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 1977 previsto dalla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, per le finalità dell'art. 1, lett. c), della legge stessa.

     Lo stanziamento dell'art. 1, lett. c), della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, ridotto con il precedente comma, sarà ripristinato negli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

     All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e all'onere di lire 4.000 milioni per il ripristino dello stanziamento di cui all'art. 1, lett. c) della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvede quanto a lire 10.000 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e quanto a lire 9.000 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.