§ 3.2.18 - L.R. 22 aprile 1966, n. 6.
Interpretazione autentica dell'art. 13 della L. 22 febbraio 1963, n. 14, concernente il credito agrario di esercizio e norme integrative alla legge stessa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:22/04/1966
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 13 della L. 22 febbraio 1963, n. 14, deve intendersi nel senso che sono posti esclusivamente a carico della quota regionale del fondo la differenza tra la misura degli [...]
Art. 2.      Gravano altresì sulla quota regionale del fondo:
Art. 3.      In favore delle casse rurali agrarie e degli enti ausiliari di credito agrario autorizzati a norma dell'art. 33 del D.M. 23 gennaio 1928, ad esercitare la speciale forma di credito agrario di [...]
Art. 4.      Per la contrazione del prestito di lire 20 miliardi previsto dall'art. 14 della L. 22 febbraio 1963, n. 14, non si applica il disposto dell'art. 5 della L. 3 gennaio 1961, n. 5.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.2.18 - L.R. 22 aprile 1966, n. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 13 della L. 22 febbraio 1963, n. 14, concernente il credito agrario di esercizio e norme integrative alla legge stessa.

(G.U.R. 23 aprile 1966, n. 20).

 

Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 13 della L. 22 febbraio 1963, n. 14, deve intendersi nel senso che sono posti esclusivamente a carico della quota regionale del fondo la differenza tra la misura degli interessi dovuta dai debitori ai sensi dell'art. 5 della legge stessa e quella spettante agli istituti ed enti creditori nonché il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di cui all'art. 3 della legge medesima.

 

     Art. 2.

     Gravano altresì sulla quota regionale del fondo:

     a) la garanzia sussidiaria e le eventuali perdite subite dagli istituti ed enti partecipanti al Fondo relativamente ai prestiti di cui all'art. 3 della legge medesima;

     b) la copertura delle spese di gestione da imputarsi sulla base di un'aliquota a titolo di provvigione per istituti ed enti partecipanti al Fondo, non superiore allo 0,50% annuale del residuo capitale a scadere di ciascun prestito ratizzato relativo alla sola quota di partecipazione della Regione;

     c) le spese di funzionamento del comitato di cui all'art. 9 della legge stessa, nonché tutte quelle altre necessarie per la gestione del Fondo per il credito agrario di esercizio.

 

     Art. 3.

     In favore delle casse rurali agrarie e degli enti ausiliari di credito agrario autorizzati a norma dell'art. 33 del D.M. 23 gennaio 1928, ad esercitare la speciale forma di credito agrario di esercizio, riscontando il proprio portafoglio agrario presso istituti di credito, è consentita la maggiorazione dell'1% della misura dei tassi di interesse da praticare per i prestiti di cui agli artt. 2 e 3 della L. 22 febbraio 1963, n. 14 ed il relativo onere sarà posto ad esclusivo carico della quota regionale del Fondo.

 

     Art. 4.

     Per la contrazione del prestito di lire 20 miliardi previsto dall'art. 14 della L. 22 febbraio 1963, n. 14, non si applica il disposto dell'art. 5 della L. 3 gennaio 1961, n. 5.

     Detto prestito può essere contratto con entrambi gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.