§ 2.11.148 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 3.
Finanziamento ai teatri stabili di Palermo e Catania ed al Teatro Pirandello di Agrigento. Provvedimenti per i musei minerari e per l'Istituto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:08/01/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interventi per i teatri stabili di Palermo e Catania e per il Teatro Pirandello di Agrigento.
Art. 2.  Interventi per l'Ente Parco minerario Floristella - Grottacalda.
Art. 3.  Interventi per la miniera museo Cozzo Disi.
Art. 4.  Interventi per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.11.148 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 3.

Finanziamento ai teatri stabili di Palermo e Catania ed al Teatro Pirandello di Agrigento. Provvedimenti per i musei minerari e per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.

(G.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2).

 

Art. 1. Interventi per i teatri stabili di Palermo e Catania e per il Teatro Pirandello di Agrigento.

     1. Al fine di assicurare l'attività dei teatri stabili, secondo quanto previsto dal D.M. 29 novembre 1990, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore dei due teatri stabili di Palermo e di Catania un contributo integrativo di lire 800 milioni ciascuno per l'anno 1995 ed un contributo annuo di lire 2.800 milioni a decorrere dall'anno 1996 [1].

     2. Per assicurare l'attività del Teatro Pirandello di Agrigento l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1995.

 

     Art. 2. Interventi per l'Ente Parco minerario Floristella - Grottacalda.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, numero 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al capitolo 38131 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Interventi per la miniera museo Cozzo Disi.

     1. Al fine di salvaguardare le infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi da utilizzare in attuazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, numero 17 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al capitolo 38131 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

     2. Le relative opere saranno realizzate dal Corpo regionale delle Miniere.

 

     Art. 4. Interventi per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, annualmente, la somma di lire 600 milioni all'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (I.S.I.S.C.) di Siracusa, per contribuire allo sviluppo della cultura della legalità.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1995, pari a lire 2.500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. La spesa autorizzata per gli anni 1996 e 1997, pari rispettivamente a lire 8.000 milioni e a lire 6.000 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

     3. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sono reiscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     3. Le predette somme interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per l'aumento del contributo integrativo, di cui al presente comma, a favore del Teatro Stabile di Catania per l'anno 1998 vedi l'art. 4 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 29.