Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 19/05/1995 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU. |
Art. 2. 1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 3. 1. E' autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede: |
Art. 5. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...] |
§ 34.2.8 - D.L. 19 maggio 1995, n. 180. [1]
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.
(G.U. 20 maggio 1995, n. 116)
1. E' autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.
1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del
1. E' autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede:
a) quanto a lire 15.915 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;
b) quanto a lire 64.800 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui sottoelencati pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995:
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Milioni |
cpt. 1076 (assicurazioni) |
1.329,439 |
cpt. 1086 (spese telefoniche) |
673,578 |
cpt. 1091 (spese d'ufficio) |
4,340 |
cpt. 1092 (spese generali) |
549,430 |
cpt. 1105 (trasporti) |
2.101,459 |
cpt. 1385 (straord. militari) |
1.000,000 |
cpt. 1500 (addestramento) |
2.230,000 |
cpt. 1602 (straord. civili) |
100,000 |
cpt. 1802 (manutenzione armi e materiali campali TLC) |
4.002,400 |
cpt. 1832 (manutenzione mezzi navali) |
20.449,505 |
cpt. 1836 (manutenzione app. mezzi spec.) |
510,000 |
cpt. 1838 (manutenzione armamenti navali) |
550,000 |
cpt. 1841 (manutenzione mat. nav. di bordo) |
410,000 |
cpt. 1872 (manutenzione aeromobili) |
20.504,310 |
cpt. 1874 (manutenzione armi di bordo) |
600,000 |
cpt. 1878 (manutenzione attrezzature avio) |
350,000 |
cpt. 2002 (manutenzione materiali TLC) |
86,790 |
cpt. 2102 (manutenzione automezzi) |
1.096,369 |
cpt. 2103 (carbolubr. per aeromob.) |
1.101,500 |
cpt. 2104 (carbolubr. per autotraz.) |
4.060,910 |
cpt. 2501 (viveri) |
1.028,120 |
cpt. 2502 (vestiario, equipaggiam.) |
768,610 |
cpt. 2503 (casermaggio) |
890,000 |
cpt. 2507 (igiene personale) |
3,990 |
cpt. 2512 (fotoriproduzioni) |
13,020 |
cpt. 2802 (lavori sul campo)) |
347,170 |
cpt. 3001 (spese sanitarie) |
26,040 |
cpt. 3101 (mat.li ricreativi) |
8,680 |
cpt. 3204 (benessere personale) |
4,340 |
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della