Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 04/05/1992 |
Numero: | 389 |
Sommario |
Art. 1. Attività dell'Ufficio |
Art. 2. Organizzazione |
Art. 3. Personale |
§ 34.1.6 - D.P.C.M. 4 maggio 1992, n. 389. [1]
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa.
(G.U. 24 settembre 1992, n. 225)
Art. 1. Attività dell'Ufficio
1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Ufficio, assiste il segretario del Consiglio stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
2. All'Ufficio è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del
3. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, nonchè per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;
b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del
c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto n. 251 del 1990, ai fini dell'informazione nonchè dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;
d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonchè del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica;
e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;
f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;
g) attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio ed inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.
Art. 2. Organizzazione
1. L'Ufficio è così articolato:
servizio affari militari;
servizio affari giuridici;
segreteria organizzativa.
2. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.
3. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati all'art. 1, comma 3, lettere a), f) e g).
Art. 3. Personale
1. Il personale militare, in servizio permanente, e civile è comandato dalle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del
2. Ai fini degli adempimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti il comando di personale, nonchè la disponibilità della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio presso la Presidenza stessa, il direttore dell'Ufficio assicura il collegamento con il Segretariato stesso, salve comunque le disposizioni di cui all'art. 15 del
ALLEGATO
Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 2269 del