§ 34.1.6 - D.P.C.M. 4 maggio 1992, n. 389.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:04/05/1992
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Attività dell'Ufficio
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  Personale


§ 34.1.6 - D.P.C.M. 4 maggio 1992, n. 389. [1]

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa.

(G.U. 24 settembre 1992, n. 225)

 

     Art. 1. Attività dell'Ufficio

     1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Ufficio, assiste il segretario del Consiglio stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

     2. All'Ufficio è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. Il direttore dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attività dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione.

     3. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

     a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, nonchè per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;

     b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251;

     c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto n. 251 del 1990, ai fini dell'informazione nonchè dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;

     d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonchè del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica;

     e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;

     f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;

     g) attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio ed inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.

 

          Art. 2. Organizzazione

     1. L'Ufficio è così articolato:

     servizio affari militari;

     servizio affari giuridici;

     segreteria organizzativa.

     2. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.

     3. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati all'art. 1, comma 3, lettere a), f) e g).

 

          Art. 3. Personale

     1. Il personale militare, in servizio permanente, e civile è comandato dalle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 1990, nei limiti del contingente fissato nella tabella allegata al presente decreto.

     2. Ai fini degli adempimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti il comando di personale, nonchè la disponibilità della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio presso la Presidenza stessa, il direttore dell'Ufficio assicura il collegamento con il Segretariato stesso, salve comunque le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 1990.

 

 

     ALLEGATO

     Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.