§ 34.1.5 - D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251.
Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:04/08/1990
Numero:251


Sommario
Art. 1.  Disposizioni regolatrici
Art. 2.  Convocazione
Art. 3.  Ordine del giorno
Art. 4.  Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno
Art. 5.  Vice Presidenza
Art. 6.  Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio
Art. 7.  Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624
Art. 8.  Organi referenti
Art. 9.  Comitati ristretti e commissioni di studio
Art. 10.  Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato
Art. 11.  Processo verbale delle sedute e sua classificazione
Art. 12.  Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio
Art. 13.  Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario
Art. 14.  Ufficio di segreteria del Consiglio
Art. 15.  Oneri finanziari


§ 34.1.5 - D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251. [1]

Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa.

(G.U. 31 agosto 1990, n. 203)

 

     Art. 1. Disposizioni regolatrici

     1. Il Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, è disciplinato dall'art. 87 della Costituzione, dalla legge 28 luglio 1950, n. 624, e dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Convocazione

     1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. La convocazione è effettuata, qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro i quali siano stati invitati ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624, di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

     3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.

 

          Art. 3. Ordine del giorno

     1. Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.

     2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 4. Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno

     1. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno è classificato "riservato" ed è come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.

     2. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse è stabilito ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in relazione alle materie od agli oggetti trattati. Detto regime sarà indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.

     3. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali siano stati invitati a partecipare alla seduta debbono indicare al Consiglio stesso la eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.

 

          Art. 5. Vice Presidenza

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è Vice Presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'art. 86 della Costituzione.

     2. Qualora nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non sia presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un Ministro da lui incaricato. La stessa facoltà è data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.

 

          Art. 6. Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio

     1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.

 

          Art. 7. Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624

     1. La facoltà di convocare Ministri che non siano componenti ordinari del Consiglio è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.

     2. La facoltà di convocare i militari è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.

     3. Le altre personalità previste dalla legge sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, quando si tratti di autorità o funzionari che dipendono da un Ministro che sia componente ordinario del Consiglio, con il consenso di questo.

 

          Art. 8. Organi referenti

     1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne siano stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del capo di stato maggiore della Difesa o anche su rapporto del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di stato maggiore della Marina, del capo di stato maggiore dell'Aeronautica e del segretario generale - direttore nazionale degli armamenti.

     2. Con il consenso del Presidente, quando ciò sia richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1950, n. 624, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.

     3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'art. 4 della legge 28 luglio 1950, n. 624, nonché le altre personalità indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge stessa, di riferire al Consiglio su particolari materie o oggetti di loro competenza.

 

          Art. 9. Comitati ristretti e commissioni di studio

     1. Il Consiglio può deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del plenum. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro Ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

     2. Il Consiglio può altresì deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per l'effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 10.

     3. Il Presidente della Repubblica è informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonché, successivamente, dell'attività svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.

     4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.

 

          Art. 10. Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

     1. Il Presidente della Repubblica può, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi può altresì essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'art. 9, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico-amministrativa.

 

          Art. 11. Processo verbale delle sedute e sua classificazione

     1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, è classificato "riservato", salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può riguardare anche singole parti del documento.

     2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

     3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorità civili e militari che non siano componenti ordinarie del Consiglio può essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso può essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

     5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso abbia partecipato alla seduta. Quando la seduta non è stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.

     7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che è approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 12. Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio

     1. Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si dà attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     4. Quando il segretario non possa assistere ad una seduta del Consiglio è sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 13. Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario

     1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dallo Stato, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, può essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, è posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 14. Ufficio di segreteria del Consiglio

     1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'art. 6 della legge 28 luglio 1950, n. 624, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.

     2. L'ufficio di segreteria è posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, è preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.

     4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 è comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 15. Oneri finanziari

     1. Le spese per il funzionamento del Consiglio, comprese quelle afferenti all'organizzazione, al funzionamento e al personale dell'ufficio di segreteria, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 luglio 1950, n. 624, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.