§ 34.1.3 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 238.
Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:06/09/1946
Numero:238


Sommario
Art. 1.      I ricoveri privati costruiti esclusivamente con materiale dei privati, ai sensi del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi.
Art. 2.      I ricoveri privati eseguiti in tutto od in parte dai Comuni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi, previo il rilascio del [...]
Art. 3.      I materiali di proprietà dello Stato impiegati per la costruzione dei ricoveri privati di cui all'articolo precedente e quelli che siano stati somministrati dallo Stato à termini dell'art. 5 del [...]
Art. 4.      Il proprietario del fabbricato che, successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, demolirà il ricovero in deroga alle norme previste agli articoli 1, comma secondo, e 2, è punito [...]
Art. 5.      Il regio decreto 24 settembre 1936, n. 2121 ed il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, sono abrogati.


§ 34.1.3 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 238. [1]

Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.

(G.U. 26 ottobre 1946, n. 244)

 

     Art. 1.

     I ricoveri privati costruiti esclusivamente con materiale dei privati, ai sensi del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi.

     Per quelli costruiti con l'impiego di materiali somministrati dallo Stato, ai termini dell'art. 5 del decreto stesso, la rimozione è subordinata all'autorizzazione del sindaco.

 

          Art. 2.

     I ricoveri privati eseguiti in tutto od in parte dai Comuni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi, previo il rilascio del certificato di collaudo dei ricoveri stessi, a cura dell'Amministrazione appaltante.

 

          Art. 3.

     I materiali di proprietà dello Stato impiegati per la costruzione dei ricoveri privati di cui all'articolo precedente e quelli che siano stati somministrati dallo Stato à termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, verranno, all'atto della demolizione dei ricoveri, presi in consegna dal Ministro per i lavori pubblici, il quale, attraverso i Provveditorati regionali delle opere pubbliche, ne disporrà l'utilizzazione in opere di ricostruzione nelle località maggiormente colpite dalla guerra.

     I Provveditorati regionali delle opere pubbliche potranno provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei ricoveri privati previsti agli articoli 1, comma secondo, e 2 precedenti.

 

          Art. 4.

     Il proprietario del fabbricato che, successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, demolirà il ricovero in deroga alle norme previste agli articoli 1, comma secondo, e 2, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.

     Salve le disposizioni del comma precedente, qualora, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, il proprietario del fabbricato non abbia curata la conservazione dei materiali di cui al primo comma dell'art. 3 o li abbia trasferiti a terzi, è tenuto a risarcire lo Stato del valore dei materiali da questo forniti ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39. Tale valore sarà calcolato ai prezzi del mercato al momento in cui verrà constatata la trasgressione.

     Il Prefetto notifica, all'uopo, al proprietario interessato, l'importo del valore dei materiali, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

     Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, il proprietario può far ricorso al Ministero dell'interno, che decide in via definitiva.

     Trascorso tale termine o deciso il ricorso, la somma dovuta viene recuperata con le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Il regio decreto 24 settembre 1936, n. 2121 ed il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, sono abrogati.

     Le spese anticipate dal Ministero dell'interno attraverso i Comuni per la costruzione dei ricoveri privati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, restano per intero a carico dello Stato.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3136. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.