Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 33. Demanio e beni pubblici |
Capitolo: | 33.1 demanio e beni pubblici |
Data: | 02/12/1967 |
Numero: | 1231 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito: |
Art. 2. L'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito: |
Art. 3. L'art. 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito: |
§ 33.1.147 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1231. [1]
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali.
(G.U. 29 dicembre 1967, n. 324)
L'art. 2 del
"L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente art. 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della
L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.
Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'art. 30 della
Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'art. 48 della citata
Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della
L'art. 3 del
"Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente art. 2".
L'art. 4 del
"Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.
All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
[1] Abrogata dall'art. 24 del