Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 33. Demanio e beni pubblici |
Capitolo: | 33.1 demanio e beni pubblici |
Data: | 13/07/1998 |
Numero: | 367 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Compiti dell'ufficio del territorio |
Art. 3. Natura degli accertamenti |
Art. 4. Programmazione dell'attività di vigilanza |
Art. 5. Procedimenti di tutela |
Art. 6. Consegna in uso governativo |
Art. 7. Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili |
Art. 8. Aggiornamento nella consistenza dei beni |
Art. 9. Abrogazione di norme |
Art. 10. Norma transitoria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 33.1.68 - D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 23 ottobre 1998, n. 248)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonché l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.
2. Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorità marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con
Art. 2. Compiti dell'ufficio del territorio
1. Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilità, sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia.
2. Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attività di vigilanza.
Art. 3. Natura degli accertamenti
1. I soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, vigilano a che i beni di proprietà dello Stato non vengano fatti oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi.
2. Gli incaricati di cui al comma 1 vigilano altresì perché non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quegli immobili e quei locali strettamente occorrenti al bisogno.
3. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, gli incaricati di cui al comma 1 hanno possibilità di accesso ai fondi ed alle proprietà dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni. Per gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività sono escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da comunicare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, al competente ufficio del territorio; la mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si provvede, per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della
4. Delle risultanze della verifica di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale.
Art. 4. Programmazione dell'attività di vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo dei soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, si svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto annualmente dal direttore dell'ufficio del territorio, secondo le linee guida impartite dal direttore generale del Dipartimento del territorio.
2. Il direttore dell'ufficio del territorio può sempre disporre affinché vengano effettuati sopralluoghi straordinari, anche su proposta motivata dei responsabili dei reparti.
3. Per i beni del demanio marittimo ed aeronautico, il programma di cui al comma 1 è concordato con le competenti autorità marittime ed aeronautiche.
Art. 5. Procedimenti di tutela
1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorità giudiziaria, se gli incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuaria lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attività di verifica.
2. Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorità competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Art. 6. Consegna in uso governativo
1. La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato.
Art. 7. Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili
1. L'Amministrazione pubblica che non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio del territorio per la riconsegna alla amministrazione finanziaria, previa redazione di apposito verbale.
2. Il direttore dell'ufficio del territorio che accerta, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, che una amministrazione pubblica non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo, ovvero che non lo utilizza conformemente all'uso predetto, comunica i risultati dell'accertamento all'amministrazione interessata mediante notificazione del relativo verbale.
3. Entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 2, l'amministrazione interessata trasmette all'ufficio del territorio le proprie osservazioni. Il silenzio equivale ad adesione alle risultanze dell'accertamento.
4. Le osservazioni di cui al comma 3, sono valutate dal direttore dell'ufficio del territorio il quale, se non le condivide, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
5. L'immobile in relazione al quale viene accertata la cessazione dell'uso governativo ai sensi dei commi 2 e 3, viene riconsegnato all'amministrazione finanziaria.
6. [Per le dismissioni di immobili in uso dell'Amministrazione della difesa sono salvaguardate le finalità e gli effetti dell'articolo 3, comma 112, della
Art. 8. Aggiornamento nella consistenza dei beni
1. Per consentire l'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare, anche con mezzi informatici, all'ufficio del territorio della provincia le variazioni sostanziali eventualmente intervenute per cause naturali o quelle che ritengono di apportare alle proprietà loro concesse in uso.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, contengono:
a) tutti gli identificativi catastali e gli altri elementi utili a rendere immediatamente individuabile il bene;
b) la consistenza e l'ammontare dei lavori da eseguirsi in base ai relativi progetti approvati, la procedura di esecuzione dei lavori, nonché i competenti organi tecnici;
c) il termine per l'ultimazione;
d) tutte quelle notizie che, a maggior chiarimento, si ritengono opportune.
3. Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2, tutte le variazioni in aumento o diminuizione che si verificano nella consistenza degli immobili in uso governativo, a cura dell'ufficio del territorio, sono riportate anche su supporto informatico negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e sono comunicate alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
4. Gli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi degli articoli 515 a 520 del decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940, possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformità a quanto previsto dal
Art. 9. Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
2. Ogni riferimento alle norme abrogate dal comma 1 deve intendersi operato alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 10. Norma transitoria
1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma abrogato dall'art. 2269 del