§ 32.1.25 - D.P.R. 15 dicembre 1960, n. 1834.
Pagamento dell'assegno supplementare di congrua al Clero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:15/12/1960
Numero:1834

§ 32.1.25 - D.P.R. 15 dicembre 1960, n. 1834.

Pagamento dell'assegno supplementare di congrua al Clero.

(G.U. 25 febbraio 1961, n. 50)

 

 

     Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonché della indennità integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, è effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese. La rata del mese di dicembre scade il giorno 20 [1]

 


[1]  Così sostituito dal D.P.R. 1° marzo 1982, n. 290.