§ 32.1.18 - Legge 24 febbraio 1953, n. 108.
Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:24/02/1953
Numero:108


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni, concernenti il [...]
Art. 2.      Alla maggiore spesa di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte, rispettivamente, per lire 1.000.000 e [...]


§ 32.1.18 - Legge 24 febbraio 1953, n. 108. [1]

Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886.

(G.U. 20 marzo 1953, n. 66)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni, concernenti il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli "ausiliario" e “di riserva".

 

          Art. 2.

     Alla maggiore spesa di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte, rispettivamente, per lire 1.000.000 e lire 400.000, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 12 e 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.