§ 98.1.27136 - Legge 7 gennaio 1998, n. 11.
Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/01/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è [...]
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. [...]
Art. 3.      1. L'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [...]
Art. 4.      1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 5.      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati
Art. 6.  [1]


§ 98.1.27136 - Legge 7 gennaio 1998, n. 11.

Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

(G.U. 6 febbraio 1998, n. 30)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "ART. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

     2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "ART. 146-bis. - (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

     a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

     b) qualora il dibattimento sia di particolari complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

     c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

     3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

     4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

     5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

     6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

     7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto ".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dai seguenti:

     " ART. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

     2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

     3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

     a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice;

     b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

     c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

     4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.

     5. Le modaiità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice , o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

     ART. 147-ter - (Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

     2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.

     3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile ".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     “2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 ".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati.

 

          Art. 6. [1]

     [1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2002 [2].

     1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [3]]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 2002, n. 279.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del L. 26 novembre 1999, n. 446.