Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.9 credito sportivo |
Data: | 10/05/1973 |
Numero: | 278 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue: |
§ 30.9.B - Legge 10 maggio 1973, n. 278.
Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277.
(G.U. 13 giugno 1973, n. 150)
L'articolo 4 della
"L'istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".