§ 30.9.B - Legge 10 maggio 1973, n. 278.
Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:10/05/1973
Numero:278


Sommario
Art. unico.      L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue:


§ 30.9.B - Legge 10 maggio 1973, n. 278.

Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277.

(G.U. 13 giugno 1973, n. 150)

 

     Art. unico.

     L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue:

     "L'istituto provvede alla concessione del credito:

     a) con il fondo di dotazione;

     b) con il fondo di garanzia;

     c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;

     d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

     e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".