Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.9 credito sportivo |
Data: | 29/12/1966 |
Numero: | 1277 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue |
§ 30.9.a - Legge 29 dicembre 1966, n. 1277.
Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.
(G.U. 8 febbraio 1967, n. 34).
L'articolo 4 della
"L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 2".