§ 30.9.a - Legge 29 dicembre 1966, n. 1277.
Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:29/12/1966
Numero:1277


Sommario
Art. unico.      L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue


§ 30.9.a - Legge 29 dicembre 1966, n. 1277.

Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.

(G.U. 8 febbraio 1967, n. 34).

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

     "L'Istituto provvede alla concessione del credito:

     a) con il fondo di dotazione;

     b) con il fondo di garanzia;

     c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;

     d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

     e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 2".