Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.7 credito industriale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 927 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal [...] |
Art. 2. Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare Italiano, di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 30.7.5 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 927. [1]
Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891.
(G.U. 21 luglio 1948, n. 167).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal
Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili tutte le altre norme di cui al citato
Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare Italiano, di cui all'art. 7 del
Le disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo precitato sono estese anche alle operazioni anzidette ed ai relativi finanziamenti da concedersi all'Istituto Mobiliare Italiano.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della