§ 30.7.5 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 927.
Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:07/05/1948
Numero:927


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal [...]
Art. 2.      Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare Italiano, di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 30.7.5 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 927. [1]

Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891.

(G.U. 21 luglio 1948, n. 167).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonchè a concedere le relative garanzie statali, oltre il limite di cento milioni di dollari, ma non oltre l'importo massimo di duecento milioni di dollari U.S.A.

     Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili tutte le altre norme di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare Italiano, di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, sono estese ad ogni altra operazione in valuta estera conclusa dall'Istituto Mobiliare Italiano con l'Export Import Bank o con altri enti finanziari esteri, ai fini della ricostruzione e del potenziamento dell'industria italiana, quando le operazioni stesse siano autorizzate con decreto del Ministro per il tesoro.

     Le disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo precitato sono estese anche alle operazioni anzidette ed ai relativi finanziamenti da concedersi all'Istituto Mobiliare Italiano.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 30.