§ 30.7.4 – D.Lgs.C.P.S. 11 settembre 1947, n. 891.
Apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export Import Bank e relative operazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:11/09/1947
Numero:891


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a nome del Governo Italiano
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato previsto nell'art. 5, è autorizzato a garantire (con propri decreti) per conto dello Stato, anche nella forma [...]
Art. 3.      Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5, il Ministro per il tesoro può concedere, con propri decreti, all'Istituto Mobiliare Italiano ed alle aziende che [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro potrà subordinare la concessione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 all'adempimento di particolari condizioni da parte delle aziende [...]
Art. 5.      E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un Comitato consultivo composto del direttore generale del Tesoro che lo presiede, del direttore generale dell'industria e [...]
Art. 6.      Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, può consentire deroghe alle vigenti norme in materia valutaria e [...]
Art. 7.      L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato
Art. 8.      I titoli all'ordine di cui al precedente art. 7, n. 3, anche se emessi fuori del territorio dello Stato, redatti in lingua estera e portanti obbligazioni in valuta [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro potrà delegare all'Istituto Mobiliare Italiano, in relazione ai finanziamenti ed alle operazioni di cui al presente decreto ed a quanto [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro determinerà l'ammontare della provvigione che, caso per caso, dovrà essere conteggiata a carico delle aziende beneficiarie delle operazioni di [...]
Art. 11.      I finanziamenti e le operazioni previsti dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità relative, ivi compresi i titoli all'ordine indicati dagli art. 7, [...]
Art. 12.      Il Ministro per il tesoro e il Ministro per il commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto Mobiliare Italiano le convenzioni occorrenti per [...]
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 30.7.4 – D.Lgs.C.P.S. 11 settembre 1947, n. 891. [1]

Apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano.

(G.U. 20 settembre 1947, n. 216).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a nome del Governo Italiano:

     1) a trattare con il Governo degli Stati Uniti di America e coll'Export Import Bank di Washington, relativamente ai finanziamenti che verranno concessi all'Istituto Mobiliare Italiano fino al limite di 100 milioni di dollari U.S.A., per consentire ad aziende industriali italiane l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti alla ricostruzione e allo sviluppo dell'esportazione italiana;

     2) a stipulare le convenzioni necessarie per l'effettuazione dei predetti finanziamenti concordando le modalità, le condizioni, i saggi d'interesse e le relative scadenze;

     3) a stipulare altresì quale obbligato, garante o ad altro titolo, tutti gli accordi necessari in relazione alla concessione, garanzia, uso e gestione dei sopradetti crediti, ed a rilasciare titoli di credito, quietanze ed in genere documenti e certificati in relazione agli impegni assunti;

     4) a delegare persona o persone che impegnino in sua vece la Repubblica italiana per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato previsto nell'art. 5, è autorizzato a garantire (con propri decreti) per conto dello Stato, anche nella forma della fidejussione solidale, il soddisfacimento dei debiti assunti per effetto degli accordi previsti nel precedente articolo, fino all'ammontare di 100 milioni di dollari U.S.A. ed il pagamento delle somme dovute per interessi e per accessori relativamente a qualsiasi finanziamento in dollari U.S.A. o in lire italiane da concendersi dall'Istituto Mobiliare Italiano ad aziende italiane in dipendenza dei finanziamenti stipulati.

 

          Art. 3.

     Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5, il Ministro per il tesoro può concedere, con propri decreti, all'Istituto Mobiliare Italiano ed alle aziende che usufruiranno dei finanziamenti e delle operazioni previste dal presente decreto, garanzie di cambio per i versamenti in valuta estera che saranno effettuati in dipendenza di tali finanziamenti ed operazioni.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro potrà subordinare la concessione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 all'adempimento di particolari condizioni da parte delle aziende interessate alle operazioni connesse ai finanziamenti dell'Export Import Bank, nonchè alle prestazioni dirette o indirette, da parte delle aziende stesse, di speciali garanzie reali o personali.

     Sono estese ai finanziamenti e alle operazioni ad essi connesse, previsti dal presente decreto nei confronti delle aziende italiane che ne usufruiranno, le disposizioni degli art. 6, 8, 9, comma 1 e 2, ed 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367e successive modificazioni.

     Sono altresì applicabili nei confronti delle aziende italiane, per i finanziamenti e le operazioni suddetti, le disposizioni dell'art. 7 del citato decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, qualora nel relativo decreto sia previsto come modo di garanzia il privilegio a norma di detto articolo.

 

          Art. 5.

     E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un Comitato consultivo composto del direttore generale del Tesoro che lo presiede, del direttore generale dell'industria e del direttore generale delle valute del Ministero del Commercio con l'estero.

     Detto Comitato esprime il proprio parere sui finanziamenti ed operazioni di cui al presente decreto per quanto riguarda le garanzie e le obbligazioni previste dagli articoli 2, 3, 4. Le spese relative al funzionamento del Comitato saranno comprese tra quelle di cui al 1° comma dell'art. 10.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, può consentire deroghe alle vigenti norme in materia valutaria e di importazione ed esportazione per assicurare il regolare svolgimento dei finanziamenti e delle operazioni previsti dal presente decreto.

 

          Art. 7.

     L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato:

     1) ad assumere dalla Export Import Bank di Washington finanziamenti fino all'importo di 100.000.000 dollari U.S.A., sia direttamente che nell'interesse di aziende italiane e in connessione ai finanziamenti stessi, fino a concorrenza del predetto importo, a concedere ad aziende italiane finanziamenti anche in dollari U.S.A. nonchè ad effettuare qualsiasi altra operazione atta ad aumentare la possibilità produttiva delle aziende stesse, ai fini di incrementare la esportazione dei prodotti italiani;

     2) a derogare, limitatamente all'esecuzione dei finanziamenti e operazioni previsti dal presente decreto, a qualsiasi norma, vincolo o limitazione previsti nel proprio statuto e nelle leggi che lo regolano, ed in particolare a quanto disposto relativamente al rapporto del capitale dell'Istituto con l'importo di ogni suo impegno, nonchè al divieto di assumere depositi in conto corrente;

     3) a rilasciare o farsi rilasciare, a fronte dei finanziamenti o delle operazioni suddette, titoli all'ordine anche nella forma comunemente adottata, e richiesta dall'Export Import Bank, come all'allegato schema che si considera parte integrante del presente decreto;

     4) a compiere ogni operazione connessa o derivante dai finanziamenti suddetti o necessaria ed utile allo svolgimento dei compiti che gli venissero affidati ai sensi del successivo art. 9.

 

          Art. 8.

     I titoli all'ordine di cui al precedente art. 7, n. 3, anche se emessi fuori del territorio dello Stato, redatti in lingua estera e portanti obbligazioni in valuta estera, avranno efficacia di titolo esecutivo in Italia e saranno esenti da ogni tassa di bollo e da ogni onere fiscale presente o futuro, ai sensi dell'art. 11 del presente decreto. Al momento della esecuzione essi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione dell'Ufficio italiano dei cambi per determinare la equivalenza nel suddetto momento della valuta estera alle lire italiane.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro potrà delegare all'Istituto Mobiliare Italiano, in relazione ai finanziamenti ed alle operazioni di cui al presente decreto ed a quanto disposto nell'art. 4, lo studio e l'accertamento della posizione tecnica, economica e finanziaria delle ditte beneficiarie delle operazioni stesse, l'assunzione di eventuali garanzie, nonchè la gestione dei fondi destinati al servizio dei prestiti.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro determinerà l'ammontare della provvigione che, caso per caso, dovrà essere conteggiata a carico delle aziende beneficiarie delle operazioni di cui al presente decreto per le garanzie prestate nonchè per le spese e compensi dovuti all'Istituto Mobiliare Italiano in relazione ai compiti ad esso affidati.

     L'importo di tale provvigione, detratte le spettanze dell'Istituto Mobiliare Italiano, sarà accantonato in uno speciale fondo di riserva da istituire presso l'Istituto stesso.

 

          Art. 11.

     I finanziamenti e le operazioni previsti dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità relative, ivi compresi i titoli all'ordine indicati dagli art. 7, n. 3 e 8 sono esenti da ogni tassa, imposta o tributo presente e futuro, spettanti all'Erario e agli Enti locali, che possano comunque colpire sia l'Istituto Mobiliare Italiano che le aziende contraenti e l'Export Import Bank.

     Detti finanziamenti ed operazioni non saranno computati agli effetti della liquidazione della quota fissa di abbonamento prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 sul capitale impiegato e risultante dal bilancio annuale dell'Istituto Mobiliare Italiano.

     Restano esclusi dall'esenzione gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e le tasse sulle cambiali emesse in relazione ad operazioni previste dal presente decreto le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

     Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per il tesoro e il Ministro per il commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto Mobiliare Italiano le convenzioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, anche in relazione alle garanzie previste dagli articoli 2 e 3.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 23 maggio 1952, n. 573.