§ 2.11.42 - L.R. 30 dicembre 1966, n. 33.
Modifica del D.L.vo P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la L. 18 luglio 1952, n. 40: «Istituzione dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:30/12/1966
Numero:33


Sommario
Art. 1.      L'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana istituito con il D.L.vo P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la L. 18 luglio 1952, n. 40, è regolato dalle seguenti norme.
Art. 2.      L'Ente organizza ed amministra un complesso sinfonico permanente ed ha lo scopo di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura musicale in Sicilia. Rientra nei compiti dell'Ente [...]
Art. 3.      Il patrimonio dell'Ente è costituito:
Art. 4.      Al finanziamento dell'Ente si provvede:
Art. 5.      L'Ente è amministrato da un consiglio direttivo, nominato con decreto del Presidente della Regione, ed è composto:
Art. 6.      Spetta al consiglio direttivo:
Art. 7.      L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8.      Il personale dell'Ente deve essere assunto esclusivamente in base a pubblico concorso per titoli ed esami. Nelle more tra un concorso e l'altro, il consiglio direttivo dell'Ente potrà provvedere [...]
Art. 9.      Il direttore artistico dell'Ente e il direttore dell'orchestra stabile saranno assunti mediante contratti a tempo determinato di periodo non superiore a tre anni. Tali contratti sono sottoposti [...]
Art. 10.      Il direttore artistico dell'Ente è prescelto tra le personalità di provata esperienza nel campo dell'organizzazione delle attività artistiche, musicali e culturali. Egli cura l'attività del [...]
Art. 11.      Il direttore d'orchestra stabile è prescelto tra i direttori d'orchestra che, per loro attività artistica, abbiano acquisito prestigio in campo nazionale. Egli cura d'accordo con il direttore, [...]
Art. 12.      E' costituito presso l'Ente un collegio di sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 13.      Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può sciogliere, per giustificati motivi, il consiglio direttivo affidando la gestione straordinaria dell'Ente ad un commissario.
Art. 14.      Restano abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.42 - L.R. 30 dicembre 1966, n. 33.

Modifica del D.L.vo P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la L. 18 luglio 1952, n. 40: «Istituzione dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana».

(G.U.R. 31 dicembre 1966, n. 62).

 

Art. 1.

     L'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana istituito con il D.L.vo P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la L. 18 luglio 1952, n. 40, è regolato dalle seguenti norme.

 

     Art. 2.

     L'Ente organizza ed amministra un complesso sinfonico permanente ed ha lo scopo di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura musicale in Sicilia. Rientra nei compiti dell'Ente promuovere e realizzare manifestazioni cameristiche, corsi di perfezionamento, anche gratuiti per studenti e lavoratori, cicli di conferenze, studi e ricerche musicali.

     Del complesso sinfonico possono avvalersi:

     a) l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per attività e manifestazioni di interesse culturale a favore della collettività siciliana. Le prestazioni disposte dal predetto Assessorato sono gratuite limitatamente al costo effettivo del complesso orchestrale;

     b) gli enti ed i privati che intendano servirsi dell'orchestra mediante la stipula di convenzioni con l'Ente, nelle quali si determinano le condizioni economiche;

     c) lo stesso Ente, mediante concerti e spettacoli, manifestazioni e trasmissioni radiotelevisive da effettuarsi all'interno e fuori del territorio della Regione.

 

     Art. 3.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) dal fondo di dotazione iniziale di 30 milioni concesso dalla Regione;

     b) da eventuali conferimenti da parte di enti pubblici e privati;

     c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Ente;

     d) da eventuali utili di gestione.

 

     Art. 4.

     Al finanziamento dell'Ente si provvede:

     a) con i contributi che enti pubblici, privati ed associazioni si impegnano a versare per un periodo di almeno quattro anni, in base ad apposite convenzioni da stipulare con l'Ente e la cui misura non sia inferiore all'1% delle spese di bilancio;

     b) col ricavato della cessione occasionale dell'orchestra a norma della lett. b dell'art. 2;

     c) con i proventi dell'attività svolta direttamente dall'Ente ai sensi della lett. c dell'art. 2;

     d) con elargizioni volontarie di enti e privati;

     e) con eventuali contributi per attività provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici;

     f) con un contributo annuo della Regione pari a lire 395 milioni destinato, in quanto a lire 377 milioni ad assicurare il pareggio del bilancio e per consentire lo svolgimento di attività nel territorio della Sicilia con biglietti d'accesso a basso prezzo per studenti e lavoratori; in quanto a lire 18 milioni da destinare alla cassa integrazione pensione e assistenza e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'Ente.

     Per l'esercizio 1967 il contributo previsto alla precedente lett. f viene aumentato della somma di lire 245 milioni.

     Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo a carico del bilancio della Regione si fa fronte mediante il contributo integrativo di cui alla lett. e dell'art. 4 del D.L.P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, ratificato con L. 18 luglio 1952, n. 40, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della L. 11 gennaio 1963, n. 9, nonché mediante un contributo annuo da prelevarsi dal fondo derivante dai diritti erariali sugli spettacoli in Sicilia.

 

     Art. 5.

     L'Ente è amministrato da un consiglio direttivo, nominato con decreto del Presidente della Regione, ed è composto:

     a) dal presidente designato dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti;

     b) da due membri designati dal Presidente della Regione stesso, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale della Regione;

     c) da un membro designato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

     d) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti;

     e) da componenti designati dagli eventuali maggiori enti finanziatori, in numero non superiore a due;

     f) da due esperti in rappresentanza della categoria dei lavoratori, designati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni interessate.

     Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     I componenti indicati alla lett. e decadono dalla carica ove l'ente finanziatore non abbia provveduto al versamento del contributo relativo, entro sei mesi dall'inizio dell'anno finanziario.

     Del consiglio fanno parte, altresì, con voto consultivo, il direttore artistico dell'Ente, il direttore stabile e due rappresentanti del personale dell'Ente, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il segretario amministrativo, capo del personale dell'Ente, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e, senza diritto di voto, disimpegna le funzioni di segretario [1].

 

     Art. 6.

     Spetta al consiglio direttivo:

     a) deliberare il programma di attività dell'Ente;

     b) deliberare i regolamenti interni di attività e di funzionamento;

     c) deliberare i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i conti consuntivi;

     d) fissare le modalità delle convenzioni e dei contratti previsti alla lett. b del precedente art. 2;

     e) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;

     f) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza del consiglio di amministrazione;

     g) deliberare gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.

     Le deliberazioni previste alle lett. b e d sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Esse si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro 10 giorni dalla data di comunicazione e se entro 20 giorni non viene adottato il provvedimento di reiezione.

     Le deliberazioni previste alle lett. e e g vengono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

     Le deliberazioni tutte, comprese quelle non soggette ad approvazione, debbono essere comunicate all'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

 

     Art. 7.

     L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio preventivo di esercizio, con allegato il programma artistico di massima, deliberato entro il 30 agosto di ogni anno dal consiglio direttivo, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti che lo approva, sentita la Ragioneria generale della Regione, entro 30 giorni dalla presentazione.

     Il conto consuntivo dell'esercizio, approvato dal consiglio direttivo, deve essere rimesso al collegio dei sindaci per l'esame entro il mese di marzo di ogni anno. Entro il successivo mese di aprile, il conto consuntivo e la relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Ente debbono essere presentati, con la delibera di approvazione del consiglio direttivo e con la relazione del collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

 

     Art. 8.

     Il personale dell'Ente deve essere assunto esclusivamente in base a pubblico concorso per titoli ed esami. Nelle more tra un concorso e l'altro, il consiglio direttivo dell'Ente potrà provvedere a scritturare a tempo determinato non eccedente un anno, gli elementi strettamente indispensabili per completare i quadri artistici dell'orchestra in numero non superiore al 10% dell'organico.

     Le delibere del consiglio direttivo relative ai bandi di concorso divengono esecutive dopo l'approvazione dell'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

 

     Art. 9.

     Il direttore artistico dell'Ente e il direttore dell'orchestra stabile saranno assunti mediante contratti a tempo determinato di periodo non superiore a tre anni. Tali contratti sono sottoposti al Presidente della Regione che li approva con proprio decreto di concerto con l'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

     Le relative designazioni sono affidate ad una commissione nominata dal consiglio direttivo, presieduta dal presidente dell'Ente e formata da almeno quattro componenti scelti tra musicisti e personalità del mondo culturale a livello nazionale.

 

     Art. 10.

     Il direttore artistico dell'Ente è prescelto tra le personalità di provata esperienza nel campo dell'organizzazione delle attività artistiche, musicali e culturali. Egli cura l'attività del complesso, i programmi artistici annuali, le attività culturali, la disciplina ed il rendimento del complesso orchestrale di accordo con il direttore stabile in esecuzione delle direttive che, al riguardo, gli saranno impartite dal presidente e dal consiglio direttivo.

 

     Art. 11.

     Il direttore d'orchestra stabile è prescelto tra i direttori d'orchestra che, per loro attività artistica, abbiano acquisito prestigio in campo nazionale. Egli cura d'accordo con il direttore, la preparazione ordinaria del complesso, il mantenimento del suo livello artistico anche attraverso esperimenti periodici individuali e la direzione dello stesso per lo svolgimento dei programmi artistici dell'Ente all'interno e fuori del territorio della Regione e sempre in esecuzione delle direttive che al riguardo gli saranno impartite dal presidente e dal consiglio direttivo.

 

     Art. 12.

     E' costituito presso l'Ente un collegio di sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione.

     La designazione di uno dei membri effettivi e di uno dei supplenti è devoluta all'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

     I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 13.

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può sciogliere, per giustificati motivi, il consiglio direttivo affidando la gestione straordinaria dell'Ente ad un commissario.

     Entro il termine di sei mesi, il consiglio direttivo deve essere ricostituito.

 

     Art. 14.

     Restano abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così modificato con art. 5 L.R. 3 marzo 1972, n. 7.