§ 2.9.15 - L.R. 21 ottobre 1957, n. 58.
Assegno mensile ai vecchi lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:21/10/1957
Numero:58


Sommario
Art. 1.      I lavoratori di tutte le categorie che abbiano superato il 55° anno di età se donne ed il 60° anno di età se uomini, che abbiano prestato opera manuale subordinata alle dipendenze di terzi per [...]
Art. 2.      L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano sufficienti mezzi propri di assistenza
Art. 3.      La gestione del servizio, «assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici irrecuperabili», previsto dagli artt. 1 e 2 della presente legge è organizzata presso [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le modalità di corresponsione degli assegni dovuti a norma della presente legge sono fissate con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 6.      In caso di mancato accoglimento l'istanza può essere rinnovata per il verificarsi di quelle condizioni che all'atto della decisione erano risultate mancanti.
Art. 7.      La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna posizione assicurativa.
Art. 8.      La Regione siciliana è surrogata nei diritti che possono spettare ai lavoratori ai quali viene concesso l'assegno mensile previsto dalla presente legge nei confronti dei datori di lavoro ai [...]
Art. 9.      Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 annui per quattro esercizi finanziari consecutivi a decorrere da quello in corso.
Art. 10.      La somma prevista dall'art. 9 della presente legge sarà iscritta nella rubrica «solidarietà sociale», parte straordinaria, del bilancio della Regione.


§ 2.9.15 - L.R. 21 ottobre 1957, n. 58.

Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(G.U.R. 26 ottobre 1957, n. 58).

 

Art. 1.

     I lavoratori di tutte le categorie che abbiano superato il 55° anno di età se donne ed il 60° anno di età se uomini, che abbiano prestato opera manuale subordinata alle dipendenze di terzi per un periodo di 8 anni, e che non percepiscano pensioni od altri assegni di quiescenza, di invalidità o vecchiaia, sono ammessi a godere di un assegno mensile non riversibile di lire 3.500, a carico della Regione.

     L'assegno mensile previsto al comma precedente può essere concesso soltanto ai vecchi lavoratori che abbiano residenza in Sicilia da oltre 6 anni.

 

     Art. 2.

     L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano sufficienti mezzi propri di assistenza [1].

     La corresponsione cessa col cessare delle condizioni personali del beneficiario alle quali la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata; ovvero quando il richiedente o il beneficiario siano ospitati in istituti con rette a carico di enti pubblici.

 

     Art. 3.

     La gestione del servizio, «assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici irrecuperabili», previsto dagli artt. 1 e 2 della presente legge è organizzata presso l'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale. L'Assessore all'amministrazione civile e solidarietà sociale dispone mediante decreto l'ammissione al godimento dell'assegno mensile o la sua revoca [2].

     La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da sufficiente documentazione, va presentata tramite l'E.C.A. competente per territorio il quale provvede ad istruirla e rimetterla, entro il termine di trenta giorni, con motivato parere, all'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

     I decreti dell'Assessore hanno validità fino al decesso del beneficiario, salvo revoca.

     I sindaci sotto la loro personale responsabilità denunziano all'Assessore all'amministrazione civile e solidarietà sociale la morte dei beneficiari residenti nel comune ed il verificarsi di condizioni che fanno cessare il diritto alla erogazione dell'assegno ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

     La mancata o ritardata denuncia oltre 15 giorni dal decesso del beneficiario o dal venire meno delle condizioni come al comma precedente comporta per il sindaco oltre alle sanzioni di legge, l'obbligo personale del rimborso all'amministrazione regionale dell'ammontare della erogazione eventualmente effettuata e non dovuta.

 

     Art. 5.

     Le modalità di corresponsione degli assegni dovuti a norma della presente legge sono fissate con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

     L'Assessorato degli enti locali è autorizzato a provvedere alle spese per l'acquisto, la riparazione e la manutenzione di macchine per il servizio meccanografico nonché a quelle per l'estensione al personale del predetto servizio dell'indennità prevista nell'art. 15 della L. 27 maggio 1959, n. 324 [4].

 

     Art. 6.

     In caso di mancato accoglimento l'istanza può essere rinnovata per il verificarsi di quelle condizioni che all'atto della decisione erano risultate mancanti.

 

     Art. 7.

     La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna posizione assicurativa.

     Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere per i vecchi lavoratori indicati nel comma precedente agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo degli assegni raggiunga ma non superi la misura prevista all'art. 1.

 

     Art. 8.

     La Regione siciliana è surrogata nei diritti che possono spettare ai lavoratori ai quali viene concesso l'assegno mensile previsto dalla presente legge nei confronti dei datori di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

 

     Art. 9.

     Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 annui per quattro esercizi finanziari consecutivi a decorrere da quello in corso.

     All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1957-1958 si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

 

     Art. 10.

     La somma prevista dall'art. 9 della presente legge sarà iscritta nella rubrica «solidarietà sociale», parte straordinaria, del bilancio della Regione.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 8 gennaio 1960, n. 1.

[2] Comma così modificato con art. 3 L.R. 30 maggio 1962, n. 18.

[3] I primi tre commi sono abrogati con art. 3 L.R. 18 febbraio 1986, n. 6.

[4] Comma così sostituito con art. 6 L.R. 5 ottobre 1965, n. 23.