Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l. |
Data: | 30/05/1983 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale effettua la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità, in particolare accertando la regolare tenuta delle scritture [...] |
Art. 4. I compensi da corrispondere a tutti i componenti del collegio dei revisori sono determinati, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, dalla Giunta regionale. |
Art. 5. Gli incarichi conferiti dagli enti, le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o delle norme vigenti presso gli [...] |
§ 2.2.19 - L.R. 30 maggio 1983, n. 45.
Norme integrative della legislazione regionale in materia di riforma sanitaria.
(G.U.R. 1° giugno 1983, n. 23).
(Omissis) [1]
(Omissis) [2].
Il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale effettua la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità, in particolare accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando verifiche di cassa; esamina altresì i progetti dei bilanci di previsione e delle relative variazioni, dei piani e programmi e del rendiconto generale annuale predisposti dal Comitato di gestione, formulando le proprie osservazioni; esamina e sottoscrive i rendiconti trimestrali di cui all'art. 43 della
I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione, alle quali debbono essere invitati, e prendere visione delle delibere adottate.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente.
I compensi da corrispondere a tutti i componenti del collegio dei revisori sono determinati, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, dalla Giunta regionale.
Gli incarichi conferiti dagli enti, le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3 del
Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a confermare gli incarichi già conferiti ai sensi delle disposizioni indicate nel precedente comma, e scaduti successivamente alla data del 31 dicembre 1982, sempre che i posti relativi siano vacanti o disponibili.
Le proroghe di cui al primo comma sono estese anche agli incarichi conferiti dalle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 78, terzo comma, del
Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a prorogare fino al 31 ottobre 1983 le funzioni superiori di cui all'art. 7 del
Per il periodo relativo all'incarico prorogato o confermato ai sensi dei precedenti comma è conservato il posto ricoperto nell'Unità sanitaria locale di provenienza.
Restano ferme le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 71 del
[1] Sostituisce art. 10
[2] Modifica art. 38