§ 2.2.19 - L.R. 30 maggio 1983, n. 45.
Norme integrative della legislazione regionale in materia di riforma sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:30/05/1983
Numero:45


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale effettua la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità, in particolare accertando la regolare tenuta delle scritture [...]
Art. 4.      I compensi da corrispondere a tutti i componenti del collegio dei revisori sono determinati, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, dalla Giunta regionale.
Art. 5.      Gli incarichi conferiti dagli enti, le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o delle norme vigenti presso gli [...]


§ 2.2.19 - L.R. 30 maggio 1983, n. 45.

Norme integrative della legislazione regionale in materia di riforma sanitaria.

(G.U.R. 1° giugno 1983, n. 23).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale effettua la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità, in particolare accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando verifiche di cassa; esamina altresì i progetti dei bilanci di previsione e delle relative variazioni, dei piani e programmi e del rendiconto generale annuale predisposti dal Comitato di gestione, formulando le proprie osservazioni; esamina e sottoscrive i rendiconti trimestrali di cui all'art. 43 della L.R. 18 aprile 1981, n. 69 e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità, da sottoporre agli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per gli enti locali e per la sanità ed ai Ministri della sanità e del tesoro.

     I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione, alle quali debbono essere invitati, e prendere visione delle delibere adottate.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente.

 

     Art. 4.

     I compensi da corrispondere a tutti i componenti del collegio dei revisori sono determinati, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Gli incarichi conferiti dagli enti, le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o delle norme vigenti presso gli enti stessi ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983 salvo la cessazione degli incarichi per espletamento dei pubblici concorsi per i quali alla data del 31 dicembre 1982 sono stati ammessi i candidati e costituite le Commissioni di esame.

     Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a confermare gli incarichi già conferiti ai sensi delle disposizioni indicate nel precedente comma, e scaduti successivamente alla data del 31 dicembre 1982, sempre che i posti relativi siano vacanti o disponibili.

     Le proroghe di cui al primo comma sono estese anche agli incarichi conferiti dalle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 78, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a prorogare fino al 31 ottobre 1983 le funzioni superiori di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ove permanga la disponibilità del posto.

     Per il periodo relativo all'incarico prorogato o confermato ai sensi dei precedenti comma è conservato il posto ricoperto nell'Unità sanitaria locale di provenienza.

     Restano ferme le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

 


[1] Sostituisce art. 10 L.R. 12 agosto 1980, n. 87.

[2] Modifica art. 38 L.R. 18 aprile 1981. n. 69.